Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6928 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6928 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 18362-2010 proposto da:
COMUNE DI FRASCATI, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
MAZZINI 11, presso l’avvocato PASQUALE DI RIENZO, che
lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2016
453

contro

CIMMINO LORENZO (c.f. CMMLNZ46R31D773V), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO 4/A, presso
l’avvocato MARCO TACCHI VENTURI, rappresentato e

Data pubblicazione: 08/04/2016

difeso dall’avvocato IGINO MANCINI, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente contro

CASA DI CICERO SOC. COOP. A R.L., MONTALTO MARA,

SALVATORI TITO, ARDUINI FRANCO, BUFALINI SERGIO, DI
GIULIO IDA, BELLISARI ROMOLO, LILLI ENZO, LORETI RITA
DOMENICA, AURECCHIA MARIA GRAZIELLA, MARCHIONNE
STEFANIA, CIOLA ESTERINA, GASPARRI ENRICO, BIAGINI
MARIA ENRICA, TROTTO SERAFINO, DI GIULIO CLAUDIO,
BARBANTE ANTONIO, FAINI SERGIO, GIANNELLA ANTONELLO,
IADECOLA MARINA, PIZZUTI DOMENICO, CELLI VIVIANA;
– intimati –

Nonché da:
CASA

DI

CICERO

SOCIETA’

COOPERATIVA

(c.f.

01051901005), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO
MASSIMO 72, presso l’avvocato ENRICO SINIGAGLIA, che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

SANELLI CLAUDIO, PALMERIO PIETRO, MANZETTI RENATA,

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

COMUNE DI FRASCATI, in persona del Sindaco pro
.

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
MAZZINI 11, presso l’avvocato PASQUALE DI RIENZO, che

2

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

CIMMINO LORENZO, MONTALTO MARA, SANELLI CLAUDIO,
PALMERIO PIETRO, MANZETTI RENATA, SALVATORI TITO,

ARDUINI FRANCO, BUFALINI SERGIO, DI GIULIO IDA,
BELLISARI ROMOLO, LILLI ENZO, LORETI RITA DOMENICA,
AURECCHIA MARIA GRAZIELLA, MARCHIONNE STEFANIA, CIOLA
ESTERINA, GASPARRI ENRICO, BIAGINI MARIA ENRICA,
TROTTO SERAFINO, DI GIULIO CLAUDIO, BARBANTE ANTONIO,
FAINI SERGIO, GIANNELLA ANTONELLO, IADECOLA MARINA,
PIZZUTI DOMENICO, CELLI VIVIANA;
– Intimati –

avverso la sentenza n. 2187/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato P. DI RIENZO che
si riporta;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale CASA DI CICERO, l’Avvocato E. SINIGAGLIA

g

per l’inammissibilità del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

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l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 25 maggio 2009, ha
rigettato il gravame del Comune di Frascati avverso la

sentenza impugnata che aveva rigettato la sua domanda
diretta ad ottenere la condanna della Cooperativa “La Casa
di Cicero” al pagamento di lire 4.391.367.750, a titolo di
integrazione del corrispettivo fissato nella convenzione
stipulata il 14 febbraio 1977, ai sensi dell’art. 35 della
legge 21 ottobre

1971 n.

865, in misura corrispondente

all’effettivo costo sopportato dalla P.A. per
l’acquisizione delle aree espropriate e concesse alla
medesima

Cooperativa in diritto di superficie per la

realizzazione di interventi di edilizia economia e
popolare. La Corte ha interpretato il citato art. 35, comma
8, lett. a), che prevede che il corrispettivo della
concessione e delle opere di urbanizzazione debba essere
commisurato al costo di acquisizione delle aree, nel senso
che tale costo deve corrispondere all’importo determinato o
determinabile al momento della convenzione, senza
possibilità di modificarlo successivamente, anche a
distanza di molti anni e in misura rilevante, come nel caso
in esame, in cui il Comune, il 10 aprile 1995, aveva
chiesto una rilevante integrazione del corrispettivo
determinato in convenzione molti anni prima, a causa dei
4

