Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6925 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 759/2020 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CCRTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1148/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/05/2019 R.G.N. 655/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1148 del 2019, ha respinto il gravame avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da A.A., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione della competente commissione territoriale.

2. Il richiedente, cittadino del Pakistan della regione del Punjab, in sintesi, aveva dichiarato di essere uno sciita e che, nel corso delle manifestazioni religiose che avvenivano nel suo villaggio e dove egli vendeva bevande, era stato minacciato varie volte a non partecipare a tali eventi, dagli uomini di (OMISSIS); che il (OMISSIS) sei case dei sciiti erano state distrutte a seguito di un attacco dei suddetti uomini ed egli, essendo stato picchiato e temendo che la sua vita fosse in pericolo, aveva deciso di lasciare il Paese.

3. La Corte territoriale, ha preliminarmente precisato che non era necessaria l’audizione del richiedente, essendo questi stato già sentito sia dalla Commissione territoriale che nel giudizio di primo grado; ha poi rilevato, sulla premessa di inattendibilità del narrato, che non sussistevano i presupposti per concedere la chiesta protezione internazionale ed umanitaria.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la violazione di norma di procedura; la violazione art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti; la violazione art. 116, comma 1, per omessa considerazione delle prove documentali; la violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la violazione di norma di legge; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità; l’errata e illogica valutazione in merito alle dichiarazioni del ricorrente. Sostiene il richiedente che il Collegio giudicante si era ampiamente discostato dal disposto normativo di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 4, in tema di accertamento della credibilità del racconto, per non avere esaminato alcuni documenti da cui risultava la sua appartenenza alla minoranza religiosa sciita e la matrice religiosa delle persecuzioni subite e per non avere verificato tutte le dichiarazioni rese dalle quali era possibile dedurre le date degli eventi e la natura terroristica della compagine (OMISSIS), soffermandosi, invece, i giudici del merito su contraddizioni del racconto inesistenti.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1; la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,8, art. 14, comma 1, con riferimento alle richieste di protezione internazionale e umanitaria. Deduce il richiedente di avere esposto fatti idonei ad integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi religiosi e, quindi, per la concessione sia dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), erroneamente non valutati dai giudici di seconde cure unitamente alla circostanza che il gruppo terroristico citato fosse agilmente qualificabile fra i soggetti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. e).

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i., la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, la mancata comparazione tra integrazione sociale e condizioni transitorie del Paese di origine, per non avere la Corte territoriale preso in considerazione la documentata integrazione sociale e lavorativa (risultante dalla comunicazione obbligatoria Unilav e dalle buste paga dei mesi di maggio e giugno 2018), da cui risultava essere reimpiegato come addetto al volantinaggio presso la Warraich Pubblicità di Rehman Muddassar di (OMISSIS).

5. I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

6. In primo luogo, va osservato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera ed immotivata opinione del giudice, essendo piuttosto il risultato complesso di una procedimentalizzazione della decisione, da compiersi alla strega dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” senza dar rilievo esclusivo e determinate a mere discordanze o contraddizioni in aspetti secondari o isolati del racconto; detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. n. 14674 del 2020; Cass. n. 9811 del 2020).

7. Nella fattispecie, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, fondando il proprio accertamento su un esame sommario ed incompleto delle dichiarazioni del richiedente e, soprattutto, non seguendo correttamente l’iter di valutazione della credibilità, che richiede, senza omettere alcun passaggio, di considerare lo sforzo del richiedente teso a circostanziare la domanda, gli elementi in suo possesso, la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni e la data di presentazione della domanda (Cass. n. 11925 del 2020; Cass. n. 21142 del 2019).

8. Conseguentemente, l’errato giudizio di non veridicità incide sulla fondatezza, in parte qua, del secondo e del terzo motivo perchè la Corte territoriale non ha svolto la necessaria integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni generali e specifiche fornite e acquisibili, sul conflitto religioso e sugli episodi di intolleranza narrati e, quindi, sul rischio di persecuzione cui sarebbe esposto il richiedente (Cass. n. 14998/2015; Cass. n. 2875/2018) in caso di rientro.

9. Inoltre, la Corte di appello non ha preso assolutamente in considerazione la documentazione, debitamente indicata e già prodotta, relativa allo stato di integrazione sociale e lavorativa, ai fini della eventuale concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, così incorrendo nel denunciato vizio di omesso esame di fatti decisivi.

10. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata dovrà, quindi, essere cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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