Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6925 del 22/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSIMI
CARDINALE 8, presso lo studio dell’avvocato DINO DI GIACOMOANTONIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MONEA ANTONIO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale,
Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 8, rappresentato e
difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 356/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 15.4.08, depositata il 06/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.G.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza depositata il 6 maggio 2008 della Corte di appello di Reggio Calabria, confermativa di quella di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’INAIL, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità giornaliera per inabilità temporanea e alla rendita per inabilità permanente derivanti dall’infortunio sul lavoro subito il 12 gennaio 1993.
La Corte territoriale ha giudicato infondato il gravame dell’assicurato sia con riferimento alla dedotta nullità della decisione di primo grado per omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione, sia con riguardo alla insussistenza dell’evento dannoso denunciato, che il primo giudice aveva ritenuto essersi verificato al di fuori dell’esecuzione del rapporto di lavoro.
L’INAIL ha resistito con controricorso.
Ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, il consigliere designato ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in due motivi, nel primo è denunciata nullità del procedimento per omessa lettura del dispositivo in udienza della decisione del Tribunale, che si assume erroneamente esclusa dalla Corte territoriale, e nel secondo vizio di motivazione per mancata valutazione delle prove testimoniali e insufficiente e inadeguato esame delle prove testimoniali.
Il ricorso è inammissibile.
Come già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., non sono state adempiute le prescrizioni imposte dall’art. 366 bis cod. proc. civ., norma che introdotta con le modifiche apportate al processo di cassazione dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, si deve qui applicare, trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.
Infatti, contrariamente a quanto prescritto da detta norma, secondo cui l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), stesso codice, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, non è enunciato alcun quesito per il primo motivo, e in relazione al secondo motivo il ricorrente non ha provveduto alle indicazioni ora riferite.
Il Collegio condivide i rilievi contenuti nella relazione e comportando l’inosservanza delle prescrizioni dettate dal citato art. 366 bis c.p.c., l’inammissibilità del ricorso, si deve concludere in questi termini.
Sebbene soccombente, il D.G. resta esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010