maggiori indennizzi espropriativi che il Comune aveva
dovuto corrispondere ai proprietari all’esito di altra
vicenda giudiziaria.
Avverso questa sentenza il Comune di Frascati ha proposto
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui si è

opposta la Cooperativa “La Casa di Cicero”, che ha
formulato un ricorso incidentale affidato a due motivi,
resistito dal Comune. Si è costituito il socio Cimmino
Lorenzo, già parte del giudizio d’appello, che ha resistito
al ricorso del Comune, il quale ha depositato una memoria.
Gli altri soci non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune di
Frascati rimprovera alla Corte romana la violazione
dell’art. 35, comma 7

[rectius 8], della legge n. 865/1971,

per avere omesso di considerare che il corrispettivo della
concessione in superficie delle aree destinate ad
interventi di edilizia residenziale pubblica deve
obbligatoriamente assicurare la copertura delle spese
sostenute dalla P.A. per l’acquisizione dell’area,
verificandosi altrimenti una elusione del precetto
legislativo le volte in cui, come nel caso in esame, emerga
successivamente, per sopravvenute modifiche normative o

e%

all’esito di contenzioso in sede giudiziaria, che nella
convenzione il corrispettivo sia stato erroneamente

5

determinato in misura inferiore al costo sopportato dalla
stessa P.A.
Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 35, coma 8, della legge n. 865/1971, nel

testo applicabile nella fattispecie, “la convenzione deve

prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura
pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo
delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da
realizzare a cura del comune o del consorzio”. Questa
disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza
amministrativa e ordinaria nel senso che il Comune ha
l’obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di
acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei
piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del
principio del perfetto pareggio economico, con
corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte
degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte
le spese sostenute per l’acquisto delle aree medesime (v.
Cons. Stato, sez. IV, n. 1117 e 1492 del 2015; sez. V, n.
3809 del 2014); facendo riferimento ai “costi” e ai
“corrispettivi” delle opere di urbanizzazione realizzate o
realizzande, la norma comprende anche i costi sostenuti per
l’esproprio delle aree sulle quali le opere devono sorgere,
con la precisazione che al concessionario possono essere
addebitati solo i costi relativi alle opere di
6

urbanizzazione

funzionali

all’edificabilità

dell’area

assegnatagli e non anche ad opere prive di tale carattere
(v. Cass. n. 2706/2007). Si tratta, come affermato da
unanime giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di
Stato, di una disposizione inderogabile, idonea ad

integrare automaticamente il contenuto della convenzione,
ai sensi dell’art. 1339 c.c., al quale si collega l’art.
1419, coma 2, c.c.: la conseguenza tipica della difformità
di una clausola negoziale da una norma imperativa è la
sanzione della nullità della stessa, la quale però non
comporta la nullità del contratto, laddove la clausola,
come nel caso in esame, possa (e debba) essere sostituita
di diritto da una norma imperativa (v. Cass. n. 3018/2010,
n. 11032/1994).
Pertanto, si deve rispondere in senso affermativo al
quesito di diritto formulato dal ricorrente ex art. 366 bis
c.p.c. (applicabile

ratione temporis),

secondo cui “il

corrispettivo per la concessione dell’area deve
obbligatoriamente corrispondere all’effettivo costo di
acquisizione, di guisa che l’ente concedente, ove in
concreto vi sia divergenza rispetto alla somma indicata in
convenzione, è legittimato, in doverosa applicazione della
norma, a pretendere la differenza”, che spetta naturalmente
al giudice di rinvio determinare.
Gli altri motivi del ricorso principale (contenenti altre
censure relative alla medesima questione esaminata) e il
7

ricorso incidentale

(sul governo delle spese)

sono

assorbiti.
In conclusione, in relazione al motivo accolto, la sentenza
impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di
Roma, in diversa composizione, anche per le spese del

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per
le spese.
Roma, 25 febbraio 2106.

giudizio di legittimità.

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