Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6918 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017), n. 6918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28243-2013 proposto da:
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE
21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BARONI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA;
– ricorrente –
contro
PUBBLI ROMA SRL, EQUITALIA GERIT SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 218/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 23/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
Fatto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società Pubbli Roma s.r.l. impugnava la cartella di pagamento con la quale Roma Capitale aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 36.072,78 a titolo di canone di concessione sulla pubblicità ed interessi per l’installazione di impianti pubblicitari relativamente all’anno 1998. La CTP di Roma dichiarava la propria carenza di giurisdizione, assegnando alle parti il termine di 6 mesi per la riassunzione dinanzi all’AGO. La società contribuente impugnava la sentenza dinanzi alla CTR sostenendo la sussistenza della giurisdizione tributaria e riproponendo nel merito le questioni già sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado. La CTR dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la società appellante dichiarato di aver presentato istanza al Comune di Roma per la definizione agevolata delle liti pendenti in materia di canone di concessione sulla pubblicità, come previsto dalla Delib. Consiglio Comunale n. 31 del 2009.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Roma Capitale deducendo tre motivi. Pubbli Roma s.r.l. non si è costituita in giudizio.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
4. Con il secondo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione della Delib. Consiglio Comunale n. 31 del 2009, art. 2 in materia di definizione agevolata delle liti pendenti poichè il canone oggetto del presente giudizio esulerebbe dai tributi oggetto della previsione di favore per il contribuente;
5. Con il terzo motivo sostiene che erroneamente la CTR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto avrebbe dovuto, a seguito della dichiarazione resa dalla contribuente di aver presentato istanza al Comune di Roma per la definizione agevolata delle liti pendenti in materia di canone di concessione sulla pubblicità, come previsto dalla Delib. Consiglio Comunale n. 31 del 2009, sospendere il giudizio in attesa che la definizione agevolata si perfezionasse con il pagamento del dovuto.
6. Osserva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa notificazione. Invero la ricorrente non ha prodotto neppure in copia l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita dell’ufficio postale in data 11.12.2013. Va dunque fatta applicazione, anche in questo giudizio, del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui “ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poichè solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” (Cass. n. 25285 del 28/11/2014; Cass. n. 19387 del 8/11/2012).
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017