Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6929 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 6929 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 5676-2011 proposto da:
P LTRU CCI CA RMELI N A PTI«

3214413 544 L I, el ettivamen te

domiciliata in Roma, via Fulden Paolucci de Caboli n. 60, presso lo
studio dell’avvocato Stefano Marzano, dal quale è rappresentata

e

difesa, come da procura speciale notatile depositata il 26 ottobre 2015;
– ricorrente contro
DI MARCO MARIA GRAZIA D M RMG R441 Al 1-3544P,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Albalonga 7, presso lo studio
delltawocato CLEMENTINO PA1MIERO, che la rappresenta e
difende, coi-ne da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 124/2010 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 10/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/11/2015 dal Consigliere Ippolistd Parziale;

Data pubblicazione: 08/04/2016

udito l’Avvocato Mar/ano, che si riporta agli atti e insiste nelle
conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, don. Alberto Celeste, che
conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

il Tribunale di Campobasso con azione di danno temuto,
rappresentando che Maria Grazia Di Marco aveva arrecato nocumento
alla sua proprietà poiché aveva realizzato un cordolo costituito da

blocchi di calcestruzzo, che impediva il normale e legittimo esercizio di
una servitù di stillicidio esistente in favore del suo fondo ed a carico di
quello della controparte. In particolare, i lavori contestati
determinavano un ristagno di acque nella sua proprietà e la confluenza
di queste all’interno della sua abitazione. C.:armelina Petrucci chiedeva,
pertanto, che il Tribunale adottasse tutti i provvedimenti idonei ad
evitare il prodursi dei danni lamentati, ordinando a Maria Grazia Di
Marco di eliminare il cordolo in questione o di adottare ()gni altra
idonea misura.
2. Instaurato il contraddittorio, Maria Grazia Di Marco deduceva che:
a) non esisteva alcuna servitù di srillicidio; b) aveva fatto ricostruire il
cordolo che delimitava le due proprietà perché la ricorrente lo aveva
demolito in occasione di alcuni lavori di pavimentazione della
proprietà antistante la sua abitazione; c) la ricorrente aveva, inoltre,
modificato la morfologia del proprio terreno.
3. 11 giudice del cautelare, dopo avere sentito le parti e gli informatori
ed avere acquisito due fotografie dello stato dei luoghi prima e dopo
lavori contestati, ordinava a Maria Grazia Di Marco di praticare nel
muretto che delimitava il terrazzino della ricorrente fori od altri varchi
che consentissero il deflusso delle acque che si raccoglievano in detto
Ric. 2011 n. 05676 ser. 52 – uci. 03-11-2015

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1. Con ricorso depositato il 4 settembre 2002 L’umana Petrucci adiva

terrazzino.
4. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 7 gennaio 2003
Carmelina Petrucci conveniva Maria Grazia Di Marco davanti al
medesimo Tribunale e deduceva che la controparte non aveva eseguito
il provvedimento del giudice e che era suo interesse ottenere una

servitù di stillicidio in favore del suo fondo ed a carico di quello di
Maria Grazia Di Marco.

5. 11 Tribunale di Campobasso, nella resistenza della convenuta, con
sentenza n. 12/07 rigettava le domande dell’attrice e dichiarava
l’inefficacia del provvedimenti) cautelare, disponendo il ripristino dello

stato dei luoghi modificato dall’esecuzione del provvedimento
cautelare.
6. Carmelina Petrucci proponeva appello sulla base di tre motivi di
gravame con cui si doleva della decisione di prime cure e ne chiedeva
la riforma.
7. La Corte di appello di Campobasso, nella resistenza dell’appellata,
dopo avere acquisito il fascicolo della fase cautelare svoltasi presso il
Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 124/2010 respingeva
l’impugnazione e, per l’effetto, confermava la pronuncia del giudice di
prime cure.
7.1 – A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale
evidenziava che: a) doveva essere acquisito il fascicolo della fase
cautelare; h) non poteva essere accolta la richiesta di acquisire le due
fotografie ed il certificato di matrimonio avanzata dall’appellante ai
sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., sia perché tale potere non poteva
essere esercitato per sanare delle decadenze già verificatesi nel giudizio
di primo grado, sia perché le prove non risultavano decisive; c) i testi
dell’appellante non erano stati in grado di indicare l’epoca in cui la
Ric. 2011 n. 05676 sez. 52 – ud. 03-11-2015

