Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6929 del 20/03/2018


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Cassazione civile, sez. un., 20/03/2018, (ud. 27/02/2018, dep.20/03/2018),  n. 6929

Fatto

1. Con sentenza n. 225/A/2015 del 13/03/2015 la Prima Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti accolse solo in punto di riduzione della somma oggetto della condanna per danno erariale i distinti – e poi riuniti – appelli proposti da M.V., M.U., G.R., S.F., D.C., L.L., B.G. e D.B.C. avverso la sentenza n. 76/2013, depositata il 26/06/2013, nonchè la sentenza non definitiva n. 248/2010 depositata il 20/12/2010 – di reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile – della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche.

2. I condannati videro ridotto, da quello indicato nella richiesta del Procuratore Regionale nella citazione del settembre 2007 (di Euro 2.147.519,04, dato dalla differenza da Euro 3.082.616,14 – costo di acquisto delle quote della società C.C.S. – di Euro 537.425,00 – valore dell’immobile – e di Euro 397.672,10, a titolo di canoni di locazione di AnconAmbiente a C.C.S., dal luglio 2001, per 70 mesi complessivi) l’importo complessivo del risarcimento oggetto di condanna ad Euro 290.000,00, ripartito, in base alle singole responsabilità alla causazione dell’evento dannoso, per quel che in questa sede ancora interessa, nei confronti del M. in Euro 100.000,00, nonchè del G. e dello S. in Euro 30.000,00 cadauno.

3. I convenuti furono riconosciuti corresponsabili a vario titolo dell’acquisto, da parte di AnconAmbiente spa, partecipata per la quasi totalità dal Comune di Ancona, di una società proprietaria di un’area destinata all’installazione di una stazione di trasferimento di rifiuti solidi urbani, inidonea allo scopo e ad un prezzo di gran lunga superiore, rispetto al suo valore: in particolare, il Muti quale autore delle perizie in base alle quali il prezzo era stato determinato in Euro 3.082.616,14, a fronte di un valore di soli Euro 537.425,00; il M., quale presidente del c.d.a. di AnconAmbiente; il D., il L., il B. e la D.B. quali componenti del consiglio di amministrazione; il G. e lo S., peraltro in base a chiamata in causa successiva alla sentenza non definitiva di primo grado, quali Sindaci del Comune di Ancona succedutisi nella carica.

4. Quanto al merito della vicenda, la Corte dei conti valutò sussistenti sia la non necessità dell’acquisto delle quote societarie della Container Consult & Service srl o C.C.S. srl, sia la palese antieconomicità dell’intera operazione: risultando, da un lato, che la necessità di una stazione di trasferimento dei rifiuti solidi urbani era assai più limitata, nel senso che bastava, a tal fine, un’area più ridotta rispetto all’intera area appartenente alla Società venditrice e per di più per il tramite dell’acquisto delle quote di questa; e condividendo, dall’altro lato, i motivi per i quali il primo giudice aveva ritenuto di apprezzare – come parametro – la stima relativa al prezzo d’acquisto delle azioni, effettuata dall’Agenzia del territorio, come rettificata a seguito delle osservazioni svolte dall’incaricato di AnconAmbiente alla verifica delle perizie precedentemente acquisite dalla Società, così evidenziato un danno concreto, certo ed attuale.

5. Per la cassazione della descritta sentenza di appello propose per primo ricorso, notificandolo il 28-29/05/2015 (ed iscrivendolo al n. 14377/15 r.g.), M.U., affidandosi ad un unitario motivo di contestazione dell’affermata giurisdizione del giudice contabile, seguito dal controricorso del Procuratore Generale presso la Corte dei conti, notificato a partire dal 07/07/2015; proposero successivamente separati ricorsi, notificati a partire dal 19/06/2015 ed iscritti entrambi a diverso numero di r.g. (16569/15), G.R. e S.F., per resistere a ciascuno dei quali notificò distinti controricorsi il P.G. contabile.

