Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6922 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6922 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA
sul ricorso 28373-2009 proposto da:

CASSA RURALE DI ROVERETO BCC. S.C.AR.L.
00106190226), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato GUIDO
POTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli
2016
393

avvocati NADIA ZORZI, FRANCESCO GALGANO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

RIGO MASSIMO (c.f. RGIMSM53M12H612H), elettivamente

Data pubblicazione: 08/04/2016

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso
l’avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, rappresentato
e difeso dagli avvocati SERGIO CESARE CEREDA, MARCO
RADICE ( qíuld piuuula a marifiC dt1 COntrericuluol
– controricorrente –

di TRENTO, depositata il 20/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/02/2016 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito,

per la ricorrente, l’Avvocato GUIDO MARIA

POTTINO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controriccrrente, l’Avvocato GIAN LUCA
MARUCCHI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità dei

motivi

secondo, settimo e

decimo; inammissibilità dei motivi quarto e quinto,
limitatamente alla denuncia del vizio di motivazione,

avverso la sentenza n. 267/2008 della CORTE D’APPELLO

accoglimento per guanto di ragione del resto.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13 luglio 2004 ex art. 19, D. Lgs. 17 gennaio
2003 n.5, il sig. Massimo Rigo conveniva dinanzi il Tribunale di
Rovereto la Cassa Rurale di Rovereto s.c. a r. I. per l’accertamento,

cod. civ. e 23 T.u.f., dell’operazione di acquisto di obbligazioni

“Argentina”, effettuata in data 28 febbraio 2001; o, in subordine,
dell’inadempimento all’obbligo di garanzia successivamente assunto
dalla Banca: in entrambi i casi, con la conseguente condanna alla
restituzione della somma di euro 238.358,97, oltre interessi e spese
legali.
Esponeva che la Cassa Rurale di Rovereto aveva agito in violazione
della disciplina dell’intermediazione finanziaria, operando di sua
iniziativa l’acquisto dei titoli in questione; e, di fronte alle sue
contestazioni, lo aveva convinto della bontà dell’operazione,
inducendolo a sottoscrivere un secondo investimento, dietro
garanzia per iscritto, in calce al fissato bollato, di un ricavo di lire
455.000.000.
Costituitasi ritualmente, la Cassa Rurale di Rovereto contestava in
fatto e in diritto la pretesa garanzia, assumendo che tutti i titoli
erano stati acquistati su indicazione del cliente, al fine di esserle
concessi in pegno, a garanzia del debito gravante su una società
partecipata e controllata dallo stesso sig. Rigo.
Con sentenza non definitiva del 23 marzo 2006 il Tribunale di
Rovereto rigettava la domanda principale di nullità e, in
accoglimento della subordinata, condannava la Cassa Rurale di

in via principale, della nullità, per violazione degli artt. 1325 e 1418

Rovereto a pagare la differenza tra il prezzo di euro 234.947,88 ed
il valore attuale di mercato delle obbligazioni “Argentina”, oltre gli
interessi legali.
Nel prosieguo istruttorio, dopo che la Banca aveva espresso riserva
di appello ex art. 340 c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica

Con sentenza definitiva 11 gennaio 2007, il Tribunale di Rovereto
condannava la Cassa Rurale di Rovereto al pagamento della somma
di euro 97.151,38, oltre gli interessi legali e la rifusione di metà
delle spese di lite, compensata la residua frazione.
In parziale accoglimento del gravame proposto dalla Banca avverso
entrambe le sentenze, la Corte d’Appello di Trento, con sentenza 20
novembre 2008, riduceva la somma dovuta in euro 77.293,17, con
condanna del Rigo alla restituzione dell’ammontare eccedente,
ricevuto in esecuzione della pronuncia di primo grado, e della Banca
alla rifusione dei tre quarti delle spese di giudizio, compensata la
residua frazione.
Motivava
-che la Cassa Rurale di Rovereto, tramite un proprio funzionario,
aveva assunto la chiara obbligazione autonoma di garanzia che, alla
data vendita dei titoli, il cliente avrebbe ricavato la somma di
denaro indicata in calce al secondo ordine documentale di acquisto
di obbligazioni argentine,
-che l’espressione sintetica ivi riportata

