Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6923 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.17/03/2017), n. 6923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8579/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.V., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guglielmo
Cantillo e Oreste Cantillo, elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest’ultimo in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 17, per
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 448/12/12 depositata il 26 settembre 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2017
dal Consigliere Enrico Carbone.
Udito l’Avv. Gianna Galluzzo per la ricorrente e l’Avv. Oreste
Cantillo per il controricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
In riforma della sentenza di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Campania annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei confronti dell’appellante A.V. – titolare di un commercio al dettaglio di elettrodomestici – per recupero IRAP e IVA in seguito a rettifica dei redditi sull’anno d’imposta 2004.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
A.V. resiste mediante controricorso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione per aver il giudice d’appello erroneamente dichiarato che l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione degli studi di settore; il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per aver il giudice d’appello erroneamente dichiarato che l’avviso di accertamento non era stato preceduto dall’instaurazione del contraddittorio; il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 per non aver il giudice d’appello riconosciuto l’onere probatorio del contribuente in ordine all’entità effettiva dei ricavi.
I motivi sono logicamente connessi e devono essere scrutinati insieme, tutti riguardando la tipologia dell’accertamento e il pertinente regime.
2. I motivi sono fondati.
A dispetto di quanto eccepisce il controricorrente, il ricorso non elude il principio di autosufficienza: la riproduzione degli atti è finalizzata all’esposizione dei motivi, senza eccessi e ridondanza.
In particolare, risulta essenziale la riproduzione dell’avviso, poichè da questo si evince che l’accertamento è stato effettuato a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, cioè con metodo induttivo puro, a ragione della complessiva inattendibilità delle scritture.
Nell’ipotesi di irregolarità così gravi e numerose da rendere globalmente inattendibile la contabilità, l’amministrazione finanziaria può determinare i maggiori ricavi sulla base dei dati comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (Cass. 6 agosto 2002, n. 11813, Rv. 556745; Cass. 24 luglio 2013, n. 17952, Rv. 628484; Cass. 4 febbraio 2015, n. 1951, Rv. 634165).
In tale fattispecie, poichè la norma consente all’amministrazione di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (c.d. presunzioni supersemplici), l’eventuale utilizzo parametrico dello studio di settore non necessita del contraddittorio endoprocedimentale, questo essendo funzionale a qualificare la presunzione statistica come grave, precisa e concordante (Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26635, Rv. 610691; Cass. 15 maggio 2013, n. 11633, Rv. 626925; Cass. 6 agosto 2014, n. 17646, Rv. 631951).
Resta ovviamente salva la facoltà del contribuente di offrire in giudizio la prova contraria alla presunzione non qualificata ovvero – in radice – di contestare giudizialmente i presupposti di legittimità dell’accertamento induttivo puro.
3. Discostatasi da questi princìpi, in quanto focalizzata unicamente sul difetto di contraddittorio endoprocedimentale, la sentenza d’appello deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017