6. Depositate dai ricorrenti successivi memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. per la pubblica udienza del giorno 27/02/2017, nel corso di questa sono stati riuniti i ricorsi successivi, iscritti al n. 16569/15 r.g., a quello per primo iscritto (col n. 14377/15) a r.g..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La qui gravata sentenza ha confermato la giurisdizione del giudice contabile, proclamata con la sentenza non definitiva di primo grado, nei confronti di tutti gli attuali appellanti, così motivando:

– andava confermata l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Mu., che aveva già proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sotto diversi profili, deciso Cass. ord. n. 24671/2009, nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile;

– le medesime conclusioni andavano estese agli altri originari convenuti ( M., D., L., D.B., B.) ed ai chiamati in causa ( G. e S.), che pure avevano formulato analoga eccezione in primo grado;

– infatti, anche a voler considerare non sussistenti – all’atto della commissione dei fatti dannosi di cui si discute – i requisiti di Società in house providing in capo ad AnconAmbiente, come statuito dalla stessa Corte di cassazione, riguardo ad altra fattispecie che aveva coinvolto la stessa AnconAmbiente, con sentenza n. 7177/2014, la giurisdizione del giudice contabile doveva reputarsi sussistente sulla base di un criterio di collegamento, aggiuntivo, rispetto alla natura della Società, in quanto tale non vagliato dalla Corte regolatrice, costituito dalla sussistenza di un rapporto di servizio – all’epoca dei fatti – fra la Società e l’Ente Locale territoriale, esattamente derivante da un apposito contratto, stipulato nel 2001, relativo al servizio pubblico di igiene ambientale, allo scopo di regolamentare la gestione del servizio stesso, contemplando ivi anche poteri di controllo;

– in conseguenza di tanto, la Società era stata abilitata all’esercizio, in via esclusiva al di fuori delle regole concorrenziali, di un servizio pubblico, che avrebbe potuto essere gestito ed organizzato direttamente dal Comune di Ancona – come era stato per il passato – sottoposto ad una speciale regolamentazione normativa e convenzionale, destinato ad essere offerto in condizioni di parità alla generalità degli utenti;

– inoltre, AnconAmbiente era sempre stata una società a totale partecipazione pubblica e fino al 2 maggio 2003, in particolare, il Comune di Ancona era stato l’unico azionista della Società medesima, con il vincolo della cessione delle quote ai soli soci pubblici e quindi tale partecipazione non era stata connotata da alcun interesse di tipo privatistico;

– del resto, la stessa Corte regolatrice non aveva mai rinunciato a valutare, di volta in volta, la sussistenza di un rapporto di servizio fra Enti pubblici e Società partecipate, riconoscendo e ritenendo sussistente, comunque, la cognizione del giudice contabile per danni causati da amministratori o dipendenti, anche direttamente al patrimonio sociale di queste ultime e non solo all’Ente pubblico partecipante al capitale, quando detta evenienza di “rapporto di servizio” sussistesse (richiamando ad es.: Cass. SS.UU., sent., n. 5032/2010; ordinanze, nn. 8437/2010; 10062 e 10063/2011);

– pertanto, all’epoca dei fatti di causa doveva qualificarsi sussistente un rapporto di servizio formale e sostanziale tra AnconAmbiente ed il Comune di Ancona, con innegabile giurisdizione della Corte dei conti, per responsabilità amministrativo-contabile da danno erariale.

2. Il ricorrente M.U. denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme in tema di riparto della giurisdizione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, Cost., art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 362 c.p.c.”:

