Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6927 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6927

 

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DITTA U.G. in persona dell’omonimo titolare, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 152, presso lo studio dell’avvocato

BIANCO GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato SCORCIA

SCIPIONE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9,

presso lo studio dell’avvocato GRANOZIO ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FINI LAZZARINO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22288/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 4.7.08, depositata il 04/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 22288 depositata il 4 settembre 2008 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da U.G., titolare dell’omonima ditta, avverso la pronuncia con la quale la Corte di appello di Bari aveva confermato la decisione di primo grado:

quest’ultima aveva condannato l’ U. al risarcimento del danno biologico e di quello morale subiti dal dipendente A. A. in un infortunio sul lavoro in data 11 agosto 1995.

Questa Corte ha ritenuto immune da censure il ragionamento seguito dal giudice del merito nell’affermare, da un lato, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro perchè al momento del sinistro non erano in funzione i dispositivi di sicurezza della macchina piegatrice oleodinamica utilizzata dal lavoratore poi infortunatosi, e, dall’altro lato, nell’escludere il comportamento colposo della vittima, in quanto “l’operazione di recupero di una lamiera piegata non era abnorme nè insolita”.

Di tale sentenza il datore di lavoro soccombente ha domandato la revocazione.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce che il giudice di legittimità nella pronuncia indicata “ha sposato tout court la motivazione della sentenza della Corte di Appello senza aver recepito le rilevanti risultanze processuali, determinanti per accertare la violazione o meno del disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dedotto da U.G. come primo motivo di ricorso per Cassazione”.

“Bastava infatti in proposito – prosegue il ricorrente – che la Corte di Cassazione avesse letto l’interrogatorio reso dall’ A. in verbale di ispezione dell’INAIL, per rendersi conto della aperta e piena confessione di costui …”, confessione da mettersi in relazione con l’ulteriore dichiarazione fatta dall’infortunato nel verbale di causa del 29 ottobre 2001, la quale era una “sicura autentica menzogna”.

Ad avviso del ricorrente, sussiste l’errore revocatorio giacchè la Corte di Cassazione non ha percepito gli atti istruttori innanzi precisati, “così omettendo l’indagine a mente dell’art. 360 c.p.c., n. 5” richiesta con il primo motivo di ricorso, che se compiuta avrebbe dovuto portare ad individuare il nesso di causalità nella “iniziativa irresponsabile” della vittima. Il ricorrente richiama quindi “a maggior conforto delle confessioni e menzogne dell’ A.” la deposizione del testimone D.T.N., e sottolinea l’errore percettivo della sentenza impugnata “ove sembrano nettamente escluse dalla percezione dei giudici le dichiarazioni confessorie rese dall’ A. prima fuori e poi dentro il processo e le deposizioni testimoniali del M.”.

A conclusione del motivo sono enunciati i seguenti quesiti:

“1) Dica la Corte di Cassazione se, e accerti e comunque dichiari, nel giudizio di legittimità inerente al primo motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5, la Corte di Cassazione avrebbe dovuto percepire dagli atti di causa le dichiarazioni confessorie di A.A. che, messe in relazione alla deposizione del teste M. dimostravano l’esclusiva responsabilità di esso A.”;

“2) Dica, accerti e comunque dichiari la Corte di Cassazione di aver commesso nella decisione impugnata un errore di fatto revocatorio meramente percettivo non avendo rilevato negli atti processuali le dichiarazioni confessorie rese dall’ A.”.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo quanto si è già osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorrente con la censura svolta sollecita una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, censura che come tale non può integrare l’errore di fatto, richiesto per l’impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., n. 4.

Questo errore, secondo la consolidata giurisprudenza, deve consistere nella falsa percezione dei fatti di causa, che si sostanzi nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell’asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito (cfr. fra le più recenti Cass. 27 marzo 2007 n. 7469).

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rispetto alla quale parte ricorrente non ha mosso alcun rilievo, e, non integrando le censure mosse dal ricorrente un errore revocatorio, si deve perciò concludere per l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di A.A., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

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