Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6921 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6921 Anno 2016
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 08/04/2016

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

L’ALCO s.p.a., in persona del 1.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Mariacarla Giorgetti e
dall’avv. Antonio Briguglio, elett. doni presso lo studio di questi, in Roma, via
Michele Mercati n.51, come da procura a margine dell’atto
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estensore c ‘as. m. ferro

-ricorrente—
Contro

Fallimento Progemi s.r.1., in persona del curatore falli p.t., rappr. e dif. dagli avv.
Cesare Alberti e Massimo De Bonis, elett. dom. presso e nello studio del secondo in
Roma, viale Mazzini n. 88, come da procura in calce all’atto

Fallimento Acme s.r.1., in persona del curatore speciale nominato ex art.78
cod.proc.civ. per il curatore fallimentare p.t.
-intimatoper la cassazione della sentenza Trib. Brescia 30.3.2010, n. 3, RG 21624/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 18 febbraio 2016
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi gli avvocati
controricorrente;

M.C.Giorgetti per il ricorrente e

M.De Bonis per il

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha
concluso per raccoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il
quarto.

Il PROCESSO
L’ALCO s.p.a., impugna il decreto Trib. Brescia 30.3.2010, con cui veniva respinta la
sua impugnazione avverso l’ammissione del credito di Progemi s.r.l. (società a sua
volta dichiarata fallita) allo stato passivo nel fallimento Acme s.r.l. e quanto ad curo
2.663.985,97.
Ritenne il tribunale che l’addotta rinuncia di Progemi s.r.1., quando era in bonis, al
proprio credito e quale invocata da L’Alco s.p.a., era inefficace, come eccepito dalla
curatela del fallimento di Progemi s.r.1., trattandosi di atto a titolo gratuito posto in
essere dalla fallita Progemi s.r.l. nel biennio anteriore al suo fallimento e senza alcun
corrispettivo. Aggiunse il decreto che era irrilevante il pur pacifico rapporto di
controllo societario tra la controllante insinuata ed ammessa, nonostante la rinuncia e
la controllata fallita Acme s.r.1., beneficiaria della rinuncia, potendo poi la citata
inefficacia ex art.64 1.f. essere rilevata anche ex officio e al di fuori di una pronuncia
specifica.
Il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso Progemi s.r.1., il
fallimento creditore insinuato ed ammesso. Il ricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

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estensore

m.ferro

– controricorrente-

1. Va in primo luogo respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per come
avanzata dal fallimento Progemi s.r.1., non avendo il controricorrente illustrato in
modo autosufficiente – mediante ripresa almeno per punti essenziali dell’atto di
opposizione di L’Alco s.p.a. – ove tale atto fosse stato illegittimamente modificato
nella causa petendi, mutando la censura di inesistenza del credito per avvenuta sua
rinuncia in non gratuità della rinuncia stessa, dovendosi peraltro considerare che
competeva al curatore del fallimento Progemi s.r.1., come invero accaduto, avanzare
l’inefficacia della rinuncia al credito ai sensi dell’art.64 1.f., dunque prospettandone la
gratuità, cui ben poteva corrispondere una diversa e conseguente difesa della parte
impugnante l’ammissione del credito. I limiti del controricorso non permettono un
diverso esame dell’eccezione.
2. Il secondo ed il teqo motivo, da esaminare prioritariamente e in via congiunta per
l’incidenza complessiva sulla motivazione condotta dal giudice di merito e qui
avversata, colgono nel segno, con assorbimento dei restanti, laddove contestano al
tribunale bresciano di non avere dato conto del rapporto fra la relazione societaria di
controllo fra Progemi s.r.l. e Acme s.r.l. e di aver apoditticamente considerato assolta
la prova, cadente sul curatore del credito ammesso, del difetto di ogni vantaggio di
Progemi s.r.l. conseguito dalla rinuncia. Invero nella decisione impugnata non si dà il
benché minimo quadro giustificativo circa le ragioni per cui la controllante (totalitaria)
Progemi s.r.l. non avrebbe ritratto alcun beneficio economico, nemmeno indiretto,
dalla rinuncia al credito verso la controllata, dunque evitando la decisione di
confrontarsi con la stessa nozione di gratuità ricostruibile, alla stregua dei parametri di
cui all’art.64 1.f., secondo l’individuazione della causa concreta e non astratta dell’atto
(Cass. 22518/2011, Cass. s.u. 6538/2010). Così, non viene spiegato se la eliminazione
della ingente posta di credito abbia realizzato l’interesse, ben perseguibile nelle
relazioni infragruppo, di apportare un sostegno straordinario e tempestivo ad altra
società, al fine di favorirne, con la patrimonializzazione, una ripresa di equilibrio e la
conseguente migliore operatività nei rapporti con i terzi, specie i fornitors i finanza,
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estensore e