– per contrarietà delle ragioni della decisione in punto di giurisdizione a Cass. ord. 7177/14, resa sulla medesima vicenda dell’acquisto delle quote sociali della C.C.S. srl ma in diverso giudizio contabile, nonchè per l’irrilevanza del precedente – Cass. Sez. U. ord. 24671/10 – di questa Corte in punto di giurisdizione contabile quanto al litisconsorte Mu. (precedente che la sentenza di primo grado aveva reputato indissolubilmente collegato all’iniziale prospettazione della domanda del Mu. in punto di giurisdizione, siccome basata sulla sola natura privatistica anzichè pubblicistica): al riguardo esaltando altro precedente della stessa Corte dei conti (sentenza n. 707/12), adesivo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sulla normale sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (adducendo sul punto un orientamento consolidatosi fin da Cass. Sez. U. 20941/11, seguita da Cass. Sez. U. 3692/12 e 7374/13); negando la rilevanza della qualificabilità di Anconambiente spa quale società in house providing, avendo essa assunto le relative caratteristiche solo in tempo successivo (a partire dal 30/09/2008) ai fatti per cui era causa (2001) e finanche all’inizio del giudizio contabile (2007), secondo quanto consacrato nella richiamata ordinanza di questa Corte n. 7177/14 relativa a parallela vicenda, invocata con efficacia di giudicato (per l’identità delle persone coinvolte e della questione giuridica decisa);

– per l’irrilevanza del rapporto di servizio, ritenuto elemento discriminante rispetto al decisum di Cass. Sez. U. 7177/14, se non altro perchè comunque proprio da questa tenuto in considerazione, avendo qualificato regolato il rapporto in base ad un ordinario vincolo contrattuale, privo di qualsiasi connotazione pubblicistica: pertanto, sarebbe spettata al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite da amministratori e dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, nè un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, quand’anche totalitaria, nè un danno arrecato direttamente allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (secondo Cass. Sez. U. n. 7374/13);

– per la già operata piena valutazione, ad opera della ripetutamente invocata Cass. Sez. U. n. 7177/14, del rapporto tra il Comune e la Società partecipata, ricondotto agli ordinari strumenti contrattuali di verifica dell’esecuzione della convenzione, senza alcun meccanismo di ingerenza diretta e puntuale sulla gestione della partecipata da parte dell’ente partecipante, attraverso suoi dirigenti o funzionari;

– per l’irrilevanza pure della partecipazione totalitaria dell’ente locale e del diretto affidamento del servizio in via esclusiva, peraltro mai gestito direttamente dal Comune di Ancona e sempre affidato ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113.

3. Con il suo ricorso, notificato a partire dal 19/06/2015 ed intestato (sebbene impropriamente) “Regolamento di giurisdizione”, G.R. impugna la sentenza della Corte dei conti con motivi indifferenziati (iniziando ad esporli a pag. 27), deducendo:

– l’insanabile contrasto con Cass. 7177/14, intervenuta nella vicenda e per episodio strettamente connesso quanto alla natura di AnconAmbiente spa all’epoca dei fatti per cui è qui causa (2001);

– l’erroneità del richiamo alla sentenza parziale di primo grado ed il contrasto con Corte conti n. 707/12;

– l’irrilevanza del possesso dei requisiti di società in house providing da parte di AnconAmbiente spa, siccome conseguiti in tempo di gran lunga successivo ai fatti;

– l’erroneità del criterio di collegamento, aggiuntivo rispetto a quanto deciso da Cass. 7177/14, con la giurisdizione contabile ravvisato nella qui gravata sentenza nel rapporto di servizio della società partecipata con l’ente locale partecipante, per la diversa natura del contratto di servizio del 19/07/2001, esclusivamente privatistica, espressamente vagliata proprio dalla ripetuta pronuncia delle sezioni unite di questa Corte;

– il carattere ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sull’azione di responsabilità concernente le società partecipate (fin da Cass. Sez. U. 22609/14);

– la sussistenza della giurisdizione contabile solo quanto alle società cc.dd. in house, per la cui configurabilità occorrono almeno tre requisiti: capitale sociale interamente detenuto da uno o più Enti pubblici per l’esercizio dei pubblici servizi, con divieto statutario di cedere le partecipazioni a privati; svolgimento dell’attività prevalente in favore degli Enti soci, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta carattere meramente strumentale; assoggettamento a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli Enti Pubblici sui loro uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile;

– la rilevanza dell’alterità giuridica e patrimoniale tra società di capitale – quand’anche a totale partecipazione pubblica – e socio pubblico ai fini dell’esclusione della natura erariale del danno causato al patrimonio societario, con conseguente carenza della giurisdizione del giudice contabile;

– l’esclusione dei requisiti per qualificare la AnconAmbiente quale società in house al tempo dei fatti, secondo quanto accertato da Cass. 7177/14: ciò che esclude ogni ulteriore revocabilità in dubbio della relativa soluzione della questione sulla giurisdizione.

