Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6918 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5668/2019 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Giovanbattista Scordamaglia che lo rappresenta

e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza 1691/2018 della Corte di appello di Catanzaro

depositata il 02.10.2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. SCALIA Laura nella

pubblica udienza del 08/01/2020;

udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale della

Corte di Cassazione, CARDINO Alberto che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

udito il difensore avvocato Giovanbattista Scordamaglia che si è

riportato ai motivi insistendo per l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1691 del 2018 ha rigettato l’impugnazione proposta da K.I., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione promossa dal primo avverso il diniego frapposto dalla competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

K.I. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, cittadino del (OMISSIS) di etnia Mandinga e di religione musulmana – che, nelle dichiarazioni rese alla competente Commissione territoriale, aveva indicato nel timore di subire accuse in ragione del colpo inferto con un bastone all’uomo inviato dagli anziani del suo villaggio per praticare alla figlia l’infibulazione alla figlia, secondo tradizione familiare e del villaggio stesso, pratica alla quale il padre si era sottratto mutando più volte la residenza della propria famiglia – deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nella valutazione delle dichiarazioni rese che, definite come generiche, non erano state oggetto di approfondimento istruttorio, anche per audizione del medesimo dichiarante.

Il motivo è inammissibile perchè generico e non diretto a cogliere la ratio decidendi dell’impugnata motivazione nella parte in cui il racconto del richiedente viene ritenuto dalla Corte di merito non credibile perchè non circostanziato quanto ai luoghi ed alle persone coinvolte, non avendo il dichiarante riferito il nome del villaggio in cui si era trasferito con la famiglia nè quello dei due ragazzi non precisando neppure la dinamica della lite con questi ultimi avuta.

La Corte di merito ha congruamente valorizzato l’illogicità della successiva condotta di fuga dal Paese del dichiarante che avrebbe in tal modo lasciato in tal modo la figlia, in balìa della famiglia e del villaggio e delle sue pratiche.

La Corte territoriale ha quindi articolato il proprio giudizio sulla non credibilità soggettiva del racconto richiamando dello stesso circostanze non secondarie e di dettaglio giungendo ad escludere la sussistenza del fatto (vd. Cass. n. 26921 del 14/11/2017; Cass. n. 8282 del 04/04/2013).

Una volta esclusa la sussistenza dell’accadimento dedotto come integrativo del diritto al conseguimento della protezione internazionale maggiore e per essa il fatto nel suo oggettivo verificarsi ogni successivo obbligo di collaborazione istruttoria del giudice del merito è destinato a venir meno (Cass. n. 15794 del 12/06/2019).

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 27.

La Corte di merito aveva erroneamente individuato il rischio dedotto dal richiedente focalizzando i propri rilievi sulla mutilazione genitale femminile che la figlia del ricorrente avrebbe subito e non invece sulla situazione in cui quest’ultimo sarebbe incorso durante la detenzione sofferta, in esito all’aggressione da lui perpetrata ai danni del ragazzo inviato dagli anziani del villaggio, di essere sottoposto nel Paese di origine a torture e trattamenti inumani e degradanti, mancando i giudici di appello di richiedere informazioni precise ed aggiornate.

Il motivo è infondato per tutti i dedotti profili.

2.1. La Corte di appello ha correttamente individuato il fatto integrativo della condizione di vulnerabilità del richiedente ed esclusa la credibilità del racconto rigettato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

2.2. Quanto alla protezione sussidiaria sub specie del cd. rischio Paese (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), il motivo di ricorso, che si rivela in tal modo inammissibile, reiterando in modo inefficace l’originaria deduzione, non riesce ad allegare la sussistenza in (OMISSIS), quanto al Governo del Presidente A.B., succeduto al dittatore Y.J., di un conflitto armato o di uno stato di violenza indiscriminata tale da far ragionevolmente ritenere che un civile per la sua sola presenza in quel Paese correrebbe un pericolo grave ed elevato per la propria incolumità o per la propria libertà personale.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla protezione umanitaria (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6).

Nonostante il Report di Amnesty International 2016-2017 attestasse l’esistenza in (OMISSIS), pur nell’intrapresa azione del nuovo Governo guidato dal Presidente A.B. diretta a ristabilire e garantire condizioni di vita accettabili per la popolazione, la persistente continua violazione di numerosi diritti umani e libertà fondamentali, la Corte territoriale aveva tuttavia ritenuto, pur nelle difficoltà connesse all’avviato processo di democratizzazione, l’insussistenza di un conflitto armato e di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine del richiedente.

I giudici di appello non avevano valutato il mancato intervento delle Autorità statali a tutela del ricorrente e della sua famiglia e tanto nonostante egli avesse denunciato i propri genitori senza considerare, in tal modo, la peculiare situazione di vulnerabilità in cui il primo si sarebbe trovato e che avrebbe legittimato, in via residuale rispetto alle maggiori protezioni, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento di un permesso per ragioni umanitarie.

Il motivo è infondato.

La non credibilità del racconto circa la sussistenza stessa del fatto narrato esclude che il giudice del merito si pronunci sulla protezione per ragioni umanitarie in difetto della richiesta individualizzazione del rischio rispetto alla persona del richiedente.

Come questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di rilevare, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. n. 9304 del 03/04/2019).

Difettano nella deduzione contenuta in ricorso i profili di individualizzazione del rischio integrativi della condizione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria sia quanto ai profili di diretta riferibilità al Paese di approdo che a quelli relativi al Paese di origine o di rimpatrio non valendo ad integrare siffatti estremi una condizione di degrado nella tutela dei diritti civili e delle libertà fondamentali che si deduce, genericamente rispetto ai termini anzidetti, in ricorso esistente in (OMISSIS), paese di provenienza del richiedente.

4. Il ricorso è in via conclusiva infondato.

Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA