Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6929 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21717 del ruolo generale dell’anno

2020, proposto da:

G.R. (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale legale

rappresentante pro tempore della FANTASY DRINK di G.R.

& C. S.a.s. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Claudio Defilippi (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura C.D. rappresentata e difesa

dall’avvocato Amedeo Pisanti (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

e

S.S. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Massa in

composizione collegiale emessa in data 22 novembre 2019 nel

procedimento iscritto al n. 1478/2019 R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 febbraio 2022 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Fantasy Drink S.a.s. ha agito in via esecutiva nei confronti di S.S., nelle forme del pignoramento presso terzi. Il terzo Equitalia Giustizia S.p.A. (gestore del Fondo Unico di Giustizia) ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo e, successivamente, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la sospensione dell’esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 55.

Avverso il provvedimento di sospensione dell’esecuzione il G. ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..

Il Tribunale di Massa ha dichiarato inammissibile il reclamo.

Ricorre il G., in proprio e nella qualità, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Equitalia Giustizia S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

1.1 La decisione impugnata è costituita da una ordinanza pronunciata dal tribunale, in composizione collegiale, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità di un reclamo, proposto dal creditore procedente ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione di sospensione del processo esecutivo emesso ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 55: il tribunale ha ritenuto che siffatto provvedimento non fosse reclamabile, in quanto non avente natura cautelare, ma fosse suscettibile esclusivamente di impugnazione per mezzo dello strumento del regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Il ricorrente insiste nel sostenere che il provvedimento del giudice dell’esecuzione dovesse invece ritenersi reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..

Anche a volere accedere alla prospettazione del ricorrente (secondo il quale il provvedimento del giudice dell’esecuzione doveva ritenersi reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., in quanto avente ad oggetto la sospensione del processo esecutivo), il presente ricorso risulta in ogni caso inammissibile, in quanto, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre elementi per rimeditare) i provvedimenti emessi dal collegio a definizione del reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., non sono in nessun caso impugnabili e, in particolare, non sono mai suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; ciò è a dirsi sia con riguardo al reclamo relativo ai provvedimenti cautelari sulle istanze di sospensione ovvero di provvedimenti indilazionabili emessi dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 624 e/o 618 c.p.c. (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27072 del 06/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 – 01), sia con riguardo al reclamo proposto avverso i provvedimenti dello stesso giudice dell’esecuzione emessi ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., con riguardo alle regolarità degli atti del professionista delegato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021).

Altrettanto è a dirsi, in linea generale, con riguardo ai provvedimenti collegiali sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. in relazione alle decisioni del giudice monocratico su istanze cautelari, anche laddove se ne deduca la nullità, l’inesistenza o l’assoluta abnormità (cfr., ex multis: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 1245 del 23/01/2004, Rv. 569648 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015, Rv. 634728; Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011, Rv. 618296; Sez. 2, Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017, Rv. 645244 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12229 del 18/05/2018, Rv. 648537 – 01).

Dunque, poiché il provvedimento impugnato nella presente sede (a prescindere dalla correttezza nel merito della decisione adottata dal tribunale) certamente non è suscettibile di ricorso per cassazione, quest’ultimo va senz’altro dichiarato, per ciò solo, inammissibile.

1.2 A solo scopo di completezza espositiva, risulta opportuno aggiungere che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento di sospensione del processo esecutivo emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 55, è in realtà da ritenere conforme a diritto, sebbene la motivazione a sostegno di tale decisione richieda una correzione, nella parte in cui il tribunale afferma che il provvedimento del giudice dell’esecuzione sarebbe stato impugnabile con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Trattandosi, infatti, di un provvedimento che, sebbene privo di natura cautelare (quindi effettivamente non reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.), costituisce pur sempre un atto del giudice diretto a regolare il processo esecutivo, esso deve in realtà ritenersi esclusivamente soggetto al mezzo di impugnazione generale e tipico per la contestazione della regolarità degli atti esecutivi e, in particolare, dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, cioè l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (strumento di impugnazione che, del resto, è l’unico utilizzabile, almeno in prima battuta, anche per la contestazione degli stessi provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di competenza: cfr. da ultimo: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021, Rv. 662966 – 01).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente (in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Fantasy Drink S.a.s.) a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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