4. Con il suo ricorso, notificato anch’esso a partire dal 19/06/2015, lo S. impugna la sentenza della Corte dei conti con motivi indifferenziati (iniziando ad esporli a pag. 31), deducendo:

– il contrasto con Cass. 7177/14, intervenuta nella vicenda e per episodio strettamente connesso quanto alla natura di AnconAmbiente spa all’epoca dei fatti per cui è qui causa (2001);

– l’erroneità del richiamo alla sentenza parziale di primo grado, inidonea a vincolare i soggetti intervenuti successivamente, invece liberi di eccepire il difetto di giurisdizione;

– l’inidoneità di Cass. 24671/09 a precludere analoga eccezione da parte degli altri convenuti;

– la diversità dei presupposti – e cioè la qualificazione di AnconAmbiente spa quale società in house providing – in base ai quali era stata ritenuta dal giudice contabile la propria giurisdizione;

– il contrasto con Corte conti n. 707/12;

– l’irrilevanza del possesso dei requisiti di società in house providing da parte di AnconAmbiente spa, siccome conseguiti in tempo di gran lunga successivo ai fatti;

– l’erroneità del criterio di collegamento con la giurisdizione contabile ravvisato, siccome aggiuntivo e quindi diverso rispetto a quanto deciso da Cass. 7177/14, nel rapporto di servizio della società partecipata con l’ente locale partecipante, per la diversa natura del contratto di servizio del 19/07/2001, esclusivamente privatistica, espressamente vagliata proprio dalla ripetuta pronuncia delle sezioni unite di questa Corte;

– il carattere ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sull’azione di responsabilità concernente le società partecipate (fin da Cass. Sez. U. 22609/14);

– la sussistenza della giurisdizione contabile solo quanto alle società cc.dd. in house, ricordando i tre requisiti in termini analoghi a quello dell’altro ricorrente G.;

– la rilevanza dell’alterità giuridica e patrimoniale tra società di capitale – pure se a totale partecipazione pubblica – e socio pubblico ai fini dell’esclusione della natura erariale del danno causato al patrimonio societario, con conseguente carenza della giurisdizione del giudice contabile;

– l’esclusione dei requisiti per qualificare la AnconAmbiente quale società in house al tempo dei fatti, secondo quanto accertato da Cass. 7177/14: pronuncia che esclude ogni ulteriore revocabilità in dubbio della relativa soluzione della questione sulla giurisdizione.

5. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti, in ciascuno dei controricorsi avverso ognuno dei ricorsi, quello del M. prima e poi del G. e dello S.:

– premette un’ampia e diffusa disamina dello stato della giurisprudenza attuale di questa Corte di legittimità sulla giurisdizione in caso di responsabilità negli organismi aventi natura privata ma partecipati da soggetti pubblici istituzionali, che reputa insoddisfacente e di cui auspica un superamento, in base ad argomentazioni di ordine generale sulla ricostruzione della fattispecie, sì da concludere per l’insufficienza del criterio dello schema dell’in house providing ad escludere la giurisdizione contabile: sicchè, esaltando anche nella fattispecie concreta la rilevanza del carattere servente e strumentale all’interesse pubblico dell’attività svolta dall’ente, decisivo rilievo ascrive alla circostanza che AnconAmbiente spa era il maggiore gestore dei servizi di igiene urbana della provincia di Ancona, reso in tal modo evidente il perseguimento di uno scopo pubblico, per di più in condizioni di totalitaria pubblica partecipazione;

