Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6923 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17809 del ruolo generale dell’anno

2020, proposto da:

M.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avvocato Domenico Vernillo, (C.F.: VRN DNC 60T27 F839M);

– ricorrente –

nei confronti di:

MSA – MULTISERASS S.r.l. con unico socio, (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Direttore Generale, rappresentante per procura,

C.G.C., in rappresentanza di EURO INSURANCE DAC, società di

assicurazioni di diritto irlandese rappresentato e difeso

dall’avvocato Dario Martorano (C.F.: MRT DRA 73H19 F839L);

– controricorrente –

nonché

LEASE PLANE ITALIA S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.

8776/2019, pubblicata in data 4 ottobre 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 2 febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. ha agito in giudizio nei confronti di Lease Piane Italia S.p.A. e della sua assicuratrice della responsabilità civile Euro Insurance Limited (oggi divenuta Euro Insurance DAC) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale, avvenuto in data (OMISSIS).

La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Napoli.

Ti Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello del M..

Ricorre il M., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso MSA – Multiserass S.r.l., in rappresentanza di Euro Insurance DAC.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato in relazione al primo motivo, nonché manifestamente fondato in relazione al secondo motivo.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4); Contraddittoria e quindi inesistente e meramente apparente motivazione circa un punto decisivo per il Giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5). Violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost.”.

Il ricorrente sostiene che la motivazione a sostegno della dichiarazione di inammissibilità del suo gravame sarebbe insanabilmente contraddittoria, se non addirittura meramente apparente e, quindi, in sostanza inesistente.

Il motivo e’, per un verso, inammissibile e, per altro verso, manifestamente infondato.

In primo luogo, va infatti rilevato che nel ricorso non è richiamato in modo specifico e adeguato il contenuto dell’atto di appello, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6: il ricorrente fa presente che esso era articolato in otto motivi, ma non ne indica in modo puntuale il contenuto (ad eccezione di quanto si dirà in prosieguo, con riguardo all’ottavo motivo, relativo alle spese processuali del giudizio di primo grado). Ciò impedisce alla Corte di valutare l’effettivo oggetto dell’impugnazione.

Il tribunale, giudice di secondo grado, ha comunque dato atto che, con il suo gravame, il M. aveva formalmente dedotto la mera apparenza della motivazione della decisione di primo grado (cioè un motivo di nullità della stessa): ha peraltro rilevato, da una parte, che la motivazione a sostegno della sentenza del giudice di pace era invece esistente e del tutto adeguata e, dall’altra parte, che le censure dell’appellante erano in realtà dirette, nella sostanza, a contestare la correttezza di detta motivazione e ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, il che non è consentito dall’art. 339 c.p.c., comma 3. Ha pertanto dichiarato inammissibile il gravame, ai sensi di tale ultima disposizione.

Secondo il ricorrente, invero, la decisione impugnata sarebbe insanabilmente contraddittoria sul piano logico, poiché nel richiamare una serie di precedenti di legittimità in ordine ai limiti di appellabilità delle decisioni pronunciate dal giudice di pace nei giudizi cd. di equità necessaria, ve ne sarebbero alcuni che fanno riferimento alla possibilità di proporre l’impugnazione, precisamente il ricorso per cassazione.

E’, peraltro, appena il caso di osservare che si tratta, evidentemente, di precedenti che avevano ad oggetto l’abrogato regime di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., comma 3, (nella formulazione anteriore al 2006), secondo il quale le sentenze del giudice di pace pronunciate nei giudizi di equità necessaria non erano in nessun caso appellabili, ma direttamente ricorribili per cassazione.

Tali precedenti sono stati però richiamati dal tribunale esclusivamente (e del tutto correttamente) al solo scopo di chiarire che il regime di impugnazione limitata previsto dalle suddette disposizioni (sia quello abrogato che quello, differente, oggi vigente) è applicabile in tutti i casi in cui la causa abbia valore inferiore ad Euro 1.100,00, a prescindere dalla circostanza che il giudice di pace abbia deciso secondo diritto o secondo equità, come emerge del resto chiaramente dal complesso della motivazione della pronuncia impugnata.

Non sussiste affatto, dunque, la denunciata insanabile contraddittorietà logica di quest’ultima.

2. Con il secondo motivo si denunzia, “in estremo subordine”, “Omesso esame di un motivo di appello regolarmente discusso e Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4); Violazione del vigente tariffario forense (D.M. 10 marzo 2014, n. 55), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorrente deduce che, con l’ottavo motivo del suo appello, aveva contestato la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice di pace, denunciando una duplicazione delle spese forfettarie/generali nonché il superamento dei massimi tariffari, in assenza di adeguata motivazione: tale motivo di appello non sarebbe stato neanche preso in esame dal tribunale. Il motivo è manifestamente fondato.

Il ricorrente denuncia, nella sostanza, l’omissione di pronuncia su un motivo del proprio appello, avente ad oggetto la violazione, da parte del giudice di primo grado, di norme di carattere processuale (tali dovendosi ritenere quelle che disciplinano la regolamentazione delle spese di lite in conformità ai parametri tariffari vigenti), quindi in relazione ad un motivo di gravame ammissibile ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3.

Effettivamente, nella decisione impugnata il suddetto motivo di appello (che risulta integralmente trascritto nel ricorso, in ossequio alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non risulta neanche preso in esame dal tribunale.

La decisione impugnata va quindi cassata, esclusivamente in relazione all’omessa pronuncia sull’indicato motivo di appello, affinché quest’ultimo possa essere oggetto di decisione in sede di rinvio.

3. E’ rigettato il primo motivo di ricorso, mentre è accolto il secondo.

La decisione impugnata è cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e cassa la decisione impugnata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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