Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6927 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6927 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 3844-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CASTAGNA ALDO;
– intimato avverso la sentenza n. 258/23/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 21.10.2010, depositata il 20/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 25/03/2014

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro Aldo Castagna, pensionato del Banco di Napoli, per
la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha
parzialmente accolto la domanda di rimborso della ritenuta alla fonte operata sul capitale
(denominato “zainetto”) che il Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del Banco

quadro di un’operazione volta alla chiusura delle posizioni individuali accese presso il FIP,
aveva versato una tantum al contribuente in luogo della pensione integrativa (a carico del
FIP) di cui costui era titolare.
La Commissione Tributaria Regionale, recependo la tesi di subordine del contribuente, afferma
che il suddetto capitale sarebbe soggetto all’aliquota IRPEF del 12,5% di cui all’articolo 6 I.
482/85 e non all’aliquota (applicata in sede di determinazione della ritenuta alla fonte e
ritenuta corretta dall’Ufficio) risultante dalla disciplina della tassazione separata ex art. 16
TUIR (vecchia numerazione; da ora in poi tutti i richiami alle disposizione del TUIR saranno
riferiti alla numerazione vigente fino al 31.12.03).
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate si articola su due motivi: con il primo si denuncia la
violazione e falsa applicazione degli articoli 16, 17 e 42 TUIR e dell’articolo 1, quinto comma,
del decreto legge 31.12.96 n. 669, convertito in legge con la legge 28.2.97 n. 30; con il secondo
si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 41, primo comma, lettera “g” quater,
e 42, quarto comma, TUIR, in relazione all’articolo 1, quinto comma, del decreto legge
31.12.96 n. 669, convertito in legge con la legge 28.2.97 n. 30, all’articolo 13, nono comma
D.Lgs. 124/93 ed all’articolo 11, terzo comma, della legge 335/95.
La questione proposta con i due mezzi di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro intima
connessione, vede contrapposta la tesi ( recepita nella sentenza gravata) secondo cui il capitale
di cui si tratta – costituendo un reddito da capitale ai sensi dell’articolo 42, comma 4, TUIR sarebbe soggetto a tassazione con l’aliquota del 12,5%, ex art. 6 1. 482/85 e la tesi dell’Agenzia
delle Entrate secondo cui detto capitale – costituendo la capitalizzazione di una pensione
integrativa – sarebbe soggetto a tassazione separata ex art. 16 TUIR..
Detta questione è stata già esamina da questa Corte con le sentenze nn. 868, 2921 e 11156 del
2010, rese in controversie perfettamente sovrapponibili alla presente.
Dapprima la sentenza 868/10 si è pronunciata affermando il principio che: “In tema di 1RPEF,
la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un
istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in
forza di accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico
integrativo in godimento, è soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16, primo comma,
lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs.
12 dicembre 2003, n. 344), trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente,
vede nel, del d.P.R. n. 917 cit., e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42, non

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di Napoli (FPCPBN), subentrando al preesistente Fondo Integrativo di Previdenza (FIP) e nel

rilevando che la stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo
il pagamento comunque effettuato “in dipendenza” di tale evento.”; tale indirizzo è stato
successivamente confermato dalla sentenza 2921/10 e, infine, si è consolidato con la sentenza
11156 del 2010, che ha stabilito che: “In tema di 1RPEF, la prestazione di capitale che un fondo
di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di
Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, fotfetariamente a

ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto
“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della
stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi,
assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di
pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata
dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della
lett. a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli
unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono
quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Li.k.c, Col&
Il prittegininon ravvisa ragioni per discostarsi dall’indirizzo fin qui riportato; in particolare, non
appare utilmente richiamabile, nella presente fattispecie,

l’orientamento espresso nella

pronuncia delle Sezioni Unite n. 13642/11 con riferimento alla posizione degli iscritti al fondo
previdenziale FONDENEL/P.I.A., giacché l’individuazione del trattamento fiscale
applicabile alle somme erogate dai fondi di previdenza integrativa aziendale a titolo di
liquidazione in capitale dei trattamenti pensionistici integrativi spettanti ai loro iscritti dipende
dall’accertamento in fatto delle concrete caratteristiche di funzionamento di ciascun fondo,
con particolare riguardo alla modalità di formazione delle somme pecuniarie erogate ai
beneficiari.
Con particolare riferimento alla fattispecie qui esaminata, questa Corte ha già avuto modo di
chiarire come i principi fissati nella menzionata sentenza n. 13642/11 non risultino pertinenti
alla disciplina della tassazione dello “zainetto” erogato dal FPCPBN; infatti, anche dopo tale
pronuncia delle Sezioni Unite, la Sezione tributaria ha ribadito l’assoggettabilità dello
“zainetto” alla tassazione separata ex art. 16 TUIR; si vedano, in tal senso, le sentenze nn.
17535/12, 17549/12, 17572/12 e specialmente la sentenza n. 17560/12, nella quale ultima,
esaminando espressamente le differenze tra la presente fattispecie e quella su cui si erano
pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza 13642/11, si chiarisce: “Orbene, nel caso di cui si
sono occupate le Sezioni Unite, si trattava di un Fondo di previdenza complementare aziendale
a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, nel quale le prestazioni
sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi
versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento
netto”, imputabile alla gestione sul mercato finanziario da parte del Fondo del capitale
accantonato. Nel caso di specie, invece, una questione simile non si è mai posta e le parti,

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saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di

fin dal primo grado, non hanno mai discusso in ordine alla natura del Fondo e alla eventuale
esistenza di una gestione sul mercato finanziario da parte del Fondo del capitale accantonato.
Pertanto, nessuna distinzione può legittimamente stabilirsi in ordine alla somma erogata al
contribuente, la quale, date le sue caratteristiche ontologiche e funzionali, nemmeno potrebbe
essere correttamente equiparata ad una prestazione in forma capitale (contrattualmente
prevista) di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti.
Il Fondo relativo ai dipendenti del Banco Napoli, di cui in questa sede si discute, era un Fondo

funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato all’ammontare dei
contributi versati e alla gestione del relativo importo sul mercato finanziario al fine di
assicurarne una redditività che sia la maggiore possibile, redditività che nei Fondi a
capitalizzazione individuale dei versamenti (o Fondi “a contribuzione definita”) influenza e
determina (in parte) la prestazione finale erogata agli iscritti.

Si propone quindi l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione di merito di rigetto del ricorso
introduttivo del contribuente.»

che il contribuente intimato non si è costituito;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso
il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso;
che le spese si compensano per il giudizio di merito e seguono la soccombenza
per il giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna la parte intimata a
rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500
per onorari, oltre le spese prenotate a debito; compensa le spese del giudizio di
merito.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2014.

di previdenza a “prestazione definita” nel quale l’ammontare della prestazione è prefissato in

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