– rimarca che il perseguimento di scopi di natura pubblica da parte di AnconAmbiente integra un criterio di collegamento tra l’organizzazione e la P.A. idoneo a determinare la giurisdizione contabile per i casi in cui lo scopo pubblico non venga realizzato a causa della condotta illecita degli organi sociali: visto che la sussistenza di un rapporto di servizio è sempre stata ritenuta idonea ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile pure in caso di danno arrecato direttamente al patrimonio delle società partecipate e non solo all’ente pubblico partecipante al capitale;

– ricorda come ad analoga conclusione si sia giunti in caso di atti posti in essere dal concessionario in assolvimento di compiti di stazione appaltante; e rileva come AnconAmbiente spa, sia pure quale ente privato e del tutto distinto dal Comune proprietario, sia stata destinataria di un finanziamento pubblico per la realizzazione di fini propri, sicchè l’utilizzo improprio od abusivo della somma spesa per il suddetto acquisto ed il conseguente danno erariale sarebbe giustiziabile dinanzi al giudice contabile;

– applicate tali conclusioni alla specie e negata la rilevanza dell’orientamento richiamato ex adverso per averne auspicato il superamento, sottolinea come questo abbia costituito un improvviso mutamento di orientamento, foriero di contraddittorietà qualora in questa sede si disconoscesse la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile, soprattutto in quanto in contrasto con altra decisione nella medesima vicenda (Cass. Sez. U. ord. 24671/09) in ordine ad altra delle parti della controversia (il Mu.).

6. Va preliminarmente esclusa l’irritualità dei ricorsi del G. e dello S., sebbene non articolati in motivi specifici ed affidati ad una sequenza di generiche e complessive argomentazioni, non ricondotte ad alcuna specifica disposizione di legge: infatti, va data continuità al principio di diritto in base al quale, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, e art. 362 c.p.c., non è necessaria la specifica indicazione delle norme violate o erroneamente applicate dal giudice, essendo sufficiente la deduzione, nella parte motiva, dei principi relativi al riparto di giurisdizione di cui si denunci il malgoverno” (Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9690).

7. I medesimi ricorsi successivi vanno dapprima riqualificati ricorsi incidentali: essi sono sì stati proposti impropriamente in via autonoma dopo che (il 29/05/2015) ai loro autori era stato notificato il ricorso per primo proposto contro la stessa sentenza, ma sono poi stati notificati (ciascuno a partire dal 19/06/2015) entro il termine per proporre controricorso, ciò che appunto integra la condizione di ammissibilità della pure impropria proposizione in via autonoma di altra impugnazione dopo la notifica della prima (tra le molte: Cass. Sez. U. 04/12/1992, n. 12942; Cass. 04/12/2014, n. 25662; Cass. 20/03/2015, n. 5695).

8. Ciò posto, l’assoluta peculiarità della fattispecie sta nella pronuncia di una statuizione di questa Corte regolatrice in punto di giurisdizione per uno dei soggetti che erano parti originarie in causa, insieme al primo odierno ricorrente M., in tempo anteriore alla chiamata in causa degli odierni ricorrenti successivi G. e S. e, soprattutto, prima del sensibile mutamento di giurisprudenza in punto di requisiti per la giurisdizione contabile nella materia, che ha portato questa Corte ad affermare, in vicenda strettamente connessa a quella per cui è causa, invece la giurisdizione del giudice ordinario.

9. Non sussistono i presupposti per rimeditare – contrariamente all’auspicio del Procuratore Generale presso la Corte dei conti – le conclusioni cui è pervenuta questa Corte in tema di giurisdizione sulle azioni di responsabilità esercitata nei confronti degli organi di società a partecipazione pubblica per i danni da essi cagionati al patrimonio sociale.

