Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6928 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.17/03/2017), n. 6928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23756/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C. Costruttori di C.L. & C. s.a.s.,
C.L. e C.A.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 98/8/11 depositata il 13 luglio 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Udito l’Avv. Pasquale Pucciariello per la ricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento
dei motivi dal primo al settimo per quanto di ragione,
l’inammissibilità dei motivi ottavo e nono.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Riformando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Modena, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’impugnazione dell’appellante C. Costruttori s.a.s. contro l’avviso n. (OMISSIS) emesso nei confronti della società per recupero IVA e IRAP in accertamento induttivo sull’anno d’imposta 2003.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di nove motivi.
Restano intimati l’accomandita C. Costruttori, l’accomandatario C.L. e l’accomandante C.A..
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, si esamina l’istanza avanzata in ricorso per la riunione con i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna nn. 99/8/11 e 100/8/11 relative all’impugnazione dei soci contro gli avvisi di accertamento loro notificati per reddito di partecipazione.
L’istanza non può essere accolta.
Sebbene risulti ancora pendente il ricorso n. 23767/2012 nei confronti di C.L., viceversa il ricorso n. 23766/2012 nei confronti di C.A. è stato definito con declaratoria officiosa di nullità della sentenza n. 100/8/11 e rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Modena per nuovo esame a contraddittorio integro (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26710).
2. Analoga definizione compete al ricorso qui in esame, attesa l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, dalla quale discende la necessità originaria del loro litisconsorzio (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, Rv. 603330; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23096, Rv. 625132; Cass. 28 novembre 2014, n. 25300, Rv. 633451).
3. La violazione della necessità del litisconsorzio vizia l’intero processo, imponendo l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3: il giudice di rinvio disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, svolgerà quindi un nuovo esame di merito e regolerà infine le spese processuali, anche del giudizio di legittimità.
PQM
Cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto originario del contraddittorio, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Modena in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo
2017