Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6921 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20231/2015 proposto da:

B.M., e C.A., in proprio e nella qualità di

genitori esercenti la potestà giuridica sul figlio minore

B.V., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUCA VENTALORO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1767/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/02/2015 R.G.N. 803/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1767/2014, accogliendo l’appello proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.M. e da C.A. tesa ad ottenere il pagamento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, in ragione dei danni da complicanze irreversibili seguite alla somministrazione di vaccini (profilassi trivalente MPR) al figlio minore;

a fondamento della sentenza la Corte d’appello, dopo aver disatteso la censura di genericità dell’appello, ha richiamato l’esito della perizia espletata nella fase di gravame la quale aveva negato il nesso di causalità tra la somministrazione dei vaccini e la patologia di cui era affetto il figlio dei ricorrenti;

contro la sentenza B.M. ed C.A. hanno proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi; il Ministero della Salute ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

col primo motivo di ricorso si deduce, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio che si ravvisa nella sommaria motivazione addotta dalla sentenza impugnata in punto di inammissibilità dell’appello ex art. 434 c.p.c., comma 1, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. c bis, conv. in L. n. 134 del 2012, posto che il Ministero appellante si era limitato a richiamare solo genericamente ed in via indeterminata i contenuti, e non ” le parti” della sentenza impugnata;

il motivo è inammissibile in quanto prospetta un vizio di motivazione, anche in termini di motivazione contraddittoria, non più deducibile come precisato da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che non può comunque configurarsi quando si deduce la violazione di una norma procedurale (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1876, Rv. 647132- 01; nello stesso senso, tra le altre, anche Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2009, n. 1701, Rv. 606407-01);

sotto altro profilo, la stessa censura formulata in ricorso viola il principio di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione dal momento che non riproduce l’atto di appello del Ministero, limitandosi a mere estrapolazioni sintetiche che non consentono a questa Corte di giudicare ex actis (Cass. nn. 15936/2018; 5001/2018, 29093/2018; 7513/2018, 2271/2017; 17049/2015);

peraltro, anche volendo prescindere dal riferimento formale, deve osservarsi che nella sostanza, il motivo deduce la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata e dunque la sua nullità che si sarebbe dovuta far valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; tale deduzione è comunque infondata atteso che, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la Corte d’appello ha accertato che l’impugnazione del Ministero individuava con sufficiente puntualità le parti della sentenza di primo grado censurate, la soluzione alternativa offerta al giudice di appello con la medesima impugnazione e le relative motivazioni. Tanto consente di escludere, quindi, qualsiasi violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1;

con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, la violazione dell’art. 348 bis c.p.c., in ragione del fatto che – ad avviso dei ricorrenti- l’appello proposto dal Ministero non aveva all’epoca in cui fu proposto alcuna ragionevole possibilità di essere accolto ed avrebbe dovuto incorrere in pronuncia di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.;

il motivo è inammissibile; lo stesso denuncia un error in procedendo da riportare semmai al n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c., inoltre, come questa Corte di cassazione ha già avuto di affermare (da ultimo vd. Cass. n. 10422 del 2019), qualora il giudice d’appello abbia proceduto alla decisione dell’impugnazione, ritenendo di non ravvisare un’ipotesi riconducibile alla norma ora richiamata e, dunque, di non pronunciare la predetta ordinanza, la decisione di ammissibilità non è più sindacabile. In altri termini, la ritenuta “non inammissibilità”, che dunque abbia comportato la regolare trattazione nel merito dell’appello, non è ulteriormente censurabile, neppure innanzi allo stesso giudice dell’appello: onde, qualora riproposta quale eccezione dalla controparte, essa sarebbe di per sè inammissibile; parimenti, ove sottoposta al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, rende il motivo inammissibile (Cass. 21 marzo 2016, n. 5510);

con il terzo motivo, il ricorso lamenta violazione o falsa applicazione ed errata applicazione di norme di diritto con specifico riguardo agli artt. 115,116,191 e 196 c.p.c., nonchè, cumulativamente, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio che si ravvisa nella scelta di espletare consulenza medico legale affidando l’incarico al Dottor L. che non rivestiva la qualità di immunologgma di medico del lavoro presso l’ASL di Bologna;

il motivo è infondato; costituisce consolidato orientamento di questa Corte di cassazione quello secondo il quale le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e dunque l’affidamento di un incarico ad un consulente, a prescindere dalla sua iscrizione o non iscrizione in alcun albo, in assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta, è valido e non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la natura non cogente delle norme di cui all’art. 61 c.p.c., comma 2 e art. 22 delle relative disposizioni di attuazione (Cass. n. 10801 del 1995; Cass. n. 6050 del 2010; Cass. 19173 del 2015;

