Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6919 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6064/2020 proposto da:

O.N., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato IVANA CALCOPIETRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 20225/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 30130/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 20225 del 2019, ha rigettato il ricorso proposto da O.N. avverso la decisione della Corte di appello di Catanzaro che, in accoglimento del gravame presentato dal Ministero dell’Interno, ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rilevava la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto, pur avendo accertato la ricorrenza attuale di consistenti violazioni di diritti umani in Nigeria, considerava che lo Stato di provenienza del richiedente ne fosse immune.

2. Per quello che interessa in questa sede la Suprema Corte, in ordine alla denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione perchè la Corte territoriale, con apprezzamento adeguato, aveva stimato che il contenuto dell’atto di appello del Ministero fosse sufficientemente chiaro ed idoneo ad individuare la parte della sentenza impugnata, le modifiche richieste e le argomentazioni che, contrapponendosi a quella poste a base della decisione, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad emettere una sentenza di segno opposto rispetto a quella emessa; invero, secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva specificato che il Ministero aveva censurato la sentenza nella parte in cui era stata accolta la domanda di protezione sussidiaria in ragione della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, nella zona di provenienza (Edo State) del richiedente. La Corte di cassazione ha, infine, precisato che, a fronte di tale statuizione, il ricorrente non aveva riprodotto nei punti essenziali, nè aveva allegato al ricorso l’atto di appello, limitandosi a riprodurne uno stralcio.

3. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4. O.N. affidato ad un unico articolato motivo.

4. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, perchè, a differenza di quanto rilevato dalla Corte di cassazione, egli aveva esattamente indicato e compendiato il contenuto dell’atto di appello proposto dal Ministero (di complessive tre pagine, intestazione e conclusioni comprese) da cui avrebbe dovuto desumersi la fondatezza del proposto motivo di doglianza e, quindi, la materiale violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 342 c.p.c., dalla quale dipendeva la ritenuta improcedibilità di esso e la illegittimità della sentenza del giudice di appello che non aveva dato luogo a tale pronuncia; inoltre, deduce che non corrispondeva al vero che esso ricorrente non avesse prodotto l’atto di appello, essendo stato allegato l’originale cartaceo nel proprio fascicolo di costituzione nel giudizio di secondo grado nrg. 1410/15 unitamente alla copia passiva ricevuta in notifica postale dall’Avv. Irene Restuccia quale procuratore costituito nel giudizio di primo grado.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Quanto alla prima affermazione contenuta nella ordinanza n. 20225 del 2019 e censurata con il presente ricorso (mancata riproduzione nei punti essenziali, nel ricorso per cassazione, dell’atto di appello), osserva il Collegio che essa non costituisce un errore di percezione perchè, avendo proprio riguardo al primo motivo dell’originario ricorso per cassazione (pagg. 3, 4, 5, 6 e 7), l’atto di appello proposto dal Ministero effettivamente non è stato riportato nella sua parte essenziale, ma solo prospettato in forma riassuntiva o per stralcio: e proprio perchè era composto di sole tre pagine, ben avrebbe potuto essere ricopiato in tutto il suo contenuto.

4. Alcun errore di percezione vi è stato, quindi, perchè l’atto di appello, nella sua interezza ed essenzialità, sebbene formulato in forma sintetica, non è stato realmente riprodotto nella censura in cassazione. Al più potrebbe venire in rilievo una errata interpretazione della censura ma che, pacificamente, non costituisce errore revocatorio.

5. Quanto, invece, alla circostanza della mancata allegazione al ricorso per cassazione dell’atto di appello, occorre evidenziare che, all’ultima pagina del suddetto ricorso, si legge testualmente: “Si allega: copia conforme della sentenza impugnata; richiesta di trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo di ufficio, copia istanza di immissione al gratuito patrocinio; fascicolo di parte di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di allegare ulteriore documentazione”.

6. Orbene, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla SCC ove sia denunciato un “error in procedendo” presuppone che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza e di quello di specificità, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generiche verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 2019).

7. Nella fattispecie, è pacifico che al ricorso non era stato materialmente allegato l’atto di appello e, nell’ambito del fascicolo di secondo grado, il ricorrente non ha neanche specificato ove era collocato il documento, affidando, quindi, al giudice di legittimità il compito di svolgere una attività di ricerca, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio.

8. In altri termini, l’atto di appello era semmai contenuto nella produzione depositata nella cancelleria di questa Corte, richiamato però senza alcuna indicazione, ma non era accluso al ricorso in modo da costituire una allegazione dello stesso.

9. Il provvedimento di cui si chiede la revocazione ha in sostanza dato atto di ciò di talchè, anche in questo caso, non è ravvisabile alcun errore di percezione.

10. In conclusione, quindi, entrambi i due fatti denunciati non costituiscono errori revocatori e l’ordinanza impugnata resiste alle censure mosse ex art. 395 c.p.c., n. 4.

11. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, analogamente come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA