Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6923 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21677/2015 proposto da:

L.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARGHERITA BEATRICE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2022/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/03/2015 R.G.N. 141/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2022/2015, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da L.A. contro il Ministero della Salute intesa ad ottenere la condanna dello stesso Ministero a corrisponderle l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, in relazione all’infezione da HCV che l’attrice affermava di avere contratto in esito ad una trasfusione di sangue subita nel (OMISSIS);

la Corte d’appello, affermata la legittimazione passiva del Ministero della Salute, ha rilevato che nella fattispecie trovava senz’altro applicazione il termine di decadenza triennale previsto alla L. n. 210 del 1992, art. 3, in esito alla modifica introdotta dalla L. n. 238 del 1997 anche per gli indennizzi spettanti a chi risultava affetto da epatite post trasfusionale, con decorrenza dall’entrata in vigore della stessa legge secondo l’interpretazione datane dalla sentenza di questa Corte di Cassazione n. 13335/2014. Nel caso di specie, come non era contestato, la ricorrente era venuta a conoscenza dell’eziologia della malattia, derivante da una trasfusione avvenuta nel (OMISSIS), nel (OMISSIS), ma, contrariamente all’assunto del primo giudice, doveva farsi applicazione della previsione contenuta nella L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.A. con un motivo cui ha resistito il Ministero con controricorso;

a seguito del decesso dell’avvocato Luigi Rispoli, difensore della ricorrente, si è costituita l’avvocata Margherita Beatrice in data 30 gennaio 2020.

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, commi 1 e 7, come modificati dalla L. n. 238 del 1997, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

sostiene la ricorrente che la decadenza introdotta nel 1997 anche con riguardo alle epatopatie post trasfusionali non troverebbe applicazione al caso in esame trattandosi di contagio avvenuto prima dell’entrata in vigore della Legge del 1997;

il motivo è infondato;

questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare (vd. da ultimo Cass. n. 28984 del 2017, Cass. SS. UU. n. 15352 del 2015; Cass. n. 22055 del 2015), il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa;

in tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa decorre dal momento della conoscenza della correlazione tra l’epatite e l’intervento terapeutico praticato, da intendersi quale elemento costitutivo del diritto al beneficio indennitario (Cass. S.U. n. 15352 del 2015, Cass., n. 25265 del 2015);

nella specie, la Corte d’Appello (pagg. 3 e 4 della sentenza) ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, e, basandosi sulla affermazione della parte (ribadita in seno al presente ricorso a pag. 3) di essere venuta a conoscenza il 28 aprile 2006, di aver contratto epatopatia irreversibile a seguito di trasfusione avvenuta nel (OMISSIS)) ha concluso che la L. avrebbe dovuto esercitare il diritto entro il termine triennale decorrente dal 28 aprile 2006, essendo dunque tardiva la domanda presentata il 9 novembre 2010;

il ricorso va, quindi, rigettato;

il contrasto e le dissonanze riscontrati nella giurisprudenza di legittimità, risolti con l’intervento chiarificatore delle Sezioni unite, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso in esame, determinano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA