Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6924 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COPREDIL SRL in liquidazione volontaria, in persona del proprio

liquidatore, legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA P. ARETINO 101, presso lo studio dell’avvocato GRASSI

LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato CUSANO GUIDO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EREDI di Z.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1550/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16.2.06, depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Copredil s.r.l. ha proposto, sulla base di un motivo, ricorso per la Cassazione della sentenza depositata il 22 ottobre 2007, con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella di primo grado, ha condannato la predetta società al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 47.866,64 a titolo di differenze retributive, tredicesima e trattamento di fine rapporto, avendo ritenuto, per quanto ancora qui interessa, che il rapporto di lavoro intercorso fra l’appellante principale Z. e la società Copredil doveva essere inquadrato nello schema del lavoro subordinato già dal suo inizio, a decorrere perciò dal 1984.

Gli eredi del lavoratore, cui è stata notificata l’impugnazione, non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 “insufficiente motivazione in ordine al preteso vincolo di subordinazione dello Z.”. Deducendo che l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale della società con il suo assoggettamento al potere direttivo era stato affermato sulla circostanza dell’orario di lavoro osservato dallo Z., il quale tutti i giorni arrivava alla Copredil prima delle otto, e della sua preposizione alle più disparate mansioni, sostiene che “la motivazione del tutto generica stringata e insufficiente proposta dal giudice di secondo grado non consente di comprendere l’iter logico giuridico seguito dallo steso giudice”. Aggiunge che i suddetti elementi in base ai quali va ritenuta la subordinazione devono essere valutati con riguardo alla specificità dell’incarico e alla modalità della sua attuazione, mentre la sentenza impugnata ha deciso con motivazione “del tutto disancorata dai principi fondamentali che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato”.

Il ricorso non può essere accolto.

L’art. 366 bis c.p.c., introdotto con le modifiche apportate al processo di cassazione dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e da applicare nella specie in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo il 2 marzo 2006, dispone che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), stesso codice, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Invece, qui, come si è rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., l’unico motivo di ricorso, non adempie alla prescrizione dettata dalla norma citata allorchè sia denunciato un vizio riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non presentando la chiara indicazione del fatto controverso con la successiva sintesi dei rilievi attraverso la quale poter cogliere la fondatezza della censura (Cass. sez. unite 18 giugno 2008 n. 16528), ma si limita a censurare la carenza di motivazione in relazione alla valutazione del vincolo della subordinazione, senza però precisare le ragioni di insufficienza della motivazione adottata dalla sentenza impugnata.

Questa infatti, oltre a richiamare l’osservanza da parte del lavoratore dell’orario di lavoro, ha evidenziato quali, in base alle deposizioni dei testi escussi, le mansioni espletate dallo Z. (“prendeva le telefonate fino a quando non arrivava la segretaria, riparava le pedane di legno, portava a riparare i motori bruciati, controllava gli operai, dirigeva i lavori in assenza di V. – amministratore della società – riceveva istruzioni dallo stesso amministratore, allorchè presente in azienda”), così esplicitando gli elementi sui quali ha basato raffermato inquadramento del rapporto di lavoro nello schema di quello subordinato, senza che tale ragionamento sia stato adeguatamente censurato dalla ricorrente.

Alla stregua delle considerazioni esposte nella relazione del consigliere designato, condivise dal Collegio, ed a cui del resto la società ricorrente non ha inteso replicare, il ricorso deve essere rigettato.

Non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, non si deve provvedere al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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