Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6921 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24006/2008 proposto da:

ALPLAST SPA, in persona dell’Amministratore delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo

studio dell’avvocato CONTALDI Gianluca, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FOGLIOTTI MARIO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati CORETTI

Antonietta, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ITALO PIERDOMINICI, giusta

procura speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 467/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

22/04/08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 16 giugno 2008, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della s.p.a. Alplast avverso il verbale di accertamento INPS del 27 agosto 2003 circa il credito contributivo per l’Istituto, derivante dall’impiego presso la sede di quella società di lavoratori in forza alla s.r.l. Effeci, lavoratori operanti insieme ai dipendenti della prima società e sotto la direzione dei capi turni di questa.

Nel disattendere l’impugnazione della s.p.a. Alplast, il giudice del gravame ha rilevato come dette circostanze non erano state contestate dall’appellante, e che l’assunto di questa circa lo svolgimento da parte dei dipendenti dell’altra società di un’attività lavorativa, in piena autonomia, diretta all’acquisizione di servizi aggiuntivi alla produzione (controllo, selezione del prodotto e sua movimentazione), del tutto lecita in base alla definizione di appalto contenuta nel D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, era ininfluente, posta l’inapplicabilità di tale normativa, in quanto successiva ai fatti accertati nel verbale, e considerato che secondo il contratto stipulato fra le due società il compenso era stabilito in base alle ore lavorate e non al risultato prodotto.

Per la cassazione di questa sentenza la s.p.a. Alplast ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L’I.N.P.S. ha depositato procura al difensore.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso con il procedimento previsto dall’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata per non avere spiegato le ragioni per le quali aveva rigettato la censura della soc. Alplast circa la mancanza di prova sulle prestazioni lavorative rese da ciascuno dei lavoratori della Effeci indicati nel verbale di accertamento. L’I.N.P.S. nella prova per testimoni richiesta nella memoria di costituzione in primo grado aveva articolato specifici capitoli di prova diretti a dimostrare per ogni dipendente della Effeci i periodi di lavoro prestato e le mansioni svolte, delle quali però non v’era traccia nelle deposizioni assunte.

Il secondo motivo, che presenta la rubrica “Insussistenza nel caso di specie di appalto di mano d’opera, e validità del contratto (OMISSIS)”, assume che in considerazione del settore di attività della società odierna ricorrente e della struttura e organizzazione della società Effeci, nonchè delle premesse del contratto stipulato fra le due società, la volontà delle parti doveva essere individuata non nella fornitura di manodopera, sebbene in quella di fornire servizi aggiuntivi alla committente in ordine alla propria produzione.

Il ricorso non può essere accolto.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è rilevato, quanto al primo motivo, che la statuizione non censurata della sentenza impugnata, circa la mancata confutazione, da parte della appellante Alplast, delle circostanze relative alla determinazione del compenso stabilito nel contratto stipulato per la fornitura dei c.d. servizi aggiuntivi, alle ore lavorate ed alla presenza dei lavoratori in forza alla società Effeci operanti nella sede della Alplast, rende assolutamente superfluo l’accertamento sulle circostanze che sarebbero state dedotte nei capitoli della prova testimoniale articolati dall’I.N.P.S., capitoli i quali, peraltro, non risultano riportati in ricorso, come invece richiede la consolidata giurisprudenza in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Quanto al secondo motivo, che oltre all’inosservanza del medesimo principio, non essendo stato trascritto il contenuto del contratto stipulato fra le due società, la doglianza proposta è diretta ad ottenere una diversa valutazione della volontà delle parti rispetto a quella specificata nella sentenza impugnata, senza che siano specificati i vizi di interpretazione in cui sarebbe incorso il giudice del merito nell’affermare il diverso intento della fornitura di manodopera.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rispetto alla quale la parte privata non ha affatto replicato, per cui il ricorso deve essere rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, poichè l’I.N.P.S., che ha solo depositato procura al difensore, senza che questi sia comparso all’udienza fissata per la camera di consiglio, si è limitato ad un’attività superflua, senza espletare in concreto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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