“garantito dalla Banca

vendendo il titolo lire 455 milioni incasso più interessi vari”, non

contabile, al fine di stabilire il valore attuale delle obbligazioni.

poteva essere interpretata come mero appunto, né come
fideiussione del debito dello Stato argentino- come sostenuto
dall’appellante- bensì come garanzia autonoma, ricollegata
esclusivamente all’intermediazione: con la conseguenza che la
successiva adesione del Rigo alla proposta del governo argentino di

-che a tale conclusione conducevano non solo il dato letterale, ma
anche il comportamento delle parti, tenuto conto che i titoli in
questione erano destinati a pegno per l’esposizione debitoria di una
società partecipata dal Rigo: onde, era interesse della stessa Banca
patrocinarne l’acquisto, visto l’alto rendimento promesso;
-che il funzionario che aveva sottoscritto la dicitura, aveva poteri di
procuratore, sia pure fino all’ammontare di 30 milioni di lire, per
operazioni di apertura di credito: e dunque poteva legittimamente
impegnare la Banca.
Avverso la sentenza, non notificata, la Cassa Rurale di Rovereto
proponeva ricorso per Cassazione, articolato in dieci motivi, e
notificato il 23 dicembre 2009.
Deducevano
1. la violazione degli artt. 1936, 1937 c.c., per mancanza di volontà
di voler concludere un contratto autonomo di garanzia;
2. l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa la qualificazione
della suddetta dicitura quale contratto autonomo di garanzia; in
particolare, l’assenza di elementi oggettivi ed inequivoci dai quali

novazione dei titoli non ne determinava l’estinzione;

desumere che l’asserita garanzia operasse autonomamente rispetto
alla sorte dei titoli;
3. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, e
1363 c.c., per aver dedotto la pretesa volontà delle parti dal
significato letterale di una parola;
4.

la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e

l’insufficiente motivazione in relazione ai criteri di ermeneutica
contrattuale adottati;
5. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 1 comma 2, e
1366

c.c.,

nonché

l’insufficiente

motivazione

in

ordine

all’interpretazione contrattuale;
6. la violazione dell’art. 2702 c.c., sull’inopponibilità alla Banca del
preteso contratto perché non sottoscritto in calce da un funzionario
della Banca legittimato a rilasciare garanzie;
7.

l’insufficiente motivazione con riferimento alla questione del

precedente motivo;
8. la falsa applicazione degli artt. 2209 e 2210 c.c., in relazione alla
legittimazione del dipendente della Banca a concludere l’asserito
contratto autonomo di garanzia;
9. la violazione del combinato disposto degli artt. 1322, comma 2,
1325, n.2, 1418, 1421 c.c.;
10.

l’insufficiente motivazione circa la mancata estinzione

dell’asserita garanzia per effetto della novazione dei titoli.

,

Il sig. Rigo resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato con
memoria.
All’udienza del 22 febbraio 2016 il Procuratore Generale e i difensori
precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi cinque motivi (due distinte censure sono riportate sotto
il N. 4), da valutare congiuntamente per affinità di contenuto, la
ricorrente deduce l’inesistenza dell’asserito contratto di garanzia, in
assenza di un’espressa manifestazione di volontà da parte della
stessa, e la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme
interpretazione del documento posto alla base della decisione, volta
ad un riesame nel merito che non può trovare ingresso in questa
sede.
La Corte territoriale ha esaminato il dato testuale, attribuendo
valore decisivo all’uso del verbo “garantire”: da cui ha desunto che
non fosse viziato da illogicità l’accertamento della volontà della
Banca di obbligarsi a corrispondere la somma indicata in calce al
fissato bollato, pari al valore nominale dei titoli acquistati, alla loro
scadenza. Non vi sono violazioni dei canoni ermeneutici nella
statuizione suddetta, che rientra, per contro, nell’apprezzamento
del giudice di merito, ai fini della ricostruzione del significato dello
scritto.

riportate.

