Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6928 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 20/03/2018, (ud. 30/01/2018, dep.20/03/2018),  n. 6928

Fatto

1. Con sentenza n. 3028/2012 il Tribunale di Palermo ammise in linea privilegiata al passivo della liquidazione coatta amministrativa (LAC) della SICILCASSA s.p.a. il credito – già invano richiesto ai Commissari liquidatori – vantato, per complessivi Euro 41.359,69 (comprese le somme già ammesse), da S.D. a titolo di riscatto della intera propria posizione contributiva affluita al Fondo Integrativo Pensioni (d’ora in poi: FIP) – cui la S. era -iscritta in qualità di dipendente della SICILCASSA – oltre agli interessi legali dall’1 novembre 1996 alla liquidazione dell’attivo mobiliare e alla rivalutazione monetaria con la medesima decorrenza e fino alla data di deposito dello stato passivo ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 86.

2. Avverso la suddetta sentenza propose appello la SICILCASSA, in persona dei Commissari liquidatori, eccependo preliminarmente la genericità della domanda avversa e chiedendo, nel merito; il rigetto dell’opposizione allo stato passivo.

3. Con sentenza 13 gennaio 2016, n. 18 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata.

4. Per giungere alla suddetta conclusione la Corte d’appello ha osservato quanto segue:

a) i rilievi della SICILCASSA trovano compiuta risposta nella sentenza appellata che va pienamente condivisa;

b) in particolare, è del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 dicembre 2002, n. 17657, Cass. 5 giugno 2007, n. 13111; Cass. 21 marzo 2013, n. 7161; Cass. SU 14 gennaio 2015, n. 477) la decisione secondo cui il diritto all’ammissione al passivo non deve essere limitato al solo credito della S. corrispondente alle somme versate dalla stessa (pari a lire 570.706) al Fondo, ma in conformità con il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10, applicabile anche ai fondi costituiti prima dell’entrata in vigore del decreto – deve comprendere tutti gli accantonamenti previsti dall’art. 8 dello stesso d.lgs. sia del lavoratore, sia del datore di lavoro (come quantificati nella sentenza appellata e comprendenti sia quanto versato dalla SICILCASSA sia la quota di spettanza del contributo aggiuntivo annuale, di cui alla lettera b dell’art. 4 del regolamento del FIP);

c) ugualmente infondate sono le censure concernenti il riconoscimento della rivalutazione monetaria e i criteri di computo temporale della stessa e degli interessi legali;

d) infatti, il riconoscimento della rivalutazione monetaria deriva dalla natura retributiva, sia pure con finalità previdenziale, degli accantonamenti in oggetto, quale riconosciuta da Cass. SU 1 febbraio 1997, n. 974;

e) le modalità di computo temporale degli accessori del credito quali stabilite nella sentenza di primo grado sono conformi alla giurisprudenza di legittimità che – sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1989 – ha affermato che la rivalutazione monetaria dei crediti privilegiati dei lavoratori nei confronti delle società poste in LAC decorre dall’inizio della procedura concorsuale fino al deposito dello stato passivo mentre gli interessi legali sui medesimi crediti sono dovuti dalla maturazione del titolo fino al saldo;

f) tale orientamento è del tutto condivisibile.

5. Per la cassazione di tale sentenza la SICILCASSA s.p.a. in LAC, in persona dei Commissari liquidatori, ha proposto ricorso nel quale – dopo aver dichiarato espressamente di fare acquiescenza alla parte della sentenza relativa all’affermata riscattabilità dell’intera contribuzione affluita al FIP, in ossequio alla sentenza delle Sezioni Unite n. 477 del 2015 – ha formulato due motivi di doglianza.

6. S.D. ha resistito con controricorso.

7.- A seguito di contraddittorio camerale – ai sensi degli artt. 380-bis, 376 e 375 cod. proc. civ. – la Sesta Sezione civile – I, con ordinanza 29 agosto 2017, n. 20512, ritenuto che – con riguardo all’applicabilità, o meno, alla presente fattispecie del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, per le prestazioni previdenziali – il ricorso pone una questione qualificata “di massima di particolare importanza”, per le sue ricadute sulla generalità degli iscritti al Fondo di cui si tratta, peraltro con prevalenti implicazioni laburistiche, ne ha sollecitato la rimessione alle Sezioni Unite.

