Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6926 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29952/2006 proposto da:

ISTITUTI POLESANI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22

presso lo studio dell’avvocato PENTELLA VINCENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RUSSO LUIGI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2005 della COMM. TRIS. REG. di BOLOGNA,

depositata il 22/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 giugno 2000 la CTP di Ferrara accoglieva parzialmente il ricorso della soc. ISTITUTI POLESANI avverso l’accertamento dell’UFFICIO del REGISTRO di Ferrara che aveva aumentato il valore del compendio aziendale acquistato dalla ricorrente nel 1998.

Per il recupero dell’imposta dovuta in conseguenza della suddetta pronunzia, l’UFFICIO notificava avviso di liquidazione impugnato dalla società, denunciando un grave errore di calcolo che non solo viziava l’atto, ma impediva alla contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15.

L’atto era annullato in via di autotutela dalla P.A. ed era quindi pronunciata la cessazione della materia del contendere con decreto presidenziale reclamato dalla contribuente. La CTP prima revocava il decreto e poi, con sentenza n. 81/05/2002, dichiarava a sua volta cessata la materia del contendere e condannava l’amministrazione alle spese.

Tale decisione era appellata da entrambe le parti: a) la società, in via principale, si doleva del mancato esame nel merito dell’avviso di liquidazione e dell’erroneità delle sanzioni; b) l’amministrazione, in via incidentale, contestava la propria condanna alle spese. La CTR di Bologna ha rigettato l’appello principale, confermando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e ha accolto quello incidentale, compensando le spese del doppio grado. Ha motivato la decisione affermando: a) che, avendo l’amministrazione annullato completamente in autotutela l’avviso di liquidazione contestato, sono annullati gli errori di calcolo e di applicazione delle sanzioni; b) che irrilevante è il preavviso di un nuovo atto da parte dell’amministrazione, essendo se del caso suscettibile di nuova impugnazione; c) che, pertanto, non v’è alcuna ragione per pervenire a una decisione di merito; d) che, alla cessazione della materia del contendere, segue per legge la compensazione delle spese processuali (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46).

Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la soc. ISTITUTI POLESANI; l’AGENZIA delle ENTRATE resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va disatteso.

A. Con il primo motivo, la soc. ISTITUTI POLESANI denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4”. La ricorrente, premesso che la commissione tributaria ha sempre la cognizione piena sul rapporto tributario dedotto in giudizio, sostiene che la CTP prima e la CTR poi avevano il potere- dovere di accertare il rapporto sostanziale sotteso all’atto concretamente impugnato e di provvedere alla liquidazione dell’imposta eventualmente dovuta dalla contribuente. Sicchè la CTR, investita del gravame, si sarebbe sottratta all’obbligo di compiere l’accertamento giurisdizionale demandatole, atteso che “la cessazione della materia del contendere sarebbe potuta intervenire solamente se l’UFFICIO avesse rinunciato a dibattere anche in futuro del caso di specie”, cosa non accaduta avendo l’AGENZIA preannunciato altro avviso di liquidazione.

B. Il motivo non è fondato alla luce dei principi stabiliti da questa Sezione nella recente sentenza n. 19947 del 21 settembre 2010, alla quale si aderisce.

C. In sintesi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta e ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza delle vicende sopraggiunte e abbia, perciò, fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l’oggetto della controversia.

D. Nel caso in esame, la stessa ricorrente deduce in cassazione di aver eccepito, nel ricorso di prime cure, la completa erroneità dei calcoli posti a fondamento dell’avviso di liquidazione e, conseguentemente, l’inesatta e pregiudizievole applicazione delle sanzioni. E’ pacifico tra le parti che, con provvedimento del 10 dicembre 2002, l’UFFICIO ha constatato il vizio denunziato dalla contribuente e ha agito in autotutela annullando l’atto viziato e preannunziando altro avviso di liquidazione corretto. L’assoluta erroneità dei calcoli dell’UFFICIO, quindi, costituisce (per richiesta stessa della contribuente) il principale motivo per il quale il giudice tributario avrebbe dovuto censurare l’atto impositivo.

E. Conseguentemente la CTP, attesa l’assoluta pregiudizialità logica e giuridica dello stesso motivo rispetto a quello conseguente sulla misura delle sanzioni applicate, ha dovuto fermare il suo esame, senza alcuna possibilità di proseguire oltre nella delibazione del ricorso, tenuto conto della struttura impugnatoria propria del processo tributario.

F. La rimozione dell’avviso impugnato e la declaratoria del giudice aderente a essa hanno realizzato appieno l’interesse della contribuente a non essere attinta da un atto gravemente viziato da errori, e ciò a prescindere dalla persistenza del rapporto tributario in forza del giudicato sulla pregressa sentenza del 2000, ulteriormente verificabile dall’UFFICIO nelle sue ricadute contabili.

G. Nè si può sostenere che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è legittima solo in caso di rinuncia alla pretesa tributaria “tout court” atteso che l’art. 46 cit. nel prevedere che “il giudizio si estingue … in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere” rimanda all’orientamento tradizionale di questa Corte (Sez. Un. n. 1048 del 2000), secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.

H. Si aggiunga che, alla natura impugnatoria del processo tributario (Cass. nn. 24064 e 22010 del 2006), consegue l’inammissibilità di qualsivoglia potere del contribuente di agire in accertamento negativo della pretesa fiscale (Cass. n. 9181 del 2003). Peraltro, con ciò non viene a essere violato alcun principio costituzionale, perchè il diritto del contribuente non resta privo di tutela, ma solo essa è assicurata nel momento utile in cui la lesione del diritto, con l’atto impositivo, si presenti concreta e attuale (Sez. Un. n. 10999 del 1993). Si aggiunga, inoltre, la non necessaria partecipazione del contribuente alla formazione di quella situazione che, determinando il venire meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 21529 del 2007, in motiv.) I. Con il secondo motivo, la soc. ISTITUTI POLESANI denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4”. La ricorrente, premesso che la compensazione delle spese è fondata dalla CTR sull’art. 46 cit. dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 274 del 12 luglio 2005, lamenta la mancata condanna dell’amministrazione alle spese sotto il profilo della soccombenza virtuale, atteso il sostanziale riconoscimento da parte dell’amministrazione degli errori commessi nell’avviso di liquidazione. Il rilievo è condivisibile.

J. La declaratoria d’incostituzionalità della disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, (sent. n. 274 del 2005), ha reso applicabile, quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, la generale previsione dell’art. 15 del citato D.Lgs., compresa la possibilità (per effetto del rinvio in esso contenuto) di compensazione delle stesse nel concorso delle condizioni previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 19947 del 2010). La pronunzia della Corte Costituzionale è intervenuta dopo la deliberazione e prima del deposito della sentenza della CTR e dunque è pienamente applicabile al caso di specie attesa la retroattività della dichiarazione d’incostituzionalità di una qualsiasi norma, anche se procedurale, come conseguenza della sua invalidità originaria (sent.

ult. cit. p. p. 3.2).

K. Esclusa la compensazione “ope legis”, dichiarata dalla CTR in forza del terzo comma dell’art. 46 costituzionalmente illegittimo, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del citato D.Lgs., in quanto ragionevole all’esito di una valutazione complessiva della lite che bene può essere fatta in questa sede ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

L. A fronte della soccombenza virtuale dell’amministrazione, si riscontra l’ingiustificata e reiterata resistenza della contribuente alla doverosa declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. reclamo, appello e ricorso), il che consente la compensazione delle spese dell’intero giudizio (Cass. n. 22381 del 2009).

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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