Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6928 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28466/2008 proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del procuratore speciale

e Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI Dario, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GLORIOSO

13, presso lo studio dell’Avvocato BUSSA Livio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato GUGLIELMO DURAZZO, giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A. (d’ora in poi per brevità anche

“Ipost”), in persona del procuratore speciale e Commissario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 536/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

6/5/08, depositata l’8/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Bussa Livio che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l’IPOST – Gestione Commissariale al ricalcolo dell’indennità di buonuscita erogata ad P. A., da computarsi alla data del 28.2.1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro, e al pagamento delle conseguenti differenze, oltre accessori.

La Corte ha ritenuto di condividere, perchè conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equità, il principio secondo cui l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento.

Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo al quale l’IPOST replica con controricorso. L’IPOST ha depositato memoria illustrativa.

I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo del ricorso principale l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (28.2.1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza in materia di questa Corte (sentenze n. 28281/2008, 17987/2009 ed altre) la quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, ha esaminato ogni aspetto della questione, pervenendo alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del 28.2.1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità ma il TFR. Il secondo motivo, con il quale l’Istituto sostiene che la liquidazione è stata operata al lordo e non al netto, e il terzo motivo con il quale si duole della condanna alla rivalutazione monetaria ed interessi, che assume pronunciata in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3, convertito in L. 28 maggio 1987, n. 140, sono assorbiti.

Il ricorso incidentale condizionato, con il quale si ripropongono domande subordinate, assorbite dall’accoglimento della domanda principale, è manifestamente infondato.

Il P. sostiene che qualora non sia possibile il calcolo della buonuscita con il computo del trattamento retributivo in godimento al momento del pensionamento, debbano essere riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dal 28.2.1998 alla data della effettiva erogazione dell’indennità o, in alternativa, la rivalutazione dell’importo secondo le disposizioni della L. n. 297 del 1982, art. 1.

In contrario, si osserva che la prima soluzione presupporrebbe un corrispondente ritardo nel pagamento della buonuscita, ipotesi da escludere, in quanto l’indennità diviene esigibile solo al momento del collocamento a riposo. Quanto alla seconda soluzione, la risposta negativa viene dalla impossibilità di applicare analogicamente la disposizione dell’art. 5 citato ad una norma – l’art. 53, comma 6 citato – che non presenta lacune di alcun genere. Ma, a ben vedere, è la citata sentenza n. 366 del 2006 ad escludere che possa farsi applicazione d’uno dei meccanismi di rivalutazione suggeriti dalla sentenza impugnata e dall’odierno ricorso incidentale, in quanto la Corte costituzionale ha giudicato la suddetta norma, di cui non ha ipotizzato interpretazioni alternative, non in contrasto con i parametri costituzionali, sebbene non preveda alcuna forma di indicizzazione o di adeguamento monetario nel tempo dell’indennità in questione (cfr. la giurisprudenza già richiamata).

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, devono essere dichiarati inammissibili il secondo e il terzo e deve essere rigettato il ricorso incidentale. La sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda.

Per la regolazione delle spese dell’intero giudizio si fa applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.), con riferimento alla soccombenza del controricorrente – ricorrente incidentale.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo e il terzo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna P.A. a rimborsare all’IPOST le spese dell’intero giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 633,00, di cui Euro 208,00 per diritti ed Euro 420,00 per onorari, per il secondo in complessivi Euro 848,00, di cui Euro 208,00 per diritti e Euro 635,00 per onorari, per il giudizio di legittimità in Euro 10,00 per esborsi ed Euro 355,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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