Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6919 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20742 del ruolo generale dell’anno

2021, proposto da:

F.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli avvocati

Ferdinando Emilio Abbate, (C.F.: BBT FDN 61S08 L126L), e Mara

Manfredi, (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri, pro tempore (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato

e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione

n. 7069/2019, depositata in data 12 marzo 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 2 febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza di questa Corte n. 7069/2019, depositata in data 12 marzo 2019, è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da F.A. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla sentenza n. 23261/2016 del Tribunale di Roma, depositata in data 19 dicembre 2016, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate “in complessivi Euro 900, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge”.

La ricorrente chiede correggersi il dispositivo di detta pronuncia, in relazione all’indicata liquidazione delle spese processuali, con l’eliminazione della previsione del rimborso delle spese generali forfettarie e delle spese vive, in luogo delle sole spese prenotate a debito, in quanto frutto di un errore materiale.

Non ha svolto alcuna difesa l’amministrazione intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che l’istanza di correzione fosse destinata ad essere accolta.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’istanza di correzione dell’errore materiale avanzata dalla ricorrente è fondata.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità risulta infatti disposta in favore di una Amministrazione dello Stato, assistita dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Di conseguenza, l’indicazione della maggiorazione per il rimborso delle spese generali nonché il riconoscimento di un importo a titolo di rimborso di spese vive deve ritenersi frutto di un mero errore materiale, in quanto per le amministrazioni dello Stato vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7034 del 12/03/2020, Rv. 657281 – 01), mentre lo stesso rimborso delle spese forfettarie di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 2, comma 2, può essere riconosciuto solo in favore degli avvocati del libero foro e non anche nel caso in cui la parte siano assistita dalla difesa erariale, in tale ultimo caso dovendo la condanna essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28505 del 15/12/2020). Il dispositivo della pronuncia in oggetto va pertanto corretto come segue.

Alle parole:

“condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge”, vanno sostituite le parole:

“condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009, Rv. 608122 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020, Rv. 658456 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016, Rv. 638387 – 01).

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie l’istanza e dispone correggersi la decisione impugnata con la sostituzione, nel dispositivo, delle parole “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito” alle parole “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge”;

– dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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