Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6930 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6930 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

ha pronunciato la seguente

art., .G 12t

SENTENZA
sul ricorso 9557-2011 proposto da:

MARTINI GIUSEPPE MRTGPP58T12C783S, domiciliato in
ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avv.to ANSELMO DEL Fli\CCO, come
da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ALFA NO GUi DO LFNG D U53R10C783S, elettivamente domicili aio
in Roma, Via Panama 110, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
MERI A, rappresentato e difeso dall’avvocato ABR AMO RANA! A
come da procura speciale a margine del controricorso;
– controrícorrente avverso la sentenza n. 178/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 23/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza-. del
03/11/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
o

2:(D3/f7

Data pubblicazione: 08/04/2016

udito l’Avvocato Del Fiacco, che si riporta agli atti e alle conclusioni
assunte;
udito il sostituto) procuratore generale, dott. Alberto Celeste, che
conclude per l’inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1, «Con ricorso del giorno!’ febbraio 1987, la sig.ra Martini Giovanna esponeva
che, per poter assistere la madre da tempo malata, sig.ra Persia Caterina, era stata
ospitata dal fratello Martini Natale nell’appartamento, di sua proprietà, sito in
Civile/la Roveto, via San Bartolomeo n. 9, ove la stessa abitava. Lamentava
tuttavia che, dopo la morte della madre, avvenuta il 7 ,febbraio 1987, era stata
sottoposta a vari “maltrattamenti” da parte dell’altro fratello Maritini Emidio. Per
evitare che quest’ultimo si introducesse in casa aveva quindilatto collocare sull’unica
porta che non poteva essere chiusa dall’interno,

chiavistello e un lucchetto,

chiusure che erano state tuttavia tramiate dal figlio del Martini Emidio, A .Tartini
Giuseppe, il quale, nelle notti fra il 9 e il 10 lebbraio 1987 e fra il 10 e 11
• bbraio 1987, si era introdotto nella sua camera da letto e la aveva ripetuta/nenie
svegliata spaventandola, _fino a metterne a repentaglio la vita, col tirarle i piedi e
accenderle sul viso un lampada tascabile. Chiedeva pertanto che, con provvedimento
ex- art. 700 c.p.c., venisse inibito a Martini Giuseppe “ogni e qualsiasi abuso ed
arbitraria introdnOne nell’appartamento” con ripristino della chiusura a cura
giudirdanO. Con provvedimento “inaudita altera parte” del 12

< febbraio 1987 il Pretore di Civile//a Roveto inibiva quindi a Maritini Giuseppe e a qualunque sua 'lona manirs' di introdursi nell'appartamento in parola. Omessi dal Pretore i provvedimenti in contraddittorio, la signora Mattini Giovanna, con citaRione notificata il 2

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