Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6924 del 02/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6924
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17949 del ruolo generale dell’anno
2020, proposto da:
L.F., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso
dall’avvocato Eugenia Perri,(C.F.: PRR GNE 72A57 C362P);
– ricorrente –
nei confronti di:
MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F.: non indicato), in persona del Ministro
pro tempore;
– resistente –
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona
del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Crotone n.
1174/2019, pubblicata in data 8 ottobre 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in
data 2 febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L.F. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo dalla Prefettura di (OMISSIS), aventi ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Cirò.
Il Tribunale di Cosenza, a seguito dell’appello dell’agente della riscossione, ha dichiarato cessata la materia del contendere (rientrando i crediti iscritti a ruolo nell’ambito delle previsioni di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136), e ha compensato integralmente le spese processuali.
Ricorre il L., sulla base di due motivi.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è limitata a depositare un “atto di costituzione” in funzione della partecipazione all’eventuale udienza di discussione, per il Ministero dell’Interno.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente intimato.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
I due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente: possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati.
Il tribunale, giudice di secondo grado, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del giudizio di opposizione, ha “ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese processuali, atteso che l’annullamento della partita di ruolo in virtù di disposizione normativa, in quanto evento indipendente dalla volontà delle parti, può essere ricompreso nei casi in cui il giudice ha facoltà di disporre la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2”.
Secondo il ricorrente, la cessazione della materia del contendere non giustificherebbe l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ai fini della compensazione delle spese processuali, dovendo in tal caso il giudice sempre provvedere sulla base del principio della soccombenza virtuale; comunque, la decisione dovrebbe ritenersi assolutamente priva di una effettiva motivazione a sostegno della disposta compensazione.
1.1 Va in primo luogo precisato, in linea generale, che benché, in caso di definizione della controversia con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese processuali vada certamente effettuata sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale, resta comunque sempre possibile la compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ricorrendone i relativi presupposti (contrariamente a quanto pare sostenere il ricorrente).
1.2 Si osserva, inoltre, che, avendo avuto inizio il giudizio in primo grado nel 2010 e in secondo grado nel 2013, si applica nella specie l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, secondo cui ai fini della compensazione sono richieste “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
Orbene, secondo l’indirizzo di questa Corte, in tema di spese giudiziali, la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne legittimano la compensazione totale o parziale, costituisce una nozione elastica che va specificata in concreto dal giudice del merito; non può trattarsi di ragioni illogiche o erronee ed esse devono avere comunque ad oggetto specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019, Rv. 654806 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019, Rv. 653625 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019, Rv. 652328 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018, Rv. 648718 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6059 del 09/03/2017, Rv. 643329 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016, Rv. 637967 – 01; Sez. 6 – 5, Decreto n. 14546 del 13/07/2015, Rv. 635969 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 – 01).
Nella specie, le ragioni esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza impugnata a sostegno della disposta compensazione, risultano certamente attinenti ad aspetti della controversia decisa e non si tratta di ragioni illogiche o erronee, in quanto il tribunale ha fatto espresso riferimento alla disciplina normativa sopravvenuta che ha determinato l’annullamento, ope legis, dei ruoli posti in riscossione e contestati, determinando il venir meno dell’interesse delle parti all’accertamento della stessa legittimità del procedimento di riscossione.
La motivazione del capo della decisione oggetto di censura non può quindi ritenersi erronea, in diritto, e non è d’altra parte meramente apparente o insanabilmente contraddittoria sul piano logico; come tale, essa non è ulteriormente sindacabile nella presente sede.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto effettiva attività difensiva nella presente sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022