va qui riaffermata la natura puramente direttiva delle disposizioni che regolano la nomina del consulente tecnico e la discrezionalità con la quale la stessa viene effettuata dal giudice del merito anche per quanto concerne la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza qualificata del medesimo; pertanto, in una controversia in tema di accertamento del nesso causale tra la somministrazione di un vaccino ed una determinata malattia (disturbo sfera autistica), la nomina a consulente di un esperto di medicina del lavoro, il quale non sia anche specializzato per l’accertamento e la valutazione delle infermità denunciate dai ricorrenti in primo grado, non è sindacabile in sede di legittimità (in tal senso quanto a specifiche malattie in materia previdenziale ed assistenziale vd. Cass. nn. 2004 del 1984, 1947 del 1992);

il quarto motivo denuncia, ai sensi, cumulativamente, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), la violazione degli artt. 115,116,191,196 c.p.c., in ragione del fatto che la Corte d’appello non avrebbe dovuto procedere a rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio in quanto il Ministero della Salute non aveva partecipato alle operazioni peritali in primo grado con ciò, ad avviso dei ricorrenti, rinunciando a difendersi sulle questioni mediche e scientifiche; la sentenza impugnata, inoltre, nulla aveva motivato a tal proposito;

il motivo è inammissibile; esso cumula, senza in alcun modo distinguere i due tipi di vizio dedotti e le circostanze che tali vizi supportano, la censura relativa alla violazione delle regole di apprezzamento dei fatti dedotti in causa (artt. 115 e 116 c.p.c.), quelle relative all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio (artt. 191-196 c.p.c., di cui si è già evidenziata la natura non cogente) ed il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, che già sul piano logico – ed a prescindere dalla non deducibilità della seconda ipotesi di cui si è detto – non appare di per sè configurabile, non potendo essere contraddittoria una motivazione che non esiste;

si è più volte affermato che la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi;

l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018; Cass. 19443 del 2011);

con il quinto motivo di ricorso, viene dedotta la omessa e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia per omesso esame di fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la sentenza accordato preferenza alla consulenza tecnica d’ufficio nonostante i rilievi critici svolti in ordine alle sue conclusioni, omettendo del tutto di pronunciarsi su di essi, non valutando altresì la documentazione sanitaria offerta alla stessa Corte con le osservazioni autorizzate alla CTU, che i ricorrenti riportano, ed omettendo qualsiasi motivazione al riguardo;

anche tale motivo va considerato inammissibile; esso, in primo luogo, implica un generale riesame del merito della causa; si richiede infatti una nuova valutazione delle medesime circostanze fattuali già esaminate dal giudice di merito (Cass. S.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054) e, per di più, il motivo non appare dedotto secondo la schema dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale nella formulazione attuale, vigente ratione temporis, richiede di censurare l’omessa considerazione di un fatto decisivo e non più di “punti decisivi della controversia”; inoltre, va osservato che, come risulta dalla sentenza impugnata, la motivazione della sentenza nel richiamare le conclusioni peritali risulta corredata da ampia motivazione, dal richiamo alla letteratura scientifica in merito alla discussa possibilità che l’autismo insorga dopo vaccini che non abbiano provocato eventi acuti post vaccinali; nonchè dalla considerazione del particolare caso concreto che, secondo i giudici d’appello, portava a considerare un mero dato di coincidenza temporale, neutro dal punto di vista causale, il fatto che i primi sintomi dell’autismo fossero insorti dopo le vaccinazioni; mentre non poteva considerarsi decisivo neppure il fatto che per il periodo precedente gli ultimi vaccini, il minore non avesse presentato segni riferibili ad una iniziale forma di disturbi del comportamento, spesso anche di difficile interpretazione, in quanto già alla visita del primo (OMISSIS) era stato posto un possibile dubbio sullo sviluppo psicomotorio del bambino, dubbio non riferito sino alla segnalazione in cartella clinica dell’Istituto (OMISSIS) del disturbo dello spettro autistico all’età di tre anni;

la sentenza impugnata risulta immune dalle censure che sono state sollevate nel motivo di ricorso il quale contiene un’inammissibile critica del convincimento del giudice che si traduce in un mero dissenso diagnostico (v. ex plurimis Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124, Cass. 19/05/2017 n. 12722);

in conclusione, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, spese forfetarie al 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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