Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6926 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1025/2020 proposto da:

M.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO n. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3114/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 30/10/2019 R.G.N. 1087/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 30.10.2019 n. 3114 il Tribunale di Trieste, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da M.S., cittadino del (OMISSIS).

2. Come si legge nel gravato decreto il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dal paese di origine a causa di una falsa accusa nei suoi confronti da parte della polizia, in quanto trovato in possesso di un’arma da fuoco, con conseguente arresto per una vicenda criminosa in cui era stato il fratello a partecipare ma essendo minorenne era stato denunciato lui.

3. Il Tribunale, a fondamento della decisione, sul presupposto di una narrazione lacunosa e contraddittoria, ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato per carenza dei presupposti e perchè non risultavano elementi per ritenerlo estraneo ai fatti penalmente contestati, di talchè operavano le “preclusioni di cui agli artt. 10 e 16”. Quanto alla situazione generale del paese di origine, ha, altresì, escluso che la zona di provenienza ((OMISSIS)) fosse oggetto di notizie allarmistiche come invece risultava dai rapporti EASO; inoltre, ha ritenuto non sussistente una situazione di vulnerabilità che avrebbe consentito il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale provvedimento M.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto per omessa motivazione (sotto il profilo della motivazione apparente) in ordine alla richiesta di concessione della protezione sussidiaria o in via gradata della protezione umanitaria.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata in Pakistan.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della mancata concessione della protezione sussidiaria cui avrebbe avuto diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine.

5. Con il quarto motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione e travisamento dei fatti, per l’assoluta carenza di istruttoria in merito alla situazione del paese di origine relativamente al rischio di incolumità in caso di rientro in patria nonchè in ordine alla comparazione tra la situazione raggiunta da esso ricorrente in Italia e quella viceversa andrebbe a trovare ove rimpatriato.

6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa ed errata non applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, della protezione umanitaria, nonchè, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, delle norme in materia di divieto di espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi.

7. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

8. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018).

9. Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa” (cfr. Cass. n. 15959 del 2020).

10. E’, quindi, onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento.

11. In proposito, deve ribadirsi anche che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8, non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici senza frontiere) che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019 per esteso).

12. In modo estremamente sintetico, può quindi affermarsi che il giudice deve indicare, in modo specifico e dettagliato, fonti che abbiano un certo grado di credibilità e che facciano riferimento ad una situazione sociopolitica aggiornata del Paese di origine del richiedente.

13. Più recentemente (cfr. Cass. n. 15215 del 2020) è stato affermato il principio di diritto secondo il quale: “Le informazioni relative alla situazione esistente nel paese di origine del richiedente la protezione internazionale o umanitaria che il giudice di merito trae dalle C.O.I. o dalle altre fonti informative liberamente consultabili attraverso i canali informatici vanno considerate, in ragione della capillarità della loro diffusione e della facile accessibilità per la pluralità di consociati, alla stregua del fatto notorio; il dovere di cooperazione istruttoria che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale ed umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2”.

14. Nella fattispecie, il Tribunale non ha richiamato, per escludere ogni ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e per ritenere che la condizione attuale della zona di provenienza del Pakistan, Paese di origine del richiedente, non fosse interessata da una situazione di conflitto armato interno o internazionale, comportante una situazione di violenza indiscriminata nell’attualità, alcuna fonte; anzi ha testualmente affermato che la zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) non era oggetto di notizie allarmistiche da parte dei media internazionali come invece risultava dai rapporti EASO.

15. Nell’assolvere all’onere imposto dalla legge i giudici di seconde cure erano, però, tenuti a spiegare in base a quali specifiche fonti avessero ritenuto inesistente il rischio di subire gravi danni, paventati dal ricorrente, onde dare conto della puntualità e attualità della propria verifica e fare così in modo che la motivazione assumesse carattere effettivo (cfr. per tutte Cass. n. 8819 del 2020 e la giurisprudenza ivi citata).

16. Inoltre, quanto alla richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale si è limitato ad affermare che difettava una situazione di vulnerabilità come intesa da Cass. n. 2767/18 funzionale all’ottenimento della suddetta protezione, senza assolutamente verificare in concreto la effettiva situazione di vulnerabilità in caso di rientro del richiedente ed il suo stato di integrazione.

17. Infine, non risulta svolta alcuna attività istruttoria sul tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente, in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri può avere rilevanza per l’eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), con l’art. 14, lett. b), dello stesso D.Lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all’art. 3 CEDU e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass. n. 26604 del 2020).

18. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto.

19. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, cassato con rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione che, attenendosi ai principi sopra esposti, procederà all’ulteriore esame del merito della controversia, provvedendo, altresì, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento e rinvia al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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