Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6922 del 22/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6922
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24383/2008 proposto da:
INARCASSA – CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA per gli
INGEGNERI ed ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI in persona del Vice
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA
DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato LUCIANI Massimo, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CESARE
FABRIZIO, CESARE EMILIO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2346/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
22.3.07, depositata il 25/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25 settembre 2007, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale, che parzialmente accogliendo la domanda avanzata dall’architetto P.I. nei confronti dell’INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, aveva riconosciuto il diritto dell’attrice alla pensione di vecchiaia a far tempo dal 15 gennaio 2001, con la condanna della convenuta al pagamento in favore della stessa professionista dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il giudice del merito ha ritenuto la sussistenza del requisito contributivo minimo per la prestazione richiesta e del presupposto, per l’applicabilità della legge 3 gennaio 1981 n. 6, dell’iscrizione della professionista alla Cassa in data antecedente all’entrata in vigore di quella normativa.
Per la cassazione della sentenza l’INARCASSA ha proposto ricorso, con un motivo.
La P. ha resistito con controricorso.
Ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, per il quale è enunciato il rituale quesito di diritto, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 25, comma 7, nonchè vizio di motivazione. Assume l’errore in cui è incorso il giudice del merito nel ritenere destinatari della norma transitoria denunciata, che conserva il più favorevole requisito dell’anzianità minima di venti anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia, anche i professionisti che già iscritti alla Cassa non lo fossero più alla data di entrata in vigore della legge. Richiama Cass. 28 marzo 2002 n. 4559 a sostegno della tesi della necessità della persistenza dell’iscrizione alla Cassa del professionista a tale data.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Come è stato sottolineato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., la costante giurisprudenza di questa Corte è in senso contrario all’assunto della Cassa ricorrente.
Già Cass. 17 aprile 1989 n. 1818, facendo riferimento al tenore letterale della L. 3 gennaio 1981, n. 6, aveva escluso che, al fine di fruire delle prestazioni pensionistiche erogate dalla Cassa, fosse necessaria la persistenza della iscrizione al momento dell’entrata in vigore della detta disciplina transitoria per il professionista che avesse maturato i requisiti previsti dall’art. 25, comma 7, della medesima normativa.
Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. 27 maggio 2008 n. 13815 e poi ancora da Cass. 6 marzo 2009 n. 5571. Nè si pone in contrasto con la pronuncia 28 marzo 2002 n. 4559, richiamata dall’ente di previdenza, in quanto essa, che concerne fattispecie diversa (là si trattava di pensione indiretta per i familiari superstiti di professionista deceduto dopo un’iscrizione durata per un periodo inferiore ai dieci anni prima dell’entrata in vigore delle L. n. 6 del 1981), espressamente ribadisce che il citato art. 25, “si riferisce soltanto al periodo richiesto per l’attribuzione delle prestazione a coloro che fossero stati iscritti alla cassa in data anteriore alla entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuatività della iscrizione al momento dell’evento considerato dalla tutela previdenziale”.
Condividendo il Collegio il contenuto della relazione ed i precedenti giurisprudenziali richiamati con le deduzioni che li supportano, rispetto ai quali l’INARCASSA non ha addotto elementi o argomenti ulteriori, tali da indurre il Collegio ad un qualche ripensamento, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono distratte in favore degli avv.ti Emilio e Fabrizio Cesare, per dichiarata anticipazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Cassa ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquidate in Euro 30,00 e in Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., vengono attribuite direttamente agli avv.ti Emilio e Fabrizio Cesare, per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010