Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6930 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5782/2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Consoli,

62 presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri e rappresentato

e difeso dall’avvocato Lucia Paolinelli per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1206/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 03.07.2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 14/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, l’impugnazione proposta da G.G. avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione avverso il diniego frapposto dalla competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

G.G. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, nato in Ghana, nella città di Kumasi, che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese temendo ritorsioni per essersi egli sottratto alla pressioni degli altri componenti della famiglia che, dopo la morte del padre, avrebbero voluto che lui, quale primogenito, ne prendesse il posto nella celebrazione dei riti tribali, deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 11 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 dell’art. 3 CEDU e art. 10 Cost., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) e vizio di motivazione.

Il racconto del richiedente sarebbe stato semplice e lineare, espressivo di una situazione di violenza determinata da una forzata convivenza tra la religione cristiana ed i riti vudù, causa “di un mai sopito conflitto etnico religioso in Ghana” che si sarebbe inserito nel contesto dei territori di provenienza, come confermato dal rapporto di Amnesty International 2017-2018 sulla situazione del Ghana.

Siffatta situazione era stata erroneamente interpretata dalla Corte dorica che aveva escluso in modo superficiale – interpretando le fonti per contenuti contrari a quelli loro effettivi – i presupposti per la configurazione della persecuzione e del danno grave rispettivamente legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

La Corte di merito non avrebbe esaminato autonomamente i parametri normativi della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, che avrebbe fatto ogni sforzo nel circostanziare il racconto e avrebbe mancato all’onere di informarsi attraverso l’acquisizione dei dati elaborati dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo secondo quanto fornito dall’ACNUR e dal M.A.E..

L’accertamento delle attuali condizioni del Ghana sarebbe poi stato necessario per scrutinare la sussistenza delle condizioni di rilascio di un permesso di soggiorno e tanto insieme alle condizioni personali del richiedente ed al grado di integrazione raggiunto in Italia, godendo il ricorrente di un contratto di lavoro regolare con “uno stipendio medio di circa 2000,00 Euro al mese” divenuto a tempo indeterminato ed avendo egli una buona padronanza della lingua italiana.

3. I motivi sono inammissibili.

3.1. Sul primo motivo.

Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell’apprezzata sua ragionevolezza, ha affermato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro i allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente, purchè però il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca sia positivo (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).

In materia di protezione internazionale, il principio per il quale le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va congruamente declinato con la precisazione che, tanto è destinato a valere per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, destinata a rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e che, invece, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria permane, una volta che la parte richiedente la protezione abbia assolto l’onere di allegazione su di lui gravante, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile là dove a venire in valutazione sia la diversa fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. 31/1/2019 n. 3016).

Resta fermo altresì l’ulteriore principio che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

3.1.1. Nella fattispecie la Corte di appello di Ancona non si è sottratta all’obbligo di scrutinio delle dichiarazioni rese dal richiedente ed a quello, susseguente, di integrazione istruttoria o, ancora, di motivazione in relazione alle fattispecie di aiuto reclamate.

La Corte di merito ha innanzitutto ritenuto che il richiedente non avesse superato il vaglio di credibilità soggettiva per la genericità e incongruenza del racconto.

Le dichiarazioni per le quali il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio Paese nel timore che, una volta preso il comando del proprio villaggio in successione del padre e dello zio, egli avrebbe rischiato di essere ucciso da gruppi ribelli o di essere imprigionato dagli apparati statali perchè ritenuto egli stesso un loro sostenitore – sorte che era toccata, in precedenza, proprio al padre ed allo zio nella rivestita loro qualità di capi villaggio – sono state ritenute non credibili, non lineari ed incongruenti dalla Corte di appello che ha delle prime rilevato la rispondenza a storie stereotipate nei contenuti, dopo aver apprezzato la non verosimiglianza del timore rappresentato dal richiedente del rischio di cattura e tanto nel rilievo che il primo non aveva commesso alcun reato.

Per gli indicati passaggi trova soddisfazione l’obbligo di motivazione che non si espone a censura di apparenza per assertività o apoditticità come denunciata in questa sede e restano, d’altro canto, osservati i criteri, definiti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sul giudizio di stima della credibilità soggettiva del dichiarante e del correlato obbligo di esercizio in via ufficiosa della collaborazione istruttoria.

3.1.2. Sono infondati anche i profili del vizio di motivazione diretti a far valere i contenuti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giusta riformulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, e quindi l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Si tratta invero di figura in ragione della quale, nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 22/09/2014, n. 19881; Cass. 07/04/2014, n. 8053).

Tanto, per vero, non è accaduto nella specie in cui il pure il ricorrente per il denunciato vizio di motivazione non si fa neppure carico di individuare il fatto storico decisivo ai fini della decisione che sia mancato nell’esame dei giudici di appello.

Il ricorrente contesta piuttosto la genericità dell’esame delle evidenze fattuali del racconto senza segnalare così quali di quelle, o quali altre ancora, avrebbero assolto al richiesto carattere della decisività per una censura che resta, in realtà e comunque, volta ad una diretta e come tale inammissibile rilettura degli accadimenti narrati.

Nè i fatti narrati sono capaci di sostenere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato che, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, ex lett. e), compete al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può a causa di tale timore o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 prevede che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave debbano essere lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; è anche possibile che la minaccia possa provenire da soggetti non statuali, ma solo se le autorità o i soggetti che controllano il paese non possono o non vogliono fornire protezione.

La Corte di merito ha correttamente escluso l’integrazione delle indicate figure nel racconto reso connesso alla prativa dei riti vodoo ed il ricorrente nulla ha dedotto sull’aiuto mancato da parte delle forze di polizia restando sul punto fermo il giudizio di impossibilità di sussumere nelle invocate previsioni la concreta fattispecie.

4. L’ulteriore profilo del motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.

4.1. Il giudizio sulla inattendibilità del racconto del richiedente asilo sostiene anche il rifiuto al riconoscimento della protezione sussidiaria che compete al cittadino straniero che non possegga i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)).

Difetta in ogni caso ogni onere di allegazione come ritenuto nell’impugnata sentenza nella parte in cui ritiene l’insussistenza dei presupposti dell’invocata misura.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

4.2. Quanto poi al profilo del motivo relativo alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), legittimante il riconoscimento di protezione sussidiaria, nulla deduce il ricorso quanto alle condizioni del Paese di origine perchè possa dirsi violata l’applicazione della norma ed i correlati presupposti a fronte del giudizio negativo espresso dalla Corte territoriale, fermo restando il principio di allegazione sui fatti sopra indicato.

5. In ordine alla protezione umanitaria ed alla denuncia della mancata valutazione delle situazioni di vulnerabilità soggettiva anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza, il motivo è inammissibile in ragione del giudizio espresso dalla Corte di merito – non censurabile per le ragioni esposte in questa sede – sulla inattendibilità del racconto e, ancora, sulla mancata integrazione dei presupposti di legge per difetto di allegazione.

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio; là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente, si prenderebbe in considerazione non già la peculiare situazione del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

Per l’effetto, venuto meno uno dei due termini di comparazione, per difetto di sua tempestiva allegazione, secondo i quali deve trovare svolgimento il giudizio sulla riconoscibilità della protezione umanitaria, l’ulteriore situazione descritta dal ricorrente come da egli goduta in Italia non entra nel giudizio di comparazione.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019).

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile e come tale va rigettato.

Nulla sulle spese nella irritualità della costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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