Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6923 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24707/2008 proposto da:

S.R., SP.RO., elettivamente domiciliati in

ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato MIELE

RENATO, rappresentati e difesi dall’avvocato PERA Paolo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

29.1.08, depositata l’1/02/2008 ;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R. e Sp.Ro., quali eredi del defunto genitore S.E., agivano in giudizio chiedendo la condanna del Ministero della salute al pagamento dell’assegno una tantum di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, per l’epatite contratta dal loro congiunto, a seguito di trasfusioni di sangue effettuate per un intervento chirurgico, e poi deceduto in conseguenza di quella malattia.

La domanda era rigettata dall’adito Tribunale di Livorno, con sentenza in seguito confermata dalla Corte di appello di Firenze con pronuncia del 1 febbraio 2008.

Il giudice del gravame, affermata la carenza di legittimazione passiva della Regione Toscana, ha rilevato l’intervenuta decadenza dal diritto all’indennizzo fatto valere dai ricorrenti, in quanto l’azione era stata proposta oltre il termine triennale previsto dalla L. 25 luglio 2007, n. 238, art. 1, comma 9. S.R., infatti, aveva presentato l’istanza amministrativa il 13 luglio 1999, oltre i tre anni dal momento in cui, in occasione dell’ecografia eseguita dal genitore durante il ricovero in ospedale del (OMISSIS), ella aveva avuto conoscenza dell’epatopatia contratta da costui per le suddette trasfusioni di sangue.

Il medesimo giudice ha perciò considerata assorbita la questione sul nesso causale fra il decesso e la patologia epatica, che il Tribunale aveva risolto in senso sfavorevole per i ricorrenti.

Costoro hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

A questa ha replicato con memoria l’Avvocatura dello Stato per il Ministero resistente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso, che presenta il rituale quesito di diritto, denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 3, comma 1, e della L. 25 luglio 2007, n. 238, art. 1, comma 9, e deduce che questa seconda norma, con la quale è stato introdotto il termine triennale di decadenza per la richiesta del beneficio in questione, in precedenza sottoposto all’ordinaria prescrizione decennale, non ha effetto retroattivo e non è perciò applicabile alle affezioni per emotrasfusioni verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., è stata richiamata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che “Il termine di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post- trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno” (Cass. 23 aprile 2003 n. 6500, e in precedenza v. Cass. 27 aprile 2001 n. 6130).

Il Collegio condivide questi principi, in quanto, considerato che alla data delle modifiche introdotte dalla L. n. 238 del 1997, il diritto all’indennizzo per l’epatite derivante da trasfusione era già entrato nel patrimonio del danneggiato ed era soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, la normativa sopravvenuta non poteva incidere su detto termine, riducendolo: tale normativa, in mancanza di diversa previsione esplicita o comunque inequivocamente desumibile, non poteva, in base all’art. 11 disp. gen., avere effetto che per l’avvenire.

Ed a nulla rileva, diversamente da quanto deduce il Ministero intimato con la memoria del 6 novembre 2009, il D.L. n. 344 del 1996, entrato in vigore il 3 luglio 1996, che aveva stabilito analoga modifica alla citata legge del 1992, ma non convertito in legge, poichè anche detta disposizione aveva effetto solo per l’avvenire e la conversione in legge del successivo D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, non poteva comunque valere a far ritenere salvi gli effetti di una prescrizione sancita dalla normativa d’urgenza, ma non convertita, prescrizione che peraltro non era stata dichiarata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che attenendosi al principio innanzi esposto dovrà procedere all’accertamento del nesso causale fra trasfusione e l’epatite contratta dal dante causa dei ricorrenti, allorchè era in vita.

Al giudice del rinvio è opportuno demandare il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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