10. Al riguardo può qui bastare un integrale richiamo alla completa ed esaustiva premessa e disamina in diritto di Cass. Sez. U. 27/12/2017, n. 30978, che può riassumersi nella natura eccezionale della giurisdizione contabile e nella conseguente possibilità di ravvisarla in tre ipotesi: in caso di società in house o in house providing (per le quali è ribadita la necessità del triplice presupposto della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di cessione delle partecipazioni a privati, dello svolgimento di attività almeno prevalente in favore degli enti soci, nonchè del controllo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza sulle ordinarie forme civilistiche; e pur sempre ove tali presupposti sussistano al momento della condotta dannosa); in caso di danno provocato direttamente al patrimonio non della società, ma dell’ente pubblico; in caso di danno cagionato dal rappresentante dell’ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il suo potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione.

11. Infatti, nella stessa vicenda processuale per cui è causa, questa Corte ha avuto modo di affermare, in riferimento al perito incaricato della stima dei cespiti della società da acquisire ad opera della società a partecipazione pubblica, la giurisdizione del giudice contabile (Cass. ord. 24/11/2009, n. 24671), affermando che “è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la cognizione dell’azione di responsabilità per danno erariale proposta nei confronti del professionista incaricato da una società per azioni partecipata da ente locale (nella specie, partecipazione maggioritaria del Comune di Ancona) di redigere delle stime di congruità (delle quali si contesta l’eccessiva discordanza tra loro) del prezzo di acquisto delle quote sociali di una compagine societaria titolare di area edificabile, giacchè il professionista, tramite l’evidenziata attività, si è inserito nel procedimento deliberativo ed esecutivo dell’acquisto di dette quote da parte della società partecipata, risultando così integrati gli estremi del rapporto di servizio con l’Amministrazione, il quale ricorre ogni qual volta un soggetto, altrimenti estraneo all’Amministrazione stessa, venga investito del compimento in sua vece di un’attività, senza che a tal fine rilevi la natura pubblica o privata del soggetto medesimo o la fonte dell’investitura, che può scaturire da un provvedimento, da un contratto o anche da un mero fatto”.

12. Detta pronuncia, resa all’esito di un regolamento preventivo di giurisdizione da uno dei convenuti nell’azione di responsabilità contabile, è irretrattabile per tutti coloro che rivestivano la qualità di parti del processo nel quale essa è intervenuta: dovendo pure il giudicato sulla giurisdizione, benchè peculiare e come formatosi con la definizione del regolamento (tale essendo pacificamente qualificato da questa Corte: per tutte, v. Cass. Sez. U. 19/10/2006, n. 22427, ovvero Cass. 29/03/2013, n. 7930; con vincolatività per il giudice del merito degli accertamenti di fatto che risultino strumentali e indispensabili, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, relativamente alla qualificazione del rapporto: tra molte, v. Cass. Sez. U. 27/07/2005, n. 15721; Cass. Sez. U. 24/12/2009, n. 27346), estendersi a tutte le parti del relativo procedimento, se non altro quanto alle cause inscindibili ed a maggior ragione quando si tratta, come nella specie, di giudicato evidentemente interno.

13. Infatti, tale estensione deve ritenersi un effetto automatico nei confronti di tutti coloro riguardo ai quali sia intervenuto un accertamento, all’esito di un procedimento al quale essi sono stati messi in grado di partecipare, su di un antecedente logico-giuridico della domanda da loro o contro di loro proposta (Cass. 26/03/2012, n. 4821).

14. Del resto, altro senso o funzione non avrebbe il principio in forza del quale al regolamento preventivo di giurisdizione, inteso quale procedimento incidentale rispetto a quello principale in seno al quale l’istanza è stata proposta, debbono necessariamente partecipare tutte le parti, costituite e non, in quest’ultimo (tra molte: Cass. Sez. U. ord. 06/05/2014, n. 9663; Cass. Sez. U. ord. 26/03/2014, n. 7179; Cass. Sez. U. ord. 10/12/2004, n. 22496; Cass. Sez. U. 10/03/1999, n. 113; e solo restando escluso il controllo di integrità del contraddittorio rispetto al medesimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale e di quello principale: per tutte, Cass. Sez. U. ord. 08/11/2005, n. 21592): cioè, quello di rendere appunto estensibile anche a costoro la pronuncia di questa Corte sulla giurisdizione in ordine alla domanda che unitariamente li ha coinvolti nella causa nella quale il regolamento è stato proposto.

