Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6924 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DORA IMM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADOVA 1 presso lo studio

dell’avvocato DASTOLI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

D’ISIDORO VINCENZO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

CENTRALE CONSORTILE ORTOFRUTTICOLA SCARL IN LIQUIDAZIONE, ALBANESE

MATTEO MAURO nella qualità di liquidatore responsabile della Scarl

“Centr. Consort. Ortofrutti”;

– intimati –

sul ricorso 33975-2006 proposto da:

CENTRALE CONSORTILE ORTOFRUTTICOLA SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMIN.VA, in persona del Commissario liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO VASARI 4 presso lo

studio dell’avvocato BORIA PIETRO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente inc. –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti al ricorso incid.-

avverso la sentenza n. 102/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 27/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

del Ministero; il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità

e in subordine il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 20 gennaio 2000 soggetto a IVA, la s.c.r.l. Centrale Consortile Ortofrutticola Foggia, in liquidazione coatta amministrativa, vendeva alla soc. Dora Immobiliare il complesso immobiliare in Foggia alla via Bari al prezzo di 775 milioni di vecchie lire. Ai fini dell’INVIM erano dichiarati il valore iniziale (01.01.1963) di 287 milioni, spese incrementative per L. 118 milioni e il valore finale (31.12.1992) di L. 775 milioni.

Con avviso di rettifica e di liquidazione notificato in data 8 e 19 febbraio 2002, rispettivamente all’ex commissario liquidatore della coop. venditrice e alla soc. compratrice, l’Ufficio del Registro accertava in L. 135 milioni il valore iniziale e in L. 4.282.250.000 quello finale, mentre erano escluse le spese incrementative.

Le opposizioni delle controparti erano accolte dalla commissione tributaria provinciale di Foggia e le successive impugnazioni, principale dell’Agenzia delle entrate e incidentale della cooperativa erano respinte dalla commissione regionale di Bari – sez. Foggia. I giudici di secondo grado, premesso che l’eccepita cancellazione della s.c.r.l. dal registro delle imprese – in data 8 giugno 2001 – non precludeva l’esercizio nel 2002 della pretesa tributaria in questione e la notifica dell’accertamento al suo commissario liquidatore, affermava che il regime transitorio dell’INVIM non consentiva un autonomo accertamento del valore finale dell’immobile ai fini di tale imposta, svincolato dal corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA; inoltre, rilevavano che la stima dell’UTE, assunta dall’ufficio a fondamento dell’accertamento, non era atto fidefacente nè elemento di prova in mancanza di supporto probatorio.

Ricorrono, per la cassazione della suddetta decisione, l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia adducendo due motivi ai quali la soc. acquirente resiste con controricorso e il commissario liquidatore della coop. venditrice anche con ricorso incidentale;

l’Agenzia e il Ministero replicano con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il preliminare unico motivo di ricorso incidentale, l’ex commissario liquidatore della coop. venditrice denuncia la violazione dell’art. 145 c.p.c., artt. 2456 e 2457 c.c., L. Fall., art. 213, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, in quanto la cancellazione di una società produce effetti estintivi, con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento notificato per mancanza di legittimazione in capo all’ex commissario liquidatore.

Il ricorso incidentale è fondato, riguardo all’invocato art. 360 c.p.c., n. 3.

Si è affermato da questa Corte che la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali;

sicchè l’amministrazione finanziaria, in relazione ai rapporti tributari passibili di accertamento, può far valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notificare l’avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest’ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale (Cass. n. 25472 del 2008 e n. 14147 del 2003).

Più di recente si è stabilito, che la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo art. 2495 cod. civ. (come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4), determina l’estinzione della società dal 1 gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, la quale non ha inciso sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ma ne ha regolato gli effetti, comportando, perciò, l’operare dell’effetto estintivo da tale data (Sez. 1, Sentenza n. 22548 del 05/11/2010 e Sez. U, Sentenza n. 4060 del 22/02/2010).

Nella specie è pacifico tra le parti – e risulta comunque dalla sentenza di prime cure – che la procedura di liquidazione coatta amministrativa si sia chiusa con la definitiva cancellazione della coop. venditrice dal registro delle imprese effettuata in data 8 giugno 2001, prima dello sbarramento temporale del 1 gennaio 2004 (introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4) e prima ancora dell’avviso di rettifica e di liquidazione notificato l’8 febbraio 2002 all’ex commissario liquidatore.

Lasciando da parte la fattispecie estintiva introdotta dalla novella del 2003 con decorrenza dal 1 gennaio 2004, nel caso in esame il “thema decidendum” è prima di tutto incentrato sulla legittimazione del commissario liquidatore a ricevere nel 2002 la notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione ben otto mesi dopo la cancellazione della coop. dal registro delle imprese effettuata all’esito della chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. A norma del terzo comma del testo originario della L. Fall., art. 213 (chiusura della liquidazione), decorso il termine di venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di deposito, senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto s’intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori;

inoltre, “si applicano le norme dell’art. 117, e se del caso degli artt. 2456 e 2457 del codice civile”. Dunque, con la chiusura definitiva della liquidazione coatta amministrativa (L. Fall., art. 213) e la cancellazione della soc. coop. dal registro delle imprese (art. 2456 c.c., comma 1, originario), residua per il creditore l’azione diretta verso il liquidatore, per colpa di questo, ovvero quella verso i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse (art. 2456 c..c, comma 2, originario). Con la chiusura della liquidazione gli organi della procedura decadono, ad eccezione della residuale fattispecie concordataria poichè in questo particolare caso hanno il compito di sorvegliarne l’esecuzione (L. Fall., art. 214).

Dunque – una volta chiusa la procedura (L. Fall., art. 213), cancellata la soc. coop. (art. 2456 c.c. originario) e depositati i libri (art. 2457 c.c., originario) – non residua più alcuna attribuzione in capo all’ex commissario liquidatore, al qual dunque non può essere notificato alcunchè in rappresentanza della soc. coop.. Resta sullo sfondo, ma esorbita dagli stretti limiti di cognizione della presente vertenza, il tema più generale se la chiusura della liquidazione coatta amministrativa realizza una fattispecie estintiva della soc. coop. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2781 del 23/07/1969 e Sez. 1, Sentenza n. 12928 del 04/12/1992), atteso che la procedura impedisce la prosecuzione dell’attività sociale, ovvero se valga “ratione temporis”, anteriormente al 1 gennaio 2004, il principio secondo cui la società non può ritenersi estinta a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, fin quando sono pendenti rapporti giuridici (Cass. n. 11361 del 1999 e n. 9723 del 2010, in tema di fallimento).

Perciò, accolto il ricorso incidentale e assorbito il ricorso principale, deve essere cassata la sentenza impugnata; indi, decidendo ex art. 384 c.p.c., deve essere dichiarata nulla la notifica dell’accertamento effettuata nel 2002 all’ex commissario liquidatore della coop. venditrice in l.c.a., già cancellata dal R.I. sin dal 2001.

Nella particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali di tutti i gradi.

P.T.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara nulla la notifica dell’avviso di accertamento; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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