Il sesto motivo, che denunzia la violazione dell’art. 2702 c.c.,
appare inammissibile, perché volto ancora una volta ad una
difforme interpretazione del dato documentale preso in esame in
sentenza. La circostanza che la sottoscrizione del funzionario fosse
apposta a margine, e non in calce al documento, appare

spazio per la redazione dello scritto aggiuntivo; e tale
argomentazione resiste alle notazioni critiche della ricorrente,
tendenti ad elevare a principio assoluto quella che è evenienza
normale in tema di scritture private.
Il settimo e ottavo motivo, da valutare congiuntamente per affinità
di contenuto, sulla legittimazione del dipendente della Banca a
stipulare l’asserito contratto autonomo di garanzia, è infondato.
La Corte territoriale ha ricollegato il potere del dipendente, autore
della garanzia, di rappresentare la Banca, alla sua attribuzione della
potestà di stipulare contratti di intermediazione di valori mobiliari,
sia pur entro un tetto prestabilito. La clausola di garanzia, data la
sua natura accessoria, non poteva quindi considerarsi avulsa da
tale potere di rappresentanza, accertato in sentenza con
motivazione immune da vizi logici.
Il nono motivo è infondato.
La qualificazione di contratto autonomo di garanzia non esclude
certo la sua meritevolezza, né tanto meno la sua assenza di causa.
L’esclusione della natura fideiussoria dell’obbligazione appare
sostenuta solo per escluderne l’accessorietà all’obbligazione
principale dello Stato emittente: e ciò, con preciso riferimento alle

adeguatamente giustificata in sede motiva, con la mancanza di

vicende novative ed estintive legate alla successiva Offerta Pubblica
di Scambio, di cui si dirà infra. Ne consegue che la causa di
garanzia appare sussistente e valida, valendo ad assicurare il
rimborso integrale della somma all’esito di un’operazione che
appariva anche nell’interesse della Banca.

per effetto dell’adesione del sig. Rigo all’Offerta Pubblica di Scambio
dell’Argentina di novazione dei titoli, in quanto garanzia prestata in
relazione all’adempimento obbligazionario e, come tale,
indissolubilmente legata alla sorte dell’obbligazione principale, ai
sensi del principio di accessorietà sancito dagli artt. 1939 e 1945

Quest’ultimo motivo è da accogliere.
Anche se si tratti di contratto autonomo di garanzia e non di
fideiussione- come espressamente statuito in sentenza- resta che in
esso l’astrazione della causa è solo relativa; e si risolve
nell’impossibilità di opporre al creditore eccezioni relative al debito
principale che non siano liquide (exceptio doli): ferma restando la
possibilità di ripetere il pagamento eseguito, all’esito
dell’accertamento dell’inesistenza originaria, o sopravvenuta,
dell’obbligazione principale garantita (solve et repete).
Nella specie, non è contestato che il sig. Rigo avesse aderito
all’Offerta Pubblica di Scambio del governo argentino di novazione
dei titoli: ciò che integra la prova liquida della corrispondente
estinzione parziale dell’obbligazione di garanzia (in difetto di prova

Con il decimo motivo si deduce l’estinzione dell’asserita garanzia,

della natura transattiva ed integralmente novativa dell’accordo con
Io Stato argentino, ex art. 1976 c.c.).
Ne consegue che deve essere computato in detrazione il ricavato
della predetta operazione, ingiustamente negata dalla Corte
territoriale in ragione di una supposta astrazione sostanziale

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, in relazione alla
censura accolta, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, in diversa
composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di
legittimità.

P.Q. M.
– Accoglie il decimo motivo e rigetta i residui;
– cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta,
con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione,
anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
Roma, 22 febbraio 2016.

assoluta della garanzia rilasciata dalla Banca.

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