15. In altri termini:

– da un lato, l’inscindibilità implica il litisconsorzio necessario processuale tra tutti coloro le domande dei o contro i quali siano avvinte da un legame di connessione teleologica o dall’identità della causa petendi, come nell’ipotesi in cui tra quelle domande vi sia un collegamento tale che l’accertamento della responsabilità dell’uno comporti necessariamente quella dell’altro e viceversa (tra le altre: Cass. ord. 10/10/2007, n. 21132; Cass. 14/07/2009, n. 16391): e, nella specie, è evidente l’interrelazione tra le condotte dei presunti responsabili consistente nella funzionalizzazione stessa della condotta dell’uno alla perpetrazione dell’indebita dispersione delle risorse stesse poi disposte dagli altri convenuti o con il concorso della loro azione od omissione;

– dall’altro lato, tale litisconsorzio necessario comporta, non avendo altrimenti alcun giuridico senso, l’estensione degli effetti della pronuncia sulla giurisdizione sulla domanda, oggetto di causa inscindibile nei sensi appena visti, a tutte le altre parti di questa;

– e, come ogni altro giudicato, anche quello sulla giurisdizione non può essere sensibile ad alcun successivo mutamento normativo (per tutte: Cass. Sez. U. 30/03/2005, n. 6637) e, a maggior ragione, giurisprudenziale (che non integra ius superveniens in senso tecnico: Cass. 12/04/2007, n. 8820; Cass. ord. 09/01/2015, n. 174).

16. Ne segue che non giova al M. – cui si estende il giudicato interno sulla giurisdizione contabile seguito all’iniziativa del litisconsorte Mu. – la contraria pronuncia di Cass. Sez. U. n. 7177/2014: questa ha riguardato diversa domanda di risarcimento, relativa – come si legge nella sentenza 12/02/2016 della Corte dei conti, 3 sez. giur. app., n. 27 – a fatti obiettivamente connessi a quelli per cui oggi è causa, ma riguardanti il danno erariale di Euro 125.914,01 subito dalla Società AnconAmbiente per il fatto del M., in qualità di Presidente pro-tempore del C.d.A. della Società in mano pubblica AnconAmbiente e, quindi, amministratore unico della C.C.S. pubblica, di avere non rilevato, al momento dell’acquisto di C.C.S. da parte di AnconAmbiente, la sussistenza della pratica di finanziamento regionale per i conseguenti provvedimenti, nonchè di aver mancato di tutelare la stessa AnconAmbiente nell’ambito della compravendita della C.C.S., non risultando riportata nel contratto definitivo una clausola di salvaguardia – invece inserita nel contratto preliminare di cessione della C.C.S. – che avrebbe consentito ad AnconAmbiente di rivalersi nei confronti dei privati cedenti, in ordine ai pregressi debiti della C.C.S..

17. Ora, l’estensione del giudicato interno sulla giurisdizione a tutte le parti del giudizio che tali erano al momento della pronuncia sulla relativa questione – e quindi anche al M. – impedisce che possa rilevare nella presente controversia l’operatività del mutamento di giurisprudenza intervenuto o ricavabile dall’opposta conclusione cui è pervenuta la richiamata Cass. Sez. U. 7177/14, o da qualsiasi altra pronuncia della stessa Corte dei conti, anche a non voler considerare la parziale diversità di causa petendi: sicchè tutti i motivi dispiegati da M.U., per essere il medesimo stato parte del regolamento di giurisdizione concluso con l’ordinanza n. 24671 del 24/11/2009 di queste Sezioni Unite e non rilevando che egli non vi abbia svolto difese, sono inammissibili.

