Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6928 del 25/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6928 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 4828-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
EUROPEAN TECHNOLOGY ENTERPRISE (ETE) SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 161/06/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 29.9.2010, depositata il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 25/03/2014

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Europea Technlogy Enterprise srl per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria,
confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento emesso
nei confronti della suddetta società per IVA 2001.

denuncia la violazione, rispettivamente, del numero 2 e del numero 4 del secondo comma
dell’articolo 36 D.Lgs. 546/92; in sostanza la difesa erariale lamenta la nullità della sentenza per
la mancanza sia dell’esposizione dello svolgimento del processo, sia della succinta esposizione
dei motivi in fatto in diritto della decisione.
Il ricorso appare manifestamente fondato in entrambi i motivi in cui esso si articola, poiché
nella sentenza impugnata manca:
– in primo luogo, l’esposizione dei fatti e degli argomenti giuridici su cui si fonda l’ atto
impositivo impugnato e l’ illustrazione delle contestazioni della contribuente, cosicché
l’individuazione del thema decidendum risulta in concreto impossibile;
– in secondo luogo, l’esposizione dei motivi della decisione, in quanto la motivazione si
risolve in una serie di rilievi di fatto (che nello specifico si tratterebbe “in parte di fatture
emesse per riparazioni di navi, con dichiarazioni di intento rilasciata all’armatore”;che “altre
fatture riguarda una motonave che risulta esportata”;che “una fatture riguarda la costruzione
di un catamarano in alluminio destinato ad attività commerciale”; che “due fatture sono
attinenti la fornitura di parti di ricambio per una motonave commerciale”) dei quali non si
illustra in alcun modo la connessione con le ragioni di fatto e di diritto del contenzioso tra il
Fisco e la società contribuente.
Tale motivazione va quindi giudicata meramente apparente, perché dalla stessa non emerge
se, e secondo quale iter argomentativo, la Commissione Tributaria Regionale abbia valutato
criticamente il provvedimento censurato e le censure proposte dall’appellante.
La sentenza va pertanto giudicata nulla per difetto dei requisiti di forma di cui ai nn. 2 e 4
dell’articolo 36 D.Lgs. n. 546/32 cpc (applicabile alla sentenza di secondo grado per il
disposto dell’articolo 61 D.Lgs. n. 546/1992) e all’articolo 118 disp. att. cpc (applicabile al rito
tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato),
perché risulta completamente priva sia della esposizione dei fatti rilevanti della causa, sia
della illustrazione dei motivi della decisione, con conseguente impossibilità di individuazione
del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (vedi, in argomento,
le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003, 25138/2005, 1573/2007).
Né potrebbe invocarsi, in senso contrario alla prospettate conclusioni, il principio
giurisprudenziale secondo cui – allorquando l’atto di appello si risolva nella reiterazione di
Ric. 2012 n. 03844 sez. MT – ud. 19-02-2014
-2-

Il ricorso si articola su due motivi, entrambi riferiti al n. 4 dell’ articolo 360 cpc, con i quali si

argomentazioni già motivatamente disattese in primo grado – il requisito della motivazione di
cui all’art. 132 n. 4 e 5 cpc viene soddisfatto anche dalla semplice condivisione delle
osservazione del primo giudice da parte del giudice del gravame (cfr. Cass. 13292/2000, Cass.
11139/2006). Tale principio, infatti, non afferma che, quando l’appello si risolva nella
reiterazione di argomenti già dibattuti e decisi in primo grado, il giudice di appello è
sollevato dall’onere della motivazione, ma afferma che detto onere può essere soddisfatto

essendo all’uopo sufficiente l’adesione a tali argomenti all’esito della illustrazione (che
nella sentenza gravata è, come detto, meramente apparente) del tema di lite, degli argomenti
del primo giudice e del contenuto delle doglianze dell’appellante.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.
Si propone la cassazione con rinvio della sentenza gravata. >>

che la società intimata non si è costituita;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Liguria, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che regolerà
anche le spese del presente giudizio

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2014.

senza dover necessariamente ricorrere ad argomenti diversi da quelli del primo giudice,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA