Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6925 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSIMI

CARDINALE 8, presso lo studio dell’avvocato DINO DI GIACOMOANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONEA ANTONIO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale,

Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 8, rappresentato e

difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 15.4.08, depositata il 06/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza depositata il 6 maggio 2008 della Corte di appello di Reggio Calabria, confermativa di quella di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’INAIL, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità giornaliera per inabilità temporanea e alla rendita per inabilità permanente derivanti dall’infortunio sul lavoro subito il 12 gennaio 1993.

La Corte territoriale ha giudicato infondato il gravame dell’assicurato sia con riferimento alla dedotta nullità della decisione di primo grado per omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione, sia con riguardo alla insussistenza dell’evento dannoso denunciato, che il primo giudice aveva ritenuto essersi verificato al di fuori dell’esecuzione del rapporto di lavoro.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, il consigliere designato ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in due motivi, nel primo è denunciata nullità del procedimento per omessa lettura del dispositivo in udienza della decisione del Tribunale, che si assume erroneamente esclusa dalla Corte territoriale, e nel secondo vizio di motivazione per mancata valutazione delle prove testimoniali e insufficiente e inadeguato esame delle prove testimoniali.

Il ricorso è inammissibile.

Come già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., non sono state adempiute le prescrizioni imposte dall’art. 366 bis cod. proc. civ., norma che introdotta con le modifiche apportate al processo di cassazione dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, si deve qui applicare, trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

Infatti, contrariamente a quanto prescritto da detta norma, secondo cui l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), stesso codice, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, non è enunciato alcun quesito per il primo motivo, e in relazione al secondo motivo il ricorrente non ha provveduto alle indicazioni ora riferite.

Il Collegio condivide i rilievi contenuti nella relazione e comportando l’inosservanza delle prescrizioni dettate dal citato art. 366 bis c.p.c., l’inammissibilità del ricorso, si deve concludere in questi termini.

Sebbene soccombente, il D.G. resta esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA