Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6918 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21161/2008 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 49,

presso lo studio dell’avvocato TOPPETTI FRANCESCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MUCCIO Gian Carlo, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144, presso lo

studio dell’avvocato ROMEO Luciana, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

29/01/08, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato Muccio Gian Carlo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti ed alla memoria;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide

la relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19 maggio 2008 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione, con la quale il Tribunale di Piacenza aveva rigettato la domanda proposta, con ricorso in data 26 settembre 2002, da M.F. nei confronti dell’INAIL e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni per l’infortunio in itinere subito il (OMISSIS).

Nell’atto introduttivo del giudizio il M. aveva precisato di essere stato investito da un’autovettura, mentre a bordo di un ciclomotore percorreva la strada statale (OMISSIS) per rientrare, durante la pausa per il pranzo, dall’officina ove lavorava nella propria abitazione.

Nel respingere l’appello principale del M. e quello incidentale dell’INAIL, il giudice del gravame ha ritenuto la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dall’infortunato.

Per la cassazione della sentenza, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, cui l’Istituto ha resistito con controricorso.

Trattandosi di impugnazione contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, ed essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento previsto dall’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

A questa il ricorrente ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, nel denunciare violazione o falsa ed erronea applicazione dell’art. 2935 cod. civ., unitamente a vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata per non avere preso in esame l’impedimento legale all’esercizio del diritto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, affermando che tale disposizione era meramente confermativa della normativa precedente; deduce che il richiamato decreto legislativo ha introdotto una disciplina nuova la quale regola completamente la tutela assicurativa in caso di infortunio in itinere, per cui solo dall’entrata in vigore della nuova disciplina decorre il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto derivante da tale evento.

Il secondo e il terzo motivo denunciano entrambi vizi di motivazione, e censurano la Corte territoriale per avere omesso di pronunciare rispettivamente sulla “domanda di riconoscimento delle prestazioni collegate a patologie autonome manifestatesi nel tempo” e sul diritto del ricorrente “all’accertamento della natura di infortunio sul lavoro dell’evento a lui occorso il (OMISSIS)”.

Il quarto motivo ripropone la questione di illegittimità costituzionale del citato D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, ove inteso nel senso che la norma non è retroattiva.

Il ricorso è inammissibile.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è osservato che per nessuno dei motivi come sopra sintetizzati sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con le modifiche apportate al processo di cassazione, e qui da applicare, norma secondo la quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), stesso codice, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; prescrizioni da rispettare anche nella ipotesi di prospettazione di una questione di costituzionalità (Cass. sez. unite 25 novembre 2008 n. 28050).

Le considerazioni esposte nella relazione, che sono condivise dal Collegio, non possono essere infirmate dalle deduzioni svolte dal ricorrente in memoria, laddove sostiene, quanto al primo motivo, che dalla illustrazione di esso, ampiamente diffusa da pag. 45 a pag. 56 del ricorso risultano in modo inequivoco i quesiti di diritto; quanto ai due successivi motivi, che i punti rilevanti della controversia in ordine ai quali è stato lamentato il vizio di motivazione risultano rispettivamente illustrati alle pagine da 56 a 59 per il secondo motivo, e 59 e 60 per il terzo motivo, mentre per la questione di illegittimità costituzionale, che è in re ipsa la formulazione del quesito di diritto.

Ma posto che i due quesiti inerenti al primo motivo quali riportati all’inizio di pag. 5 della memoria, non sono trascritti nè a conclusione del mezzo di annullamento nè nel corso di esso, si deve ribadire che la possibilità di desumere il quesito di diritto dalla esposizione della censura non integra lo schema legale stabilito dalla citata norma per la formulazione dei motivi del ricorso per cassazione. Si è infatti sottolineato che a tal fine non può ritenersi sufficiente una formulazione implicita del quesito dalla esposizione del motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., che ha introdotto il rispetto del requisito formale, il quale deve esprimersi nella enunciazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. sez. unite 26 marzo 2007 n. 7258, Cass. 7 novembre 2007 n. 23153, Cass. 20 giugno 2008 n. 16941).

Ed analogamente per il motivo riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, avendo pure in tal caso la giurisprudenza di questa Corte rimarcato che l’onere di indicare chiaramente il fatto controverso ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. 7 aprile 2008 n. 8897).

Infine, manifestamente infondata è, come già rilevato da questa Corte (v. pronuncia n. 26364 del 16 dicembre 2009), la questione di illegittimità costituzionale dell’abrogazione del cit. art. 366 bis c.p.c., a seguito dell’ulteriore riforma dettata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, soltanto con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (art. 58, comma 5, della medesima legge), rientrando nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non apparendo irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella.

Va quindi dichiarata rinammissibilità del ricorso.

Sebbene soccombente, il M. resta esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

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