Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6926 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.17/03/2017), n. 6926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11984/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso Savito,
elettivamente domiciliato in Roma alla via Appiano n. 8 presso lo
studio dell’Avv. Orazio Castellana, per procura a margine del
controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 124/34/09 depositata il 9 marzo 2009.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Udito l’Avv. Pasquale Pucciariello per la ricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso principale.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso di S.S., la Commissione tributaria provinciale di Catania annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei di lui confronti per maggior reddito di partecipazione nella Ariazzi Succhi di Sc.An. s.a.s. relativo all’anno d’imposta 1998.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.
Lo S. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato; deposita altresì memoria.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere valutata l’istanza di controricorso (pag. 3) per la riunione al ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza n. 126/34/09 resa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia nei riguardi della Ariazzi Succhi s.a.s..
L’istanza non può essere accolta, in quanto il menzionato ricorso (iscritto al n. 11551/2010) è stato già definito con declaratoria di nullità della sentenza e rinvio al giudice di primo grado per difetto d’integrità del contraddittorio (Cass. 24 marzo 2016, n. 5844).
2. Il ricorso principale denuncia nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci.
Il ricorso principale è fondato, attesa l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, dalla quale discende la necessità originaria del loro litisconsorzio (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, Rv. 603330; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23096, Rv. 625132; Cass. 28 novembre 2014, n. 25300, Rv. 633451).
3. Il ricorso incidentale è proposto in via condizionata per l’eventuale riesame delle questioni assorbite nei gradi di merito.
Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di soccombenza e interesse, atteso che la salvezza della facoltà di riproporre le questioni al giudice di rinvio è già assicurata dal controricorso (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23548, Rv. 625035; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4130, Rv. 629997).
4. La violazione della necessità del litisconsorzio vizia l’intero processo, imponendo l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3; il giudice di rinvio disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, effettuerà quindi un nuovo esame di merito e regolerà infine le spese processuali, anche di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017