Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6923 del 08/04/2016
Civile Sent. Sez. 1 Num. 6923 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
•
SENTENZA
sul ricorso 14033-2010 proposto da:
ISLAND REFINANCING S.R.L.
(c.f./p.i.
04078060268),
(subentrata alla ISLAND FINANCE ICR4 S.P.A.)e per essa
la PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA,
2016
414
elettivamente
VIA AQUILEIA 12,
presso
l’avvocato ANDREA MORSILLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GUIDO CONTRADA, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
Data pubblicazione: 08/04/2016
PORPORA GIOVANNI, AZZARELLO GIUSEPPINA, CAPITALIA
S.P.A., ONICREDIT S.P.A.;
– intimati –
Nonché da:
AZZARELLO
(c.f.
GIUSEPPINA
ZZRGPP49E63L112H),
MAZZINI 6, presso l’avvocato SERGIO LIO, rappresentata
e difesa dall’avvocato GUIDO FIORANI, giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro
ISLAND REFINANCING S.R.L., PORPORA GIOVANNI,
CAPITALIA
S.P.A., UNICREDIT S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 635/2009 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 08/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;
udito,
per
la
controricorrente
e
ricorrente
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE
incidentale, l’Avvocato LIO SERGIO, con delega avv.
FIORANI, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.
FRANCESCA CERONI che ha concluso
per
i innmmlm-dbilità del rier5rAc) PrinciPalet ri9 9 LL° dl
ricorso incidentale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8 aprile 2009, la Corte d’appello di
Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata del
Tribunale di Termini Imerese, ha condannato in solido Giovanni
Puorpora e Giuseppina Azzarello al pagamento in favore della
Island Finance ICR4 s.p.a. della somma di C 26.192,29, con gli
dieci titoli insoluti e protestati, oltre ad
e
3.692,22, con
relativi interessi, quanto all’insoluto di altri due titoli; ha
confermato, per il resto, l’impugnata sentenza.
Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora
rileva, che la somma risultante quale saldo passivo di conto
corrente non fosse dovuta dal correntista, non costituendo prova
idonea gli estratti conto prodotti ed avendo la banca applicato
interessi convenzionali nella misura “sulla piazza”,
sulla base
di clausola nulla, nonché applicato una indebita
capitalizzazione trimestrale. Ha, invece, ritenuto sussistere il
credito della banca in relazione alle operazioni di sconto di
titoli.
Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione
dalla Island Refinancing s.r.1., cessionaria del credito.
Resiste Giuseppina Azzarello con controricorso, proponendo
altresì ricorso incidentale per un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione
o falsa applicazione degli art. 1284, 1322, 1341, 1418 e 1421
c.c., oltre al vizio di motivazione, per avere la corte del
merito errato nel ritenere nulla la clausola sugli interessi
convenzionali, posto che la lettera-contratto li indicava
chiaramente come pari al 21%, ed, inoltre, l’art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, nel prevedere la nullità delle clausole di rinvio
agli usi, non è retroattiva; quanto agli interessi anatocistici,
al riguardo va riconosciuto un uso normativo, ai sensi dell’art.
1283 c.c. e, comunque, essi vanno calcolati su base annuale.
Il ricorso incidentale, dal suo canto, censura con l’unico
motivo la sentenza impugnata, denunziando violazione degli art.
r.g. n. 14033/2010
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11 const.
interessi convenzionali, quale importo relativo allo sconto di
1421 e 1815, 2 0 comma, c.c., per avere la corte territoriale
ritenuto dovuti gli interessi convenzionali e ron averli
g
ricondotti al cd. tasso soglia.
2. – La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del
ricorso per violazione dell’art. 366-bis c.p.c. La censura
d’inammissibilità, peraltro rilevabile d’ufficio, è fondata.
Il motivo è privo del quesito di diritto e del momento di
bis
c.p.c., introdotto
dall’art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, come condizione di
ammissibilità del ricorso per cassazione, norma che si applica
ratione temporis
ai ricorsi proposti avverso sentenze e
provvedimenti pubblicati a decorrere dal
2 marzo 2006 (data di
entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio
2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della
norma, disposta dall’art. 47 1. 18 giugno 2009 n. 69.
Sotto il primo profilo, come è stato ormai ripetutamente
affermato, l’art. 366-bis c.p.c. non può essere neppure
interpretato nel senso che il quesito di diritto possa desumersi
implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poiché
una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione
tacita della norma in questione che ha introdotto, a pena di
inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, che deve
esprimersi, per i motivi da l a 4 dall’art. 360 c.p.c., nella
formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da
circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un
accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (fra
le altre, Cass. 21 gennaio 2013, n. 1311).
Quanto al vizio di motivazione, è parimenti inammissibile
il motivo di cui all’art. 360, 1 0 comma, n. 5, c.p.c., qualora
non sia stato formulato il cd. quesito di fatto, mancando la
conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi,
e ciò anche
qualora l’indicazione del tatto decisivo controverso sia
rilevabile dal complesso della censura, attesa la
ratio
che
sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze
deflattive del filtro di accesso alla suprema corte, la quale
deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura
r.g. n. 14033/2010
4
Il cons el. est.
sintesi, prescritti dall’art. 366
del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di
merito (da ultimo, Cass. 10 marzo 2015, n. 4751).
3. – Il ricorso incidentale è infondato, essendo principio
pacifico (e multis,
Cass. 14 marzo 2013, n. 6550) che la norma
che prevede la nullità dei patti contrattuali i quali fissano la
misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura
retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi
prima dell’entrata in vigore, non influisce sulla validità delle
clausole dei contratti stessi, non operando, perciò, quando il
rapporto giuridico si sia esaurito.
4. – Le spese, in ragione della reciproca soccombenza,
vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e
rigetta l’incidentale; compensa tra le parti le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23
febbraio 2016.
(introdotta con l’art. 4 1. 7 marzo 1996 n. 108), non è