Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6929 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28477/2006 proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOC. “COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VALLI DEL SARCA GARDA TRENTINO –

SOC. COOPERATIVA AGRICOLA” già SOC. COOPERATIVA CONTADINI BASSO

SARCA SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 2 93 presso lo studio

dell’avvocato COLARUSSO ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2006 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 31/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS GIANNI, che si riporta

al contenuto del ricorso e chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato COLARUSSO ALFONSO, che si riporta

al controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di compravendita registrati il 24.3.2000, la cooperativa dei Contadini del Basso Sarca SCRL acquistava due appezzamenti di terreno, dichiarando, a fini fiscali, trattarsi di “terreni non agricoli in senso tecnico giuridico”, sicchè l’imposta di registro veniva applicata con l’aliquota prevista per terreni edificatori. Nel settembre 2001, l’Ufficio, esaminata la destinazione urbanistica allegata agli atti, emetteva avvisi di liquidazione per imposta suppletiva, con applicazione delle aliquote previste per le aree agricole. Le impugnazioni avverso tali atti venivano rigettate dalla CTP di Trento, con sentenza n. 55/3/02, passata in giudicato.

Nelle more, la Società stipulava due atti integrativi e di rettifica, registrati l’8 ottobre 2001, coi quali chiedeva il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi rustici in terreni montani, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 e art. 21 Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, richiesta, reiterata con istanze depositate il 10.10.2001, che veniva rigettata.

L’impugnazione della Società avverso tale diniego è stata accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trento, e la decisione è stata confermata dalla CT di 2 di Trento, che, con sentenza del 31.5.2006, ha ritenuto che la richiesta delle agevolazioni era tempestiva in quanto conseguiva alla diversa qualificazione degli effetti dell’atto, data dall’Ufficio con l’intervento correttivo del settembre 2001.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle entrate sulla scorta di tre motivi. La Società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, l’Agenzia delle Entrate deducendo violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, comma 1, in riferimento all’art. 360, n 3, sostiene che, nell’esaminare il merito della controversia, la Commissione territoriale ha del tutto ignorato l’eccezione di tardi vita dei ricorsi introduttivi, da lei sollevata, per essere i provvedimenti di diniego delle agevolazioni stati comunicati alla Società contribuente il 30.10.2001, ed i ricorsi proposti, solo, il 12.5.2003, oltre il termine di decadenza di cui all’art. 21 citato.

Il motivo è fondato. L’esame diretto degli atti, consentito a questa Corte per esser stato, nella sostanza, dedotto un “error in procedendo”, documenta la veridicità dell’assunto dell’Agenzia, che, col primo motivo d’appello, aveva negato la tempestività del ricorso, per l’avvenuto decorso del termine perentorio per la sua proposizione, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Su tale eccezione la sentenza tace del tutto, così incorrendo nel denunciato vizio.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso, coi quali la ricorrente, rispettivamente, deduce la violazione degli art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per l’omesso rilievo del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 55/3/02, e la violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 5, art. 21 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, per non esser stato considerato che le agevolazioni fiscali dovevano esser chieste, a pena di decadenza, negli originari atti di compravendita, del marzo 2000.

La sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di 2 di Trento, in altra composizione, che provvedere a regolamentare, anche, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria di 2 di Trento, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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