18. Per la singolarità della vicenda processuale già evidenziata in apertura, però, in applicazione dei medesimi principi finora affermati a conclusione diametralmente opposta deve pervenirsi quanto alle domande risarcitorie dispiegate contro gli altri ricorrenti, G. e S., in quanto costoro hanno assunto la qualità di parte del giudizio di responsabilità contabile solo in tempo successivo alla formazione del detto giudicato interno in punto di giurisdizione e non possono quindi esserne vincolati.

19. Ne consegue che a loro va applicata la diversa e più recente consolidata giurisprudenza sull’insussistenza della giurisdizione contabile per i fatti di una società che, come AnconAmbiente ed al solo rilevante momento dei fatti per cui è causa, è stata ritenuta priva dei requisiti di società in house (Cass. Sez. U. 7177/14, più volte richiamata, non applicabile direttamente non solo per la parziale diversità di causa petendi, ma – stavolta – anche perchè riferita a soggetti diversi).

20. Neppure possono rilevare ulteriori argomenti su diversi profili non esaminati dalle Sezioni Unite, dovendo estendersi anche al giudicato sulla giurisdizione la regola generale della preclusione del dedotto e del deducibile, se non altro ed appunto – per quanto già detto – sulla relativa questione e sui soli accertamenti sui fatti strumentali e indispensabili ai fini della pronuncia sulla giurisdizione stessa, tra cui quelli relativi alla qualificazione del rapporto.

21. Pertanto, i principi generali del diritto processuale in tema di giudicato, rigorosamente applicati alla fattispecie in esame ed in ragione della peculiare diversificazione in essa verificatasi delle posizioni processuali delle singole parti (per scelta, d’altro canto, del titolare dell’azione di responsabilità contabile, che ha esteso il giudizio al G. ed allo S. solo in tempo successivo al conseguimento del giudicato interno sulla giurisdizione contabile), esigono che le conclusioni raggiunte da questa Corte in tempi più recenti in punto di giurisdizione contabile per la responsabilità degli organi di società partecipate da enti pubblici – tra cui quella sulla giurisdizione del giudice ordinario per fatti analoghi o connessi e coevi a quelli per cui è causa – non possano giovare al M. per il giudicato interno formatosi con Cass. Sez. U. n. 24671/09 in un momento in cui egli era già parte del processo.

22. Al contempo, quegli stessi principi generali impongono che quelle conclusioni successivamente consolidatesi nella giurisprudenza di questa Corte debbano giovare al G. ed allo S., in dipendenza della circostanza che essi hanno assunto la qualità di parte in tempo successivo alla formazione di quel giudicato interno, da cui non possono in alcun modo essere vincolati, se non a prezzo di una non ammissibile compromissione del loro diritto di difesa.

23. Nè l’aporia evidente della scissione della domanda, nonostante la stretta interrelazione tra le condotte degli originari convenuti nel giudizio di responsabilità contabile e quelle dei chiamati successivi, può fare aggio sulla necessaria applicazione dei principi generali di cui sopra, il primo in materia di estensione del giudicato interno sulla giurisdizione alle sole parti che erano in causa al momento della sua formazione ed il secondo sulla generale esclusione della responsabilità contabile per i danni alle società diverse da quelle in house: dovendo prevalere l’esigenza di intima coerenza del sistema su quella della parità di trattamento delle parti di un processo.

24. In conclusione, mentre il ricorso del M. va rigettato, quello del G. e dello S. va accolto, con cassazione senza rinvio della sentenza qui gravata limitatamente alle condanne pronunciate nei confronti di questi ultimi due, in quanto sulla relativa domanda risarcitoria difettava dall’inizio la giurisdizione del giudice contabile.

25. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la qualità di parte in senso solo formale del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti (da ultimo, Cass. Sez. U. 27/02/2017, n. 4879; Cass. Sez. U. 27/12/2016, n. 26995).

26. Infine, deve darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; fra tutte le altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – e per il solo soccombente primo ricorrente, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da M.U.; accoglie i ricorsi proposti da G.R. e S.F. e, per l’effetto, cassa senza rinvio la qui gravata sentenza limitatamente alla condanna nei confronti di questi ultimi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente M.U., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2018

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