Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6920 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6920 Anno 2016
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 10220 – 2010 proposto da:

SERAFINO NICOLA
ANNA EUSTACHIA

(c.f.

SRFNCI60P18F693P), DONNIACUO

(c.f. DNNNST61S64F694J), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO COPPI 29, presso
l’avvocato MARIA RITA PUGLIESI, rappresentati e difesi
dall’avvocato
2016

FILIPPO PUGLIESI,

giusta procura a

margine del ricorso;
– ricorrenti –

358

contro
CURATELA DEL FALLIMENTO BOVE LUIGI;
– intimata –

Data pubblicazione: 08/04/2016

avverso la sentenza n. 891/2009 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 09/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 1]/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Serafino Nicola e Donniacuo Anna Eustachia hanno
proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi contro la sentenza della Corte di appello di Salerno con la
quale è stato rigettato il loro appello contro la sentenza

del tribunale che ha accolto la domanda del curatore del
fallimento di Bove Luigi di scioglimento ai sensi dell’art.
72 1. fall. dal contratto di preliminare di vendita di un
immobile stipulato il 25.5.1985 tra i ricorrenti
promissari acquirenti – e il Bave – promittente venditore successivamente dichiarato fallito.
Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha ritenuto
inopponibile al fallimento la sentenza del Tribunale di
Avellino in data 20.1.2000 che aveva accolto la domanda

regolarmente trascritta – di esecuzione del preliminare di
vendita ai sensi dell’art. 2932 c.c. proposta dai

promissari acquirenti

nei confronti del promittente

venditore, rimasto contumace e il cui fallimento era stato
dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, nel quale
era comparso il curatore fallimentare – al quale pure era
stata notificata la domanda – chiedendo un rinvio per
consentire la sua costituzione, poi non avvenuta.
La Corte di appello, poi, ha ritenuto irrilevante la
trascrizione della domanda e, inoltre, ha ritenuto che con
la lettera del 6.4.1994 il curatore non aveva manifestato
la volontà di dare esecuzione al contratto, sì che era

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ammissibile lo scioglimento dal contratto ai sensi
dell’art. 72 1. fall.
Nel

presente

giudizio

di

legittimità

il

curatore

fallimentare non ha svolto difese.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. i ricorrenti hanno

depositato memoria.
2.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano
violazione di norme di diritto lamentando che non sia stata
ritenuta opponibile la sentenza di trasferimento della
proprietà nonostante l’avvenuta trascrizione della domanda
e della sentenza. Invocano la pronuncia delle Sezioni unite

n. 12505 del 2004.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di
norme di diritto lamentando che non sia stata ritenuta
ostativa dello scioglimento ex art. 72 1. fall. la
comunicazione del 6.4.1994 con la quale il curatore aveva
manifestato l’intenzione di dare esecuzione al contratto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e
falsa applicazione dell’art. 43 l. fall. lamentando che sia
stata ritenuta inopponibile al curatore la sentenza
pronunciata di accoglimento della loro azione ai sensi
dell’art. 2932 c.c, nonostante gli fosse stata notificata
la domanda.
3.- Osserva la Corte che il primo e il terzo motivo quest’ultimo da esaminare in via preliminare – sono fondati

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e il loro accoglimento comporta l’assorbimento delle
rimanenti censure.
Risulta, testualmente, dalla sentenza impugnata, quanto al
giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Avellino e
concluso con sentenza di accoglimento della domanda ai

sensi dell’art. 2932 c.c., quanto segue: «dinanzi a quel
giudice gli odierni appellanti avevano dichiarato, sia pur
informalmente, l’avvenuto fallimento, ed era stata anche
loro cura comunque notificare la domanda al curatore
fallimentare, tanto che nel verbale si legge di una istanza
di rinvio nel giudizio anche da parte di un asserito
delegato di esso curatore, benché non formalmente
costituto, ma la dichiarazione formale ex 300 c.p.c. non è
mai stata effettuata da alcuno, il convenuto Beve Luigi era
contumace, il fallimento non si è mai costituito, cosicché
correttamente il giudice ha pronunciato sulla domanda ex
art. 2932 c.c., con sentenza passata in giudicato che però
non è opponibile al fallimento e le cui statuizioni
potranno essere valide allorché il fallito ritornasse in
bonis e nei suoi confronti soltanto».
Appare evidente che la sentenza impugnata sia contraria al
principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità
secondo la quale quando la perdita della capacità della
parte avviene dopo la sua costituzione ovvero dopo la
dichiarazione della sua contumacia è possibile riassumere
il processo prima che si verifichi la sua interruzione,
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ossia anche prima che l’evento della perdita della capacità
della parte sia stato dichiarato o notificato alle altre
parti dal procuratore ovvero, se questo riguarda la parte
contumace, sia notificato o certificato dall’ufficiale
giudiziario nella relazione di uno dei provvedimenti di cui

2295/1969D

SJC et-5.5

all’art. 292 cod. proc. civ. (Sez. 1, Sentenza n.
,OrYtk..1

Pertanto, la spontanea riassunzione del giudizio, anche
prima della dichiarazione della sua interruzione, ha
determinato la prosecuzione di esso nei confronti del
curatore e, risultando dalla stessa sentenza impugnata che
la domanda e la sentenza sono state regolarmente
trascritte, diviene applicabile il principio affermato
recentemente dalle Sezioni unite secondo il quale il
curatore fallimentare del promittente venditore di un
immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai
sensi dell’art. 72 1.fall. con effetto verso il promissario
acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento
la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata
accolta con sentenza trascritta, in guanto, a norma
dell’art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza
di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di
fallimento nel registro delle imprese (Sez. un., n.
18131/2015).
Talché, in accoglimento del primo e del terzo motivo del

ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non
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sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto,
la Corte può decidere la causa nel merito rigettando la
domanda di scioglimento proposta dal curatore.
Il recente intervento delle Sezioni unite giustifica

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso,
assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda compensando tra le
parti le spese processuali dei gradi di merito e del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
febbraio 2016

l’integrale compensazione delle spese processuali.

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