Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 692 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 13/01/2011), n.692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Parioli n. 43, presso l’avv. D’Ayala Valva Francesco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Cicognani Antonio giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 168/44/05, depositata l’8 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

settembre 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Francesco D’Ayala Valva per la ricorrente;

udito l’Avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per i

controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Zeno Immacolata, la quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso nei confronti del Ministero e per l’accoglimento del primo e

del secondo motivo del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle

entrate.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.M.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento, emesso nei confronti della contribuente a titolo di IRPEF ed ILOR per l’anno 1997, nella parte in cui era stato recuperato a tassazione, quale reddito d’impresa, l’importo di L. 757.692.762, per cessione di materiale lapideo alla s.p.a. Cave San Bartolo.

In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che il contratto stipulato in data 8 luglio 1995 tra la M., proprietaria di un fondo nel Comune di (OMISSIS), e la predetta società Cave San Bartolo, al di là della qualificazione di “cessione di materiale lapideo e non lapideo estraibile” conferita ad esso dai contraenti, fosse in realtà diretto, in base al contenuto oggettivo delle clausole e alla funzione del negozio, ad istituire un diritto di sfruttamento della cava posseduta dalla M., per ricavarne il detto materiale; con la conseguenza che la contribuente doveva essere ritenuta titolare di reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. b).

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione, la quale spetta esclusivamente all’Agenzia delle entrate, essendo stato il giudizio promosso dalla contribuente nel 2003, cioè in epoca successiva alla data in cui sono divenute operative le Agenzie fiscali (1 gennaio 2001) (Cass., Sez. un., nn. 3116 e 3118 del 2006).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, in considerazione dell’epoca in cui il predetto principio si è consolidato.

2.1. Ancora in via preliminare, va esaminata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

In particolare, si deduce che, con ordinanze nn. 23206, 23368 e 23369 del 2008, questa Corte, nell’ambito di controversie tra la s.p.a.

Cave San Bartolo e l’Agenzia delle entrate aventi ad oggetto avvisi di accertamento derivati dal medesimo contratto stipulato nel luglio 1995 tra la detta società e la M., sopra menzionato, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dall’Agenzia, con conseguente passaggio in giudicato delle relative sentenze di appello, con le quali tale contratto era stato qualificato come vendita di genere del materiale lapideo da estrarre, ai sensi dell’art. 1378 cod. civ., con esclusione della qualità di imprenditore commerciale della venditrice M..

2.2. L’eccezione deve essere disattesa.

In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso che dal principio stabilito dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (Cass., Sez. un., n. 9631 del 1996), il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Ma tali effetti riflessi del giudicato, oltre gli ordinari limiti soggettivi, sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine a quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa (salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2) (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 250 del 1996, 5320 del 2003, 5381 e 11677 del 2005, 7523 del 2007).

Nella specie, la ricorrente è parte di un distinto ed indipendente rapporto obbligatorio con l’amministrazione finanziaria, rispetto a quello intercorrente tra questa e la società Cave San Bartolo, con la conseguenza che il giudicato intervenuto nella controversia tra queste ultime non ha alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio.

3.1. Passando al ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, va innanzitutto osservato che l’unica parte dell’atto contenente censure alla sentenza impugnata è quella di cui al paragrafo 4^, intitolato “Illegittimità e nullità per plurimi motivi e assoluta infondatezza nel merito della sentenza impugnata”, laddove tutta la lunga esposizione precedente si risolve, oltre che nella ricostruzione della fattispecie concreta all’origine della controversia, soprattutto in una serie di critiche ai processi verbali della Guardia di finanza ed al conseguente avviso di rettifica che non possono trovare ingresso in questa sede.

In ordine, poi, al detto paragrafo 4^, va altresì ricordato che i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata devono consistere in specifiche censure, chiare ed esaurienti, relative alle conclusioni tratte dal giudice di merito in relazione alla fattispecie: il ricorrente, cioè, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 16763 del 2002,10420 del 2005, 828 e 15882 del 2007).

Ciò posto, il ricorso, nella parte anzidetta, contiene una serie di doglianze, nei confronti della sentenza impugnata, che si rivelano generiche e prive degli anzidetti caratteri di puntualità e precisione; poichè, però, la ricorrente ha formulato, nella parte finale del ricorso, pur non essendovi tenuta ratione temporis, un quesito di diritto e una sintetica esposizione delle censure motivazionali proposte, il Collegio ritiene di poter esaminare il ricorso alla luce, e nei limiti, di questi ultimi.

3.2. In primo luogo, la ricorrente, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 1, nonchè del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57 e 62 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e segg., deduce che “non è consentito alla commissione tributaria di secondo grado, quale organo giurisdizionale, chiamata a pronunciarsi per la riforma di una sentenza di primo grado, anzichè decidere fra le richieste delle due parti in causa (Agenzia delle entrate e contribuente), intervenire sulla motivazione dell’atto impositivo modificandone i presupposti (con un connesso extra petitum o ultra petitum) oltre alle relative conseguenze, assumendo così indebitamente i compiti e la funzione impositiva spettanti in via esclusiva all’Agenzia delle entrate o comunque all’Organo amministrativo investito dell’accertamento dei tributi”.

In sostanza, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello ha proceduto alla autonoma qualificazione del contratto stipulato dalla stessa con la società Cave San Bartolo, in difformità anche di quella che era la tesi esposta dall’Amministrazione nell’avviso di rettifica.

Il motivo è infondato.

Il principio secondo cui le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è un giudizio d’impugnazione dell’atto, sì che l’ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio la motivazione dell’atto, non esclude, infatti, il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, nè l’esercizio di poteri cognitori d’ufficio, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d’impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità (Cass. nn. 20398 e 22932 del 2005, 21221 del 2006, 1549 del 2007, 6959 del 2008).

3.3. In secondo luogo, viene denunciata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al fatto controverso costituito dalla “esistenza o non esistenza dei presupposti dell’atto impositivo” ed emergente, da un lato, dal contenuto dei processi verbali della Guardia di finanza e del conseguente avviso di rettifica e, dall’altro, dalle deduzioni svolte dalla contribuente e dalla documentazione dalla stessa prodotta in giudizio.

Il motivo è inammissibile, perchè si risolve in sostanza nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie acquisite in atti, difforme da quella compiuta dal giudice d’appello;

richiesta, peraltro, basata su documentazione (atti concernenti la società Cave San Bartolo, sentenza penale di assoluzione della ricorrente) della quale non viene dimostrato, nè comunque emerge, il carattere decisivo, cioè l’idoneità a determinare una pronuncia diversa da quella adottata dal giudice di merito.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le spese.

Rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15200,00, di cui Euro 15000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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