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell’art.64 1.f.
ove il decreto ha ritenuto la valutazione della gratuità dell’atto alla stregua di un
criterio meramente oggettivo, sulla base della causa e senza riguardo ai motivi, e non
invece conferendo rilievo alla causa concreta, inerente all’attribuzione patrimoniale
operata dall’autore.
Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione laddove il decreto non ha
fornito alcuna giustificazione all’affermazione di irrilevanza del rapporto di controllo
di Progemi s.r.l. sul capitale di Acme s.r.l.
Con il terzo motivo il ricorrente enuncia altro vizio di motivazione avendo il decreto
erroneamente omesso di giustificare in modo adeguato come il curatore di Progerni
s.r.l. abbia assolto all’onere della prova circa la gratuità della rinuncia al credito.
Con il quarto motivo, formulato in via condizionata, viene dedotta l’erroneità del
decreto per violazione dell’art.91 cod.proc.civ., per la parte in cui, in eccesso rispetto
all’attività giudiziale svolta, il fallimento Progemi s.r.l. si è visto liquidare le spese
giudiziali del grado di merito.

-

Il ricorso va dunque accolto, quanto al secondo e terzo motivo del ricorso, assorbiti
gli altri, con cassazione e rinvio al tribunale.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso; dichiara assorbiti il primo e
il quarto; cassa e rinvia al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese del presente procedimento.
il Presidente
dott. ,Antonio Didone
/

il consi ere estens9rx
doti. assirno Ferro

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I

01 CANCELLET
—8 APR 2016

assicurando – per la partecipante – la permanenza di un valore economico della
partecipata, né potendo ascriversi alla circostanza del successivo fallimento della
partecipata il valore assoluto di causa di elisione di detto potenziale vantaggio, da
scrutinare piuttosto al momento dell’atto depauperativo. È dunque mancata
un’adeguata istruttoria, come da sollecitazione della domanda di L’Aie° s.p.a., volta a
rimuovere l’ammissione al passivo del credito, su un diverso interesse, facente capo al
gruppo e condiviso dalla rinunciante, soddisfatto con il compimento della rinuncia al
credito (Cass. 23089/2013). Il tribunale ha altresì omesso, ai fini della qualificazione
operata dal già insinuante fallimento Progemi s.r.I ex art. 64 1.f., e dunque per accertare
se la rinuncia prestata dalla società di controllo in favore della società controllata
configurasse un atto a titolo gratuito o oneroso, una verificazione circa gli effetti
dell’operazione: cioè se essa avesse comportato per la società controllante un
depauperamento effettivo, avendo riguardo — come indicato in altro precedente in
tema di questa Corte alla complessiva situnione che a quella società fa capo nell’ambito del
gruppo, poiché l’eventuale pregiudizio economico derivato alla controllante (nella specie) può
trovare contropartita in un altro rapporto e, quindi, l’atto presentarsi come preordinato ai
soddisfacimento di un ben preciso interesse economico – sia pure mediato e indiretto – della … stessa
(Cass. 17200/2012). Si tratta di attività di accertamento che, invero, va espletata non
solo, come emerso negli arresti citati, in caso di sovraqualificazione di un atto ai sensi
dell’art.64 li, quindi gratuito, per via della sua portata sostanziale, ma anche quando si
riscontri, all’invero, una prospettazione di non gratuità di contro alla sua veste
formale, strumentalmente ad un diverso apprezzamento del suo effetto giuridico,
oggetto di contestazione, in questo caso la reviviscenza del credito all’apparenza
rinunciato.

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