Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6919 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 6919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12770/13 proposto da:

Equipolymeris S.r.l., in persona del suo procuratore M.C.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Denina n. 50/52, presso

lo Studio dell’Avv. Massimo Ianni Ficorilli che, anche

disgiuntamente con l’Avv. Carlo Giovanni Cattaneo, la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/05/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 21 novembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Massimo Ianni Ficorilli, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 126/05/12 depositata il 21 novembre 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione n. 278/36/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto tre riuniti ricorsi promossi da Equipolymers S.r.l. contro avvisi di accertamento IRES IRAP IVA e contestazione e irrogazione sanzioni.

In breve sintesi la CTR – dopo aver statuito che in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, non poteva tenersi conto della documentazione prodotta dalla contribuente “solo in sede d’appello” perchè la stessa era stata inutilmente richiesta dall’Agenzia delle Entrate “in sede amministrativa nè allegata all’atto introduttivo del giudizio di primo grado” – confermava il rigetto di tutti i ricorsi “in quanto la contribuente non aveva fornito alcuna prova del proprio assunto”.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui l’ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo complesso motivo di ricorso – rubricato “Impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza relativa alle violazioni ex art. 85 TUIR per ricavi non dichiarati nel periodo 2004 per Euro 842.570,25 (IRES IRAP) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3 e 4” – la contribuente deduceva la nullità della sentenza per aver la CTR deciso sulla base di un presupposto sbagliato costituito dal fatto che i documenti non erano stati prodotti ex novo in appello bensì erano quelli stessi prodotti in primo grado e che la produzione in parola doveva ritenersi legittima perchè “in sede amministrativa” non c’era stato alcun “rifiuto o tentativo di occultamento”.

1.1. Con il secondo complesso motivo di ricorso – rubricato “Impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza relativa alle violazioni D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 21 e 23 per maggior IVA dovuta pari a Euro 131.667,24 (originariamente Euro 168.514,00) sul maggior imponibile di Euro 658.336,20 (originariamente Euro 842.570,25) diretta conseguenza della ripresa a tassazione ai fini IRES (IVA) e relative sanzioni pari al 100% della maggior imposta IVA” – la contribuente deduceva la nullità della sentenza come nel motivo che precede e altresì perchè era mancata qualsiasi motivazione sullo specifico punto.

1.2. I motivi – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili.

1.3. In effetti l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nell’affermare che i documenti erano stati prodotti in appello ha carattere revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e – salvo sempre il giudizio di sua rilevanza (Cass. sez. 1 n. 2713 del 2007; Cass. sez. lav. n. 9396 del 2006) andava pertanto impugnato con l’apposito mezzo (Cass. sez. 3 n. 27555 del 2011; Cass. sez. 3 n. 12958 del 2011).

1.4. Inoltre la contestazione del presupposto di fatto dell’inutilizzabilità dei documenti “non esibiti e non trasmessi” all’ufficio a seguito della verifica – presupposto/come noto/costituito dalla volontà di impedire il controllo fiscale (Cass. sez. trib. n. 16960 del 2016; Cass. sez. trib. n. 24503) – difetta innanzitutto di autosufficienza perchè la contribuente nemmeno dice se la quaestio facti sia stata dedotta nei gradi di merito e non invece introdotta in modo inammissibile per la prima volta davanti alla corte (Cass. sez. 2 n. 8206 del 2016; Cass. sez. 2 n. 7048 del 2016).

1.5. Infine l’ultima censura – svolta nel senso che la CTR non avrebbe motivato la non utilizzabilità in giudizio dei documenti – è inammissibile perchè con la stessa si contesta alla ridetta CTR di aver omesso la giuridica spiegazione dell’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4. Sennonchè – come noto – la insufficiente o errata motivazione giuridica è irrilevante come dimostra l’art. 384 c.p.c., comma 4, secondo cui la sentenza non deve essere cassata quando la decisione sia stata comunque conforme a diritto e questo perchè quel che rileva è unicamente la violazione di legge e che la contribuente avrebbe perciò dovuto denunciare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

2. Con il terzo motivo di ricorso – rubricato “Impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in merito alla violazione ex art. 109, comma 1 TUIR relativa a costi per servizi non di competenza per l’anno d’imposta 2004 per Euro 62.758,75 (IRES e IRAP)” – la contribuente censurava la CTR per non aver esaminato il fatto che lo “storno” del costo non aveva “inciso nel periodo d’imposta 2004”.

2.1. Con il quarto motivo di ricorso – rubricato “Impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza, in merito alla violazione ex art. 109, comma 1 TUIR relativa a costi per servizi non di competenza per l’anno d’imposta 2004 per Euro 62.758,75 (IRES e IRAP)” – la contribuente censurava la CTR per aver “omesso ogni motivazione e pronuncia” sempre sul fatto che lo “storno” del costo non avrebbe “inciso nel periodo d’imposta 2004”.

2.2. I motivi – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili.

2.3. In effetti più che censurare per vizio motivazionale l’accertamento del fatto della irrilevanza dello “storno” del costo – e anche qui per un evidente difetto di autosufficienza dalla contribuente non viene chiarito se la quaestio facti sia stata o no ex novo portata davanti alla corte – la contribuente lamenta una violazione di legge consistente nel non aver ritenuto derogabile il criterio della competenza stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, a causa appunto della irrilevanza dello “storno”. Una violazione di legge che pertanto avrebbe dovuto denunciarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e di qui la conseguente inammissibilità (Cass. sez. trib. n. 8315 del 2013; Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010).

2.4. Anche la seconda censura – svolta nel senso che la CTR non avrebbe motivato sulla applicabilità della deroga al criterio della competenza stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, cit. in ragione della irrilevanza dello “storno” – è inammissibile perchè con la stessa in realtà anche in questo caso si contesta alla ridetta CTR di aver omesso una giuridica spiegazione che come sopra rammentato non ha rilievo siccome dimostra l’art. 384 c.p.c., comma 4.

3. Con il quinto motivo di ricorso – rubricato “Impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in merito alle sanzioni per omessa applicazione dell’IVA sulle fatture relative al distacco del personale” – la contribuente deduceva che l’IVA non era dovuta e che la CTR aveva “completamente omesso l’esame dei fatti prospettati dalla contribuente”.

3.1. Con il sesto motivo di ricorso – rubricato “Impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza, in merito alle sanzioni per omessa applicazione dell’IVA sulle fatture relative al distacco del personale” – la contribuente deduceva che l’IVA non era dovuta e che la CTR aveva “omesso di motivare e pronunciare sul punto”.

3.2. I motivi – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili.

3.3. In effetti anche in questo caso – più che censurare per vizio motivazionale l’accertamento di un fatto – la contribuente lamenta una violazione di legge consistente nella non debenza dell’IVA “qualora il distaccatario provveda a rimborsare al distaccante una somma esattamente pari alle retribuzioni e agli oneri previdenziali contrattuali dall’ultimo sostenuti”. Come sopra pertanto la contribuente avrebbe dovuto denunciare la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. E da ciò discende, identicamente a quanto sopra, l’inammissibilità.

3.4. Anche la seconda censura – svolta nel senso che la CTR non avrebbe motivato la debenza dell’IVA ovvero non avrebbe pronunciato sulla stessa – è inammissibile perchè con la ridetta censura anche in questo caso si contesta alla ridetta CTR di aver omesso una giuridica spiegazione e che come sopra rammentato non ha rilievo come dimostra l’art. 384 c.p.c., comma 4.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; dandosi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del ridetto D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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