Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6925 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6925 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 4715-2010 proposto da:
SA.BRO.RA.ZI. S.R.L., ora TECHNIMON TECHNOLOGY EUROPE
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente

ALESSANDRIA 119,

prHsso

domiciliata

in

ROMA, VIA

l’avvouatn FRANCO CTCCHTELLQ,

Data pubblicazione: 08/04/2016

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GERARDO D’ADAMO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

EDIL STRADE VIGANI S.R.L. (C.F./P.I. 01331400166), in
persona

del

legale

rappresentante pro

tempore,

1

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
14,

presso l’avvocato GABRIELE PAFUNDI,

che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RAFFAELLA BORDOGNA, giusta procura a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n. 8/2009 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 02/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato VINCENZO SPARANO,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
e la cassazione della sentenza impugnata;
udito, per la controricorrente, l’avvocato RAFFAELLA
BORDOGNA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo rigettò l’opposizione proposta
dalla S.r.l. Sa.bro.ra.zi. avverso il decreto con cui, su istanza

della somma di £ 77.311.980, a compenso di alcuni lavori di
urbanizzazione primaria e condannò l’opponente al pagamento
dell’ulteriore somma di € 33.507,64 ) chiesta dalla Società
opposta, per altri lavori svolti allo stesso titolo.
Con sentenza depositata il 2.1.2009, la Corte d’Appello di
Brescia, confermò tale decisione affermando sussistere la
legittimazione passiva della Sa.bro.ra.zi., in quanto la stessa
aveva sottoscritto, unitamente a terzi, una convenzione di
lottizzazione col Comune di Castelli Calepio secondo cui
l’individuazione della ditta esecutrice delle opere di
urbanizzazione primaria era rimessa alla scelta ad almeno tre
ditte lottizzanti, ed era stata, successivamente, componente del
previsto comitato di controllo, col compito di programmare tali
lavori, ratificare le decisioni della DL e verificare la contabilità.
A tale stregua proseguì la Corte territoriale, ilcontratto d’appalto,
pur non sottoscritto dall’appellante, la obbligava, direttamente,
nei confronti della Società Edil Strade Vigano, sia perché il suo
nome era indicato tra le imprese committenti sia perché lo aveva
eseguito entrando a far parte del Comitato di controllo, così
ratificando l’operato delle imprese che lo avevano firmato.
L’eccezione d’inadempimento era infondata e le opere eseguite

i

della S.r.l. Edil Strade Vigano, le era stato ingiunto il pagamento

direttamente dalla committente non erano state pagate
all’appaltatrice.
Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso la S.r.l.

Technimon Technology Europe S.p.A., in base a cinque motivi,
ai quali la Società Edil Strade Vignani ha resistito con
controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione della L n. 765 del 1967, degli artt. 1655 e ss e 1704
cc, per avere la Corte territoriale erroneamente esteso a soggetti
diversi dalle parti lottizzanti gli obblighi nascenti da una
convenzione di lottizzazione, ed, in ispecie, per aver ritenuto che
le prescrizioni contenute nell’art. 5 della convenzione potessero
implicare il suo rapporto diretto con l’appaltatrice, in base alle
norme relative al mandato di rappresentanza, senza che fosse
indicati il soggetto rappresentante e la fonte del relativo potere
ed in assenza della contemplatio domini.
2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 99 e 101 cpc, e 1327 cc. La Corte
territoriale, afferma la ricorrente, ha violato il principio della
domanda e del contraddittorio ed, inoltre, il suo diritto di difesa,
introducendo un argomento, id est l’avvenuta esecuzione del
contratto per facta concudentia, che le parti non avevano, mai,
prospettato.