8. Il ricorso è stato perciò assegnato alle Sezioni Unite e discusso all’odierna udienza.

9. Entrambe le parti hanno depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in due motivi, con i quali si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3:

a) falsa applicazione dell’art. 2099 c.c. e violazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, censurandosi la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stato riconosciuto il diritto della S. di cumulare interessi e rivalutazione monetaria sul proprio credito (primo motivo);

b) violazione dell’art. 80 del TUB (Testo Unico Bancario, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni) e dell’art. 55 della L. Fall. (legge fallimentare) nonchè falsa applicazione dell’art. 2751-bis c.c., n. 1, per avere la Corte d’appello ammesso il credito della S. in linea privilegiata anzichè in chirografo – al passivo della liquidazione coatta amministrativa (LAC) della SICILCASSA s.p.a. (secondo motivo).

La società ricorrente sostiene che entrambe le statuizioni contestate sono basate sull’erronea attribuzione della natura retributiva, anzichè previdenziale, al credito di cui si tratta.

II – Esame delle censure.

2. La questione – qualificata “di massima di particolare importanza” – sottoposta all’attenzione di queste Sezioni Unite dall’ordinanza di rimessione riguarda l’applicabilità, o meno, del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto per le prestazioni previdenziali dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, anche ai crediti al credito maturati dal lavoratore, con riguardo alle somme versate nei fondi integrativi, come quello di cui si tratta nel presente giudizio.

3. Tale questione è già stata da tempo esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte e la soluzione che ad essa è stata data è del tutto da condividere e va quindi confermata – per le ragioni di seguito esposte – non essendo stati offerti argomenti idonei a modificarla.

4. Deve essere, in primo luogo, ricordato che la menzionata L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, innovando la disciplina degli effetti del ritardo nella corresponsione delle prestazioni dovute dagli “enti gestori di forme di previdenza obbligatoria”, ha stabilito che tali enti “sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda che risulti completa”, precisando, nell’ultimo periodo, che “l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.

Con quest’ultima disposizione è stato sancito il cosiddetto “divieto di cumulo” fra interessi legali e rivalutazione monetaria riguardo alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti suddetti, con la conseguenza che la mora deve essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma rispettivamente risultante dal calcolo degli interessi e da quello della rivalutazione monetaria.

5. Con sentenza 15 ottobre 2002, n. 14617 di queste Sezioni Unite è stato chiarito che quest’ultima disposizione – nella sua formulazione originaria, non ancora attinta dalle successive modifiche legislative apportate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 783, e, successivamente, dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 16, comma 8, lett. b), convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le quali, peraltro, sono ininfluenti rispetto all’interpretazione offerta nella suindicata sentenza ai fini che qui interessano – è stata dettata per assolvere ad una funzione riequilibratrice e di contenimento della maggiore spesa cui erano stati sottoposti i suddetti enti previdenziali per effetto della estensione, riguardo ai crediti per accessori sulle prestazioni da essi erogate in ritardo, del meccanismo di rivalutazione proprio dei crediti di lavoro, imposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 12 aprile 1991.

6. Con tale ultima decisione era stata infatti dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 442 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito”. Nella stessa ottica, con la successiva sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima la stessa norma, nella parte in cui non prevede il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale “nel caso in cui il ritardo dell’adempimento sia insorto anteriormente al 31 dicembre 1991”.

Mentre poi, con la sentenza n. 361 del 1996, è stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 412 del 1991, art. 16,comma 6, cit., rilevandosi che con la norma in esame il legislatore, dopo la sentenza n. 156 del 1991, ha fatto valere la necessità di una più adeguata ponderazione dell’interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri finanziari, con una scelta compatibile con l’art. 38 Cost..

7. Nel frattempo, con la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, seconda parte, la disciplina dettata dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, è stata estesa “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.

E con la sentenza n. 450 del 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma per violazione dell’art. 36 Cost., limitatamente alla sua applicazione ai rapporti di lavoro subordinato privato.

Nell’occasione la Corte costituzionale ha sottolineato la evidente non riferibilità al rispetto del parametro di cui all’art. 36 Cost. con riferimento ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato dell’unica ragione giustificatrice, dal punto di vista costituzionale, dell’art. 16, comma 6, cit. individuata nella sentenza n. 361 del 1996 nella necessità di fare fronte ad un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, configurata come “ratio autonoma” della norma.