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sentenza dichiarariva dell’intervenuto acquisto per usucapione di una

servitù di stillicidio sarebbe sorta; d) la stessa ‘appellante aveva
ammesso in sede di interrogatorio formale l’esistenza, fin da data
precedente all’esecuzione dei lavori di pavimentazione del 2001, di un
cordolo sul confine che impediva il deflusso delle acque verso il fondo
di controparte; e) la foto agli atti rendeva evidente come l’originaria

8. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso
ha proposto ricorso per cassazione Carmelina Petrucci, articolandolo
due motivi, mentre Maria Grazia Di Marco ha resistito con
controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE
11 ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce
con riguardo a ciascun motivo.

– Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/ o falsa
applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nonché l’erronea ed illogica
motivazione della sentenza impugnata circa il carattere non decisivo
della prova fotografica (due fotografie) e documentale (certificato di
matrimonio) da lei prodotta in appello, anche in relazione all’esistenza
delle altre prove documentali. Afferma che le fotografie in questione
erano decisive perché servivano ad integrare la documentazione
fotografica già acquisita in primo grado, in maniera da consentire al
giudicante di avere “una correfia visione e validak-ione dei luoghi di cemsa”e di
evitare di commettere/i errori di valata.zione e di inletpreta.zione delle prore

testimoniali e della prova fotosrgfica eviden:,-iatisi nel corpo della senlen:y di Primo
Grado e poi di _pito ripetuti da parte del Giudice d’Appello”. Le immagini
contenute in dette foto erano, infatti, più grandi e ravvicinate di quelle
delle foto già allegate e rendevano evidente come il cordolo sul quale
era fissata la ringhiera (che, secondo la Corte di Appello, avrebbe
impedito il deflusso delle acque sulla proprietà della Di Marco) non
Ric. 2011 n. 05676 sez. 52 – ud, 03-11-2015

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ringhiera fosse poggiata sul suddetto cordolo.

superava “neanche di un solo centimetro i/ pavimento presente sul ,giardino della

Petrucci”. La Corte di Appello) avrebbe pure errato, al riguardo,
nell’affermare che la richiesta non poteva essere accolta in quanto

“sarebbe stata neces,s-aria l’acquisizione di prove ulteriori per stabilire la
trnispondena tra i luoghi ritratti e quelli di causa’”, posto che il semplice

quelle acquisite già utilizzate in sede cautelare avrebbe consentito di
accertare l’assoluta corrispondenza dei luoghi e della relativa situazione
(peraltro, neppure contestata da controparte). Neppure avrebbe potuto
sostenersi, rileva la ricorrente, che le fotografie in questione potevano
essere depositate in prime cure, posto che, nel giudizio davanti al
Tribunale di Campobasso, era già stata prodotta la “c.d. in,* n. 1” e
questa (i-di per sé po/em essere “s’Oriente” per doarmentare lo stato dei luoghi

prima dei lavori di ristruttura.zione compiuti nel 2001». Proprio a causa della
errata valutazione delle prove posta in essere dal Tribunale di
Campobasso, era divenuto necessario, secondo la ricorrente, acquisire
ulteriori foto che fornissero una visione più ravvicinata dei luoghi. Tali
diverse foto, inoltre, avrebbero consentito una diversa valutazione
dell’attendibilità delle deposizioni rese dai testi su cui era stata fondata
la decisione della Corte di i\ppello.
1.1. 11 motivo è. infondato.
La Petrucci si lamenta del fatto che la Corte territoriale ha errato nel
non ammettere la produzione documentale invocata in appello,
segnatamente due foto ed un certificato di matrimonio, con cui
avrebbe potuto provare lo stato dei luoghi, rilevanti ai fini del decidere,
poiché idonea a dimostrare che il cordolo, su cui era fissata la ringhiera

di confine con la proprietà De Marco, non era di altezza tale da
impedire il deflusso delle acque meteoriche dal suo terreno. In tale
situazione, si sarebbe perfezionato, essendo trascorsi 20 anni, l’acquisto)
Ric. N11 n. 05676 sez_ 52 – ud. 03-11-2015