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Sa.bro.ra.zi., successivamente fusa per incorporazione nella

3. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo, la ricorrente
deduce il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte
territoriale nell’affermare, anzitutto, che il contratto d’appalto,

mandato con rappresentanza, ancorchè le risultanze istruttorie
dessero conto dell’opposizione da lei prestata -per l’esosità del
corrispettivo- alla stipula dell’appalto, in epoca antecedente la
stessa alla sua conclusione; e nel ritenere, poi, insussistenti i
presupposti della formulata eccezione d’inadempimento,
nonostante la mancata tempestiva esecuzione dei lavori e la
prova dell’avvenuta realizzazione di parte di essi ad opera di
essa ricorrente.
4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati. 5.
A parte la completa genericità del ricorso in relazione al
contenuto della convenzione di lottizzazione e del contratto
d’appalto, di cui il ricorso predica l’erronea interpretazione
omettendo, tuttavia, di trascriverne i dati salienti, deve rilevarsi
che -contrariamente a quanto deduce la ricorrente, pure in sede
di memoria- l’impugnata sentenza non ha affatto sostenuto che la
convenzione di lottizzazione costituisse fonte di obblighi da
parte di soggetti diversi dalle parti lottizzanti (sicchè del tutto
fuori d’opera è l’accenno alla giurisdizione esclusiva, in tale
materia, del giudice amministrativo), ma ha, piuttosto,
sottolineato il collegamento tra detta convenzione ed il contratto
d’appalto -stipulato in conformità con gli obblighi assunti in

3

stipulato da altri soggetti, fosse per lei vincolante, in virtù di un

seno alla convenzione per l’esecuzione delle opere
d’urbanizzazione primaria- in cui era menzionata tra i soggetti
committenti, unitamente alle altre imprese lottizzanti, che lo

obbligo diretto dell’odierna ricorrente nei confronti della ditta
esecutrice in virtù dell’esecuzione del contratto, in cui vi era la
spendita del suo nome, mediante lo svolgimento dell’incarico di
membro del comitato di controllo, che ne costituiva ratifica.
6. La circostanza, contestata ex adverso, che l’indagine
relativa all’esecuzione del contratto sia stata trattata al di fuori
delle deduzioni delle parti, sicchè la relativa statuizione
integrerebbe una decisione a sorpresa, è infondata: il tema
relativo all’obbligo della ricorrente di corrispondere
all’appaltatrice il corrispettivo dei lavori di urbanizzazione a lei
affidati ha costituito, al contrario, proprio l’oggetto della
contesa, avendo la prima escluso, già opponendo i ricorsi in
monitorio, che il contratto stipulato dalle altre lottizzanti potesse
valere nei suoi confronti, non avendolo lei firmato, e sostenendo
la controricorrente la tesi opposta; sicchè l’apprezzamento degli
elementi fattuali a comprova dell’una o dell’altra tesi e dunque la
conclusione circa l’intervenuta ratifica del contratto in virtù del
comportamento del soggetto falsamente rappresentato non
costituisce, affatto, violazione del dovere del giudice di
sottoporre al contraddittorio delle parti questioni rilevate ex
officio.

4

avevano sottoscritto. Da tanto, ha concluso per l’esistenza di un

7. Tale ricostruzione della vicenda sotto il profilo fattuale
è inammissibilmente censurata con i motivi terzo, quarto e
quinto, che, non solo, come si è detto, difettano totalmente di

controricorrente, sono, pure, privi del c.d. momento di sintesi in
violazione dell’art 366 bis cpc, applicabile ratione temporis. Pur
senza necessità di adottare formule sacramentali, il ricorrente che
deduca un vizio di motivazione è, infatti, onerato, a pena
d’inammissibilità, di formulare, e ciò non è stato fatto, il c.d.
quesito di fatto, che consenta l’immediata individuazione del
fatto decisivo e controverso, in relazione al quale la motivazione
risulti viziata, non essendo sufficiente che lo stesso sia rilevabile
dal complesso della censura proposta (cfr. Cass. n 24255 del
2011).
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si
liquidano in E 4.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre
accessori.
Cosi deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

autosufficienza, ma, come non ha mancato di far rilevare la

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