Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6919 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8957-19 proposto da:

N.S., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Giampà,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lamezia Terme,

via G. Da Fiore n. 73;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO elettivamente domiciliato in ROMA, via dei

Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona depositata il 10

settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1896/18, pubblicata il 10 settembre 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione in tutte le sue forme proposta da N.S., cittadino proveniente dal (OMISSIS), il quale ha riferito di aver fatto propaganda per il patito UDP di opposizione rispetto al partito del Presidente (APRC); sosteneva che a seguito di tale attività era stato aggredito da alcune persone ed arrestato dalla polizia; successivamente aveva vissuto nascosto, ma, venuto a sapere che la Polizia lo cercava, aveva deciso di fuggire in Libia, da dove aveva raggiunto l’Italia.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, in quanto esso risultava lacunoso e privo di riscontri: ad avviso della Corte le dichiarazioni risultavano non circostanziate ed anzi confuse, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a riferire di problemi con gli avversari politici, senza peraltro fornire particolari che potessero confermare il suo racconto.

Il giudice di appello ha del pari escluso il pericolo di un danno grave alla persona in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè la sussistenza, nell’area di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett c), ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di valutare la circostanza, non contestata tra le parti e documentalmente provata, del mandato di arresto emesso nei confronti del ricorrente, a fronte del fatto che nelle carceri (OMISSIS)ne i detenuti sono sottoposti a trattamenti inumani o degradanti.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, nonchè la violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, a fronte della allegazione, da parte del richiedente, di diversi elementi attestanti la grave situazione esistente nel proprio paese ed il livello di integrazione raggiunto nel nostro paese, mediante produzione di documentazione specifica attestante lo svolgimento di attività lavorativa.

I primi due motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto non credibili i fatti narrati dal richiedente, omettendo peraltro di attivare il dovere di cooperazione istruttoria, sia avuto riguardo agli elementi indicati dal richiedente, che con riferimento alla situazione generale del (OMISSIS), ed in particolare della situazione carceraria del paese, sulla base di attendibili fonti internazionali.

Nel caso di specie, il ricorrente ha assolto all’onere dell’allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, fatti che risultano adeguatamente precisi e circostanziati, mentre la Corte territoriale ha apoditticamente affermato la genericità del racconto, omettendo tra l’altro di confutare i singoli episodi riferiti e di verificare l’esistenza di un mandato di arresto emesso a carico del richiedente.

E’ ben vero che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto, tuttavia, è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 3340/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il racconto del richiedente era privo di riferimenti a concreti atti persecutori, omettendo di considerare il fatto che questi ha dichiarato di essere stato arrestato dalla polizia e di essere ricercato dalla stessa. Il giudice di appello ha inoltre affermato la genericità del racconto, ma senza dare conto in motivazione dell’iter logico in virtù del quale è giunto a tale conclusione, a fonte di precisi riferimenti del richiedente all’attività politica svolta.

Inoltre, la Corte ha del tutto omesso di valutare il mandato di arresto prodotto e correlativamente la situazione carceraria in (OMISSIS). Orbene, in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine d’integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del “fumus persecutionis”, non essendo necessario che questi fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello “status” di rifugiato politico (Cass. 16275/2018).

Tale situazione di pericolo individuale, poteva desumersi, nel caso di specie, dalla situazione carceraria del (OMISSIS).

La Corte d’appello non ha per contro esaminato, dandone conto in motivazione, gli elementi istruttori allegati agli atti ed in particolare il mandato di arresto prodotto; nel caso in cui avesse ritenuto autentico tale mandato, avrebbe dovuto fare uso dei poteri istruttori d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ai fini della valutazione della condizione carceraria nel paese di origine del richiedente.

Ed invero, con riferimento al “merito” della domanda, il diritto alla protezione sussidiaria, avuto riguardo al concreto rischio di subire trattamenti inumani o degradanti nel paese di origine, implica il dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n. 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604).

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe l’esame del terzo, che concerne la protezione umanitaria.

In conclusione, vanno accolti i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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