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confronto fra le foto non ammesse dal giudice cli secondo grado e

per usucapione della servitù di scolo oggetto dell’azionata con fessoria.
Tuttavia, non sussiste alcuna violazione dell’art. 345, comma 3,
poiché, per un verso, la ricorrente non aveva provato di non aver
potuto produrre prima tale documentazione per una causa a lei non
imputabile, e, per altro verso, nemmeno si rinviene il requisito della

ampiamente discussa dalle parti, considerando anche del principio di
infrazionabilità della prova (vedi su quest’ultimo punto, Cass. n. 10502
del 07/05/2009 – Rv. 6(J8008)
Quanto, infine, alla possibilità che tale documentazione avrebbe
potuto incidere sulla veridicità delle deposizioni dei testi Varanese e
Passarelli, occorre osservare che il giudice distrettuale ha esplicitato
l’esistenza di altri elementi probatori – altre foto, interpello Petrucci,
altre deposizioni – che portavano a concludere nel senso
dell’insufficienza di prova in ordine all’esercizio della servitù di scolo
per il tempo prescritto dalla legge. Di qui la non decisività della
documentazione indicata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il difetto di
motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della omessa e
contraddittoria valutazione della prova testimoniale a lei favorevole e
decisiva ai fini dell’accoglimento della sua domanda.
In particolare, la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare le
dichiarazioni del teste Piccirillo, ritenendo la sua deposizione non
rilevante quando, invece, aveva confermato ‘Ya circostanza sul) 1 capitolata

da parte attorea”, ovvero aveva affermato che “è vero che da sempre le acque
meteoriche che si raccog&vano naturalmente su/l’area di proprielii Petrucci, nonthe
quelle che sulla stessa code venivano ad essere convgliate dai discendenti pluviali di
raccolta della gronda del tetto sono scolate verso la proprietà della Di Marco Maria
Gra7fa”. Inoltre, la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che i
1:tic. 2011 n. 05676 sez. 52 – ud. 03-11-2015

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“indispensabilità”, atteso che la presenza di tale cordolo era stata

testi Yaranese e lavas& non fossero ad essa ricorrente favorevoli,
poiché avevano riferito che lo scolo delle acque risaliva ad oltre venti
anni prima. Allo stesso modo, la Corte di :\ppello non avrebbe tenuto
conto di quanto detto in corso di causa dalla resistente, relativamente
alla presenza in loco di una vecchia pavimentazione di colore grigio e

ricorrente, in ordine all’epoca di effettuazione della detta
pavimentazione (risalente al 1973).
2.1 — Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.
La ricorrente evidenzia il difetto di motivazione della gravata sentenza
sotto il profilo della omessa/contraddittoria valutazione della prova
testimoniale – secondo la sua tesi – a lei favorevole e decisiva ai tini
dell’accoglimento dell’adio coi yeessolia servittais.
In tal modo, però, si intende sollecitare un nuovo giudizio di merito,
precluso in questa sede di legittimità, specie laddove si invoca uno
scrutinio sulle singole deposizioni che devono, invece, essere valutate
complessivamente. In altri termini, a fronte di una motivazione
immune da vizi logico-giuridici, la censura della Petrucci, non
coinvolgendo tutti gli elementi probatori esaminati, non è in grado di
inficiare la decisione impugnata.
3 Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 2.500,00 (duemilacinquecento) curo per compensi

e 200,00 (duecento) curo per spese, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, Camera di Consiglio del 3 novembre 2015
Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio don.
Dario Cavallari,

L’ESITtNS R
Pie. 2011 n. 05676 sez. 52 – ud. 03-11-2015

11 PRESIDENTI

di una ringhiera di separazione antecedente al 2001-2002, e dalla stessa

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Roma,

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8 APR. 2018

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