Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6920 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23736/2008 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

DE FELICE Raffaele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati PULLI

Clementina, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6683/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

27/09/07, depositata il 18/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 18 ottobre 2007, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto la domanda proposta nei confronti dell’I.N.P.S. da M.A., la quale aveva richiesto l’assegno d’invalidità civile, essendo invalida in misura superiore al settantaquattro per cento.

La Corte Territoriale ha riconosciuto il diritto dell’appellante alla indicata prestazione, delimitandone la corresponsione dal 16 febbraio 2001 al 31 dicembre 2004, cioè da quando la M. aveva presentato domanda di iscrizione nelle liste di collocamento speciale, e sino alla data finale del periodo per il quale era stato ritenuto dimostrato il requisito reddituale in base al certificato rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate; per il periodo successivo al 2004, ad avviso del giudice del merito, la richiedente non aveva offerto prova del reddito, alcuna valenza probatoria avendo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotto nel corso del giudizio.

Avverso questa sentenza M.A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso con il procedimento previsto dall’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 166, 329, 342, 414 e 416 cod. proc. civ., L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e segg. (primo motivo), violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e segg., degli artt. 116, 414 e 416 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione (secondo motivo), violazione e falsa applicazione della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3 e del D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, nonchè della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e segg. (terzo motivo).

Si critica la sentenza impugnata con riferimento alla limitazione del riconoscimento del diritto all’assegno sino al 31 dicembre 2004, in quanto per la mancata contestazione da parte dell’Istituto della sussistenza del requisito reddituale non era necessaria alcuna prova;

inoltre il certificato dell’Amministrazione finanziaria è stato valutato in maniera inadeguata, dovendo raffermata insussistenza di redditi attestata sino al 2004 essere messa in relazione con gli altri atti di causa, tra cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da considerare quale “riscontro almeno implicito se non diretto della mancanza di reddito da parte della M. anche per gli anni 2005 e 2006”. Infine, prevedendo il regolamento di cui al citato D.M. l’obbligo per i titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell’interno, di presentare alla competente Prefettura, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la situazione reddituale riferita all’anno precedente, secondo lo schema di dichiarazione di responsabilità allegato al medesimo regolamento, si deve ritenere che debba farsi riferimento in via esclusiva, anno per anno, al reddito percepito dall’interessato nell’anno precedente ed in rapporto al limite di reddito per l’anno di riferimento della prestazione: erroneamente perciò la Corte territoriale non aveva considerato la dichiarazione allegata dalla M., negandole l’assegno per l’anno 2005.

Innanzitutto devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Istituto.

Quanto a quelle concernenti la formulazione del quesito di diritto, si deve osservare che la ricorrente non ha qui proposto quesiti multipli, essendo invece enunciati distinti quesiti per ciascuno dei tre motivi proposti, e che la più recente giurisprudenza ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. sez. unite 31 marzo 2009 n. 7770), come appunto qui si verifica nel secondo motivo, quello contraddistinto con la lettera B. Riguardo all’omessa indicazione delle affermazioni in diritto in contrasto con talune delle norme denunciate, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostiene l’Istituto, in ciascuno dei motivi proposti sono svolte argomentazioni da cui si desumono ben chiaramente quali principi di diritto asseritamente violati.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è rilevato:

“Senza dubbio, come ha osservato il giudice del merito, in tema di assegno d’invalidità il requisito reddituale costituisce un elemento costitutivo della prestazione, la cui mancanza è deducibile anche in appello e rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado, ma tale principio, secondo quanto avverte la sentenza richiamata dalla Corte territoriale, deve essere raccordato con le preclusioni operanti nel processo del lavoro e previdenziale: infatti, in caso di mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente i fatti stessi, che siano stati allegati dal ricorrente, diventano incontroversi e, conseguentemente, non possono essere contestati nell’ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento (v. sulla scia di Cass. sez. unite 23 gennaio 2002 n. 761, fra le numerose altre, Cass. 21 ottobre 2003 n. 15746. Cass. 13 giugno 2005 n. 12636)”.

“Nella specie, a fronte della deduzione svolta dall’assistibile nel ricorso introduttivo del giudizio, di trovarsi nelle condizioni reddituali richieste dalla legge per l’ottenimento della prestazione, essendo sprovvista di qualsiasi reddito dal 1999 a tutt’oggi non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa ed essendo restata da tale epoca comunque inoccupata, l’Istituto, secondo quanto riferisce la sentenza impugnata senza che sul punto sia stata sollevata alcuna censura, aveva eccepito soltanto il proprio difetto di legittimazione passiva, di modo che la parte privata per il principio di non contestazione non era tenuta a fornire la relativa prova”.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rispetto alla quale l’I.N.P.S. non ha affatto replicato.

Si deve perciò accogliere il primo motivo, restando assorbiti gli altri due.

E cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la causa può essere decisa nel merito, escludendo la delimitazione temporale del diritto all’assegno d’invalidità riconosciuto alla M..

Le spese del presente giudizio e delle precedenti fasi di merito, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e di esse deve disporsi la distrazione in favore del difensore, che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, esclude il termine finale a cui è stato limitato il diritto all’assegno d’invalidità riconosciuto alla ricorrente; condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese dei giudizi di merito, liquidate in complessivi Euro 1.120,00 (Euro 20,00 per esborsi, Euro 400,00 per diritti e Euro 700,00 per onorari) per il primo grado, in Euro 1.370,00 (Euro 20,00 per esborsi, Euro 550,00 per diritti e Euro 800,00 per onorari) per il secondo grado, oltre alle spese della consulenza tecnica di ufficio nella misura determinata nella sentenza impugnata, e per il presente giudizio in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, e oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. per ciascuno dei tre giudizi, con attribuzione dei suddetti importi all’avv. Raffaele De Felice, per dichiarata anticipazione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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