8. Può dirsi, pertanto, che a seguito della suddetta evoluzione interpretativa, si è giunti sia nella giurisprudenza di questa Corte – a partire dalla suindicata sentenza di queste Sezioni Unite, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza (vedi, per tutte: Cass. 30 gennaio 2003, n. 1477; Cass. 6 dicembre 2003, n. 19264; Cass. 19 aprile 2004, n. 7392; Cass. 12 luglio 2004, n. 12868; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4366) – sia nella giurisprudenza della Corte costituzionale a stabilire che la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute – dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso tali enti, trovando la sua giustificazione nelle suindicate ragioni di tipo finanziario che non possono che riguardare esclusivamente tali enti, che sono gli unici per i quali la tutela degli interessati ad ottenere le prestazioni di spettanza incontra un limite compatibile con l’art. 38 Cost. nel necessario contemperamento con le disponibilità del bilancio- pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale (Corte cost., sentenze n. 220 del 1988; n. 119 del 1991; n. 361 del 1996).

9. Nella citata sentenza di queste Sezioni Unite n. 14617 del 2002 è stato anche precisato che ai fini del divieto del cumulo in argomento non rileva soltanto la natura dell’ente ma anche quella dei crediti degli assicurati, sempre che si tratti di crediti da far valere nei confronti dei suddetti enti.

Al riguardo è stato precisato che l’individuazione, da parte dell’art. 16, comma 6, cit., della “data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda” come momento iniziale della decorrenza degli interessi legali porta chiaramente a ritenere che la norma possa trovare applicazione soltanto per i crediti relativi a prestazioni che abbiano natura previdenziale, le quali sono erogate previa domanda proposta dall’interessato, a differenza di quelle aventi natura retributiva.

Infatti, mentre per queste ultime vale la regola dell’esigibilità della relativa obbligazione nel momento stesso in cui matura il diritto, invece i crediti previdenziali possono – di norma – essere fatti valere dagli interessati esclusivamente dopo la presentazione di un’apposita domanda all’ente di competenza, cui da quel momento è riconosciuto un certo lasso di tempo per provvedervi.

10. In questo contesto, a partire da Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato l’indirizzo secondo cui la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria di cui all’art. 16, comma 6, cit. non è applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro, tramite Fondi del tipo di quello della SICILCASSA s.p.a., di natura pacificamente privatistica.

A tale conclusione si è pervenuti ribadendosi che il divieto di cumulo d’interessi e rivalutazione monetaria previsto dalla suddetta disposizione si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti gestori di previdenza obbligatoria, in quanto tale divieto ha la sua ratio nella scelta legislativa di contemperare la tutela degli interessati ad ottenere le prestazioni di spettanza con le disponibilità del bilancio pubblico, scelta che in tali termini è compatibile con l’art. 38 Cost. e che, all’evidenza, non si giustifica con riguardo alle prestazioni di natura privatistica corrisposte dai datori di lavoro, come quelle del FIP di cui si tratta nella presente controversia.

Questo indirizzo – che è da condividere – si è consolidato nel tempo ed è stato ribadito anche in molte sentenze che si sono pronunciate in merito alle prestazioni pensionistiche integrative corrisposte dal Fondo della SICILCASSA s.p.a. (vedi: Cass. 14 settembre 2015, 18041; Cass. 13 ottobre 2015, n. 20526; Cass. 14 ottobre 2015, n. 2017; Cass. 4 settembre 2017, n. 20738; Cass. 5 settembre 2017, n. 20775; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23417; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25358).

11. Nel frattempo – in continuità con la sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995, integrata dalla sentenza n. 178 del 2000 – con sentenza di questa Sezioni Unite 9 marzo 2015, n. 4684 è stato stabilito che i contributi dei datori di lavoro al finanziamento dei fondi di previdenza integrativa, fin dalla istituzione di tali fondi, non possono definirsi emolumenti retributivi con funzione previdenziale ma costituiscono contribuzioni di natura strutturalmente previdenziale (nella stesso senso: Cass. 4 aprile 2013, n. 8228 e Cass. 14 giugno 2017, n. 14758), ponendosi l’accento soprattutto sulla mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa e sulla sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare.

