Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6922 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1620/2019 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Vittorio D’Angelo per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1118/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 28.06.2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Scalia Laura nella

camera di consiglio del 14/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciando ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, ha rigettato l’appello proposto da O.B. avverso l’ordinanza con cui il locale Tribunale aveva disatteso l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

O.B. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario della Nigeria, cristiano pentecostale, nel racconto reso dinanzi alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di essersi allontanato dal proprio Paese perchè il padre, medico secondo la medicina tradizionale, si era rifiutato di partecipare a un rito sacrificale su esseri umani ricevendo per questo un maleficio in esito al quale si ammalò e morì in poco tempo.

Dopo aver subito minacce dai componenti della setta, autrice del sortilegio ai danni padre nel perseguito intento che il richiedente ne prendesse il posto nella pratica dei riti sacrificali, ed in esito alla sofferta sottrazione dei beni di famiglia, il ricorrente si era trasferito presso uno zio a Benin City dove, un anno e mezzo dopo, decedeva la madre che lo accusava di averne determinato la morte per non aver aderito alle richieste della setta.

Dopo la morte dello zio, il ricorrente convinto che la setta sarebbe tornata a cercarlo e intimorito per una serie di attentati del gruppo di (OMISSIS), in cui nel frattempo egli si era trasferito trovando ivi un lavoro, e del peggioramento delle condizioni dei cattolici e pentacostali nella zona, decideva di fuggire.

1.1. Tanto esposto, con il primo motivo il ricorrente fa valere la nullità processuale dell’impugnata sentenza per motivazione apparente (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost.).

La Corte di appello aveva ritenuto il racconto non credibile, richiamando, in assenza di qualsivoglia elaborazione logica originale, la motivazione del giudice di primo grado di cui evidenziava la correttezza del ragionamento su incongruenze del racconto, in realtà non presenti.

Il motivo è infondato.

Fermo il principio per il quale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340; Cass. 20/12/2018 n. 33096), nel resto si osserva.

Quanto alla dedotta apparenza della motivazione, come questa Corte di legittimità ha affermato con costante indirizzo da cui non si ha motivo di discostarsi nella sua apprezzata ragionevolezza, in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. n. 27112 del 25/10/2018).

Ciò posto, la deduzione è infondata.

Nella fattispecie in esame la sentenza enuncia il fatto come definito dal racconto del richiedente protezione per poi evidenziarne, con condivisione delle conclusioni raggiunte dal primo giudice, la non linearità, la non credibilità e la mancanza di riscontri in un apprezzato carattere stereotipato e frequente nelle narrazione degli episodi descritti.

Per i descritti contenuti, in cui chiaro è lo scrutinio delle evidenze fattuali contenute nel racconto, la motivazione ha carattere di autonomia evidenziando il processo decisionale della Corte di merito. Vero è poi che il ricorrente nulla deduce, in applicazione del principio sopra richiamato – che la parte pure pone a fondamento del motivo -, su quelle deduzioni difensive che, portate all’esame del giudice di appello, non avrebbe trovato nell’impugnata decisione alcuna valutazione critica, mancando in tal modo la censura di completezza e quindi di perspicuità e concludenza rispetto al voluto effetto di annullamento.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7 e 14 e del n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente che quanto narrato dal ricorrente non fosse meritevole di protezione internazionale trattandosi di vicenda privata e per non aver proceduto all’attivazione dei poteri di integrazione istruttori d’ufficio onde verificare la portata della minaccia descritta.

La Corte di merito avrebbe errato nel qualificare la vicenda del dichiarante come privata, non provvedendo a valorizzare nella stessa il ruolo avuto dalla setta, cui era affiliato il padre del richiedente, che in ragione delle infiltrazioni nell’apparato pubblico e della polizia avrebbe reso inutile ogni richiesta di protezione allo Stato.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, stabilisce al comma 1, lett. c), che i responsabili di persecuzioni o del danno grave possono ben essere soggetti non statuali e quindi privati se lo Stato o le organizzazioni che controllano lo Stato non possono o non vogliono fornire protezione.

All’esito di siffatta corretta valutazione della fattispecie la Corte di merito avrebbe dovuto attivare i poteri ufficiosi di indagine sulla capacità delle autorità nigeriane di offrire protezione rispetto alle minacce subite dall’istante.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza nella parte in cui i giudici territoriali hanno ritenuto la presenza nelle dichiarazioni rese di incongruenze che non ne hanno consentito la valutazione in relazione alle condizioni del paese di origine.

I giudici di appello hanno infatti rilevato che nonostante “l’attenuato onere probatorio”, l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale non può desumersi “da riferimenti generici a situazioni presenti nel paese di provenienza non accompagnati da elementi di maggior dettaglio e da riscontri individualizzanti” (p. 6 sentenza).

L’osservata regola è di piena applicazione del principio fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità per il quale là dove si abbia una intrinseca inattendibilità del richiedente, che venga apprezzata alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. 27/06/2018, n. 16925; Cass. 10/4/2015 n. 7333; Cass. 1/3/2013 n. 5224).

In materia di protezione internazionale, il richiedente è infatti tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 12/06/2019 n. 15794; Cass. 29/10/2018 n. 27336).

La rispondenza dell’adottata motivazione ai richiamati principi e l’incapacità del rilievo difensivo di scalfirli rende la critica inammissibile.

3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di merito non avrebbe considerato che nel racconto reso il dichiarante aveva riferito che l’ultima sua residenza era in (OMISSIS), zona ritenuta pericolosa per la presenza del gruppo terroristico di (OMISSIS).

L’appellante aveva censurato la decisione di primo grado là dove essa erroneamente aveva ritenuto che il richiedente provenisse dall’Edo State, zona stimata come non pericolosa, e non dal Borno State che veniva ritenuta, invece, nella stessa motivazione di primo grado, come pericolosa o soggetta ad istruzioni di “non rimpatrio”, carattere che sarebbe stato confermato dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado e che avrebbe legittimato la parte alla protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile perchè generico e non autosufficiente.

Il trasferimento a Maiduguri, e per esso della stessa residenza del richiedente con conseguente individuazione del Paese di rimpatrio, non viene dedotto come fatto controverso in giudizio e quindi come fatto che, mancato nella valutazione del giudice di appello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo carattere decisivo avrebbe, ove apprezzato, orientato la decisione impugnata nel senso dell’accoglimento della richiesta di protezione sussidiaria.

In tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell’art. 366-bis c.p.c., introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c., (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale) (Cass. 13/12/2017 n. 29883).

Il motivo sul punto ha, invero e piuttosto, carattere illustrativo, mancando per i segnalati principi di specificità neppure indicando a quale forme di protezione sussidiaria il richiedente avrebbe avuto accesso.

La motivazione del giudice di primo grado, che si vorrebbe capace di dare contenuto al motivo di appello, là dove esclude la pericolosità dell’Edo State e ritiene invece quella del Borno State, vale invero quale mero passaggio argomentativo che in nulla sostiene la tempestività della deduzione e la sua appartenenza al dibattito processuale quale fatto controverso.

Per costante indirizzo di questa Corte di legittimità, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 21/11/2017 n. 27568; Cass. 21/06/2018 n. 16347).

5. Il ricorso è, in via conclusiva, inammissibile.

Nulla sulle spese nella natura impropria dell’intervenuta costituzione della parte intimata per i sopra riportati contenuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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