12. Quanto alle modalità di calcolo di interessi e rivalutazione sulla cui cumulabilità non incide l’affermata natura previdenziale delle prestazioni pensionistiche integrative corrisposte dal Fondo di cui si tratta, visto che il soggetto tenuto al pagamento resta non assimilabile agli enti gestori di previdenza obbligatoria – va considerato che, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, con riguardo agli accessori i crediti previdenziali hanno natura unitaria nel senso che gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione. Pertanto, non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie e il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale dell’unica prestazione, alla cui determinazione il giudice deve provvedere anche in assenza di domanda giudiziale. Ne consegue che la domanda di pagamento del residuo credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali va maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in cumulo tra loro (Cass. 28 marzo 2008, n. 8134; Cass. 22 maggio 2008, n. 13213; Cass. 3 settembre 2014, n. 18558).

In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito (Cass. 16 ottobre 2013).

D’altra parte, il diritto alla rivalutazione monetaria diversamente da quel che sostiene la SICILCASSA – non deve arrestarsi alla data in cui essa ha ceduto il complesso delle proprie attività e passività al Banco di Sicilia, ma, come affermato dalla Corte territoriale, il dies ad quem è da individuare nel momento in cui è divenuto esecutivo lo stato passivo della LAC (vedi, in tal senso: Cass. n. 23417 del 2017 cit.).

13. Va, infine, precisato che dall’affermata natura esclusivamente previdenziale dei contributi versati al Fondo in oggetto e del conseguente trattamento pensionistico integrativo da esso corrisposto deriva che, in caso di omesso versamento contributivo, il corrispondente credito insinuato al passivo del fallimento – o della LAC – del datore di lavoro non è assistito da privilegio (Cass. 5 ottobre 2015, n. 19792). Ciò in quanto tale credito da un lato non ha natura retributiva e d’altra parte ad esso non è certamente applicabile il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro previsto per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 cod. civ., in quanto la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda tale privilegio deve essere individuata nell’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale. Tale fine non è tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicchè i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non ex lege ma per contratto (Cass. 14 dicembre 2015, n. 25173).

14. Ne deriva che – in continuità con quanto affermato da queste Sezioni Unite nelle sentenze n. 14617 del 2002 e n. 4684 del 2015 e dalla successiva giurisprudenza conforme – la proposta questione di massima di particolare importanza deve essere risolta nel seguente senso:

a) il trattamento pensionistico erogato dal Fondo Integrativo Pensioni (FIP) in oggetto ha natura previdenziale, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato;

b) essendo il credito de quo previdenziale, ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicchè il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e quindi gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito mentre il diritto alla rivalutazione monetaria ha come dies ad quem quello del momento in cui è divenuto esecutivo lo stato passivo della LAC;

c) peraltro alla affermata natura previdenziale del credito consegue che esso nell’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della SICILCASSA s.p.a. non è assistito da privilegio.

III – Conclusioni.

15. Da quanto si è detto deriva il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo motivo, nei termini su precisati.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo accolto e non essendo necessari- ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito escludendo l’ammissione in linea privilegiata al passivo della liquidazione coatta amministrativa (LAC) della SICILCASSA s.p.a. del credito vantato, per complessivi Euro 41.359,69 (comprese le somme già ammesse), da S.D., a titolo di riscatto della intera propria posizione contributiva affluita al Fondo Integrativo Pensioni (d’ora in poi: FIP) in oggetto, come quantificato nella sentenza impugnata con riguardo al cumulo e al calcolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

16. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto:

“il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, in quanto non è corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ma da datori di lavoro privati. Alla affermata natura previdenziale del corrispondente credito consegue, da un lato, che ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicchè il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e, d’altra parte, che nell’ammissione allo stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro tale credito non è assistito da privilegio”.

17. In considerazione delle vicende della controversia e dell’esito della stessa si ritiene conforme a giustizia compensare, tra le parti, le spese dell’intero processo nella misura di un terzo, condannando la società al pagamento, in favore di S.D., dei residui due terzi quantificati nella misura liquidata in dispositivo, rispettivamente con riguardo ai vari gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, respinge il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude l’ammissione al passivo del credito in linea privilegiata.

Compensa, tra le parti, le spese dell’intero processo, nella misura di un terzo, e pone a carico della società gli altri due terzi, quantificati – con riferimento all’intero – nella medesima misura stabilita rispettivamente nei due gradi di merito del giudizio e per il presente giudizio di cassazione in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA