Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6918 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6918 Anno 2016
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 7415-2010 proposto da:

ALFA MAC S.A.S. DI MONTEMEZZI MARCO &

C.

(p.i.

01673420236), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
PIETRA 26,
rappresentata
2016

presso
e

l’avvocato
difesa

DANIELA JOUVENAL,

dall’avvocato

Data pubblicazione: 08/04/2016

GIAMPAOLO

MIGNOLLI, giusta procura in calce al ricorso;

270

ricorrente

contro

FALLIMENTO BIOGAS ENERGIA S.R.L.

(p.i. 08974940010),

in persona del Curatore dott. STEFANIA GOFFI SOSSO,

1

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAllINI
55,

presso

ROBERTO

l’avvocato

MASTROSANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANA
MOLTENI, giusta procura a margine del controricorso;
contror£corxento
del TRIBUNALE

di PINEROLO,

depositato il 11/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2016 dal Consigliere Dott.

ROSA

MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente,

l’Avvocato D. JOUVENAL, con

delega, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato G.
FEDERICO, con delega orale, che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso:
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accogli ento del ricorso.

avverso il decreto

2

Svolgimento del processo
Il 22 aprile 2009, veniva dichiarato il fallimento della
Biogas Energia s.r.1.; Alfa Mac s.a.s. chiedeva
l’ammissione al passivo per il credito di euro 44.910,00,
in forza della fattura 238/2006; il credito veniva escluso,

in quanto ‘compensato contabilmente”.
Proponeva opposizione Alfa Mac, escludendo di essere
debitrice del Fallimento; il Curatore contestava di dovere
alcunché avendo già corrisposto la somma pattuita nel
contratto di fornitura, in subordine, eccepiva la
compensazione, avendo Alfa Mac ricevuto a fine ottobre 2008
da Biogas la somma di euro 94.443,00, della quale si
riservava di ottenere in tutto o in parte la restituzione
per inefficacia-inopponibilità del pagamento ottenuto da
Alfa nell’esecuzione presso terzi del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo, il cui giudizio di opposizione
era stato interrotto per il sopravvenuto fallimento a fine
ottobre 2008.
Il Tribunale di Pinerolo, con decreto dell’11/2/2010, ha
respinto l’opposizione allo stato passivo, rilevando che
l’eccezione di compensazione avanzata dal Fallimento
postulava la previa positiva valutazione della sussistenza
del credito; che Alfa Mac, a fronte dell’indicazione da
parte del Fallimento del credito da portare in
compensazione,

non aveva svolto nel merito alcuna

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contestazione, limitandosi a sviluppare il tema della
genesi del credito ed offrendo prove solo a detto riguardo.
Secondo il Tribunale, pertanto, la società Alfa Mac non
aveva fatto valere alcuna controeccezione in ordine alla
compensazione eccepita dal Fallimento.

Ricorre avverso detta pronuncia Alfa Mac sulla base di due
motivi, illustrati con memoria.

Si difende con controricorso il Fallimento.
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente si duole della
violazione e falsa applicazione degli artt. 1243 c.c. e 96
1.f.; col secondo, del vizio di motivazione ex art.360 n.5
c.p.c.
Alfa Mac si duole della mancata considerazione da parte del
Tribunale della contestazione della parte dell’asserito
debito; denuncia che dalla documentazione prodotta dal
Fallimento non è evincibile il credito da questo vantato,
né la Procedura potrebbe ripetere la somma percepita da
Alfa Mac in forza dell’assegnazione del Giudice
dell’esecuzione di cui al provvedimento del 27/10/2008, con
l’espediente della compensazione del proprio preteso
credito con il debito concorsuale.

La compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del
controcredito, e la compensazione legale richiede i
requisiti di omogeneità,liquidità,esigibilità e facile e
A

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pronta liquidazione, mentre nel caso il controcredito
dipende da separato giudizio.
2.1.-

Vanno

i

disattesi

rapidamente

profili

di

inammissibilità sollevati dalla difesa del Fallimento.
Ed infatti, i motivi del ricorso sono

specifici,

ed

involgono questione di puro diritto, di talchè non
occorreva la trascrizione del verbale d’udienza del
4/2/2010, menzionato nel decreto impugnato, né si tratta di
merito, in quanto il Giudice

nuova o di

questione

dell’opposizione avrebbe
fondatezza

o meno

dovuto valutare d’ufficio la

dell’eccezione

di

compensazione,

traendone le relative conseguenze, senza limitarsi alla
questione

tutta

formale

della

mancanza

di

“controeccezione”.
I due

motivi, strettamente connessi, vanno valutati

unitariamente e sono da ritenersi fondati.
Il Giudice dell’opposizione ha

ritenuto di accogliere

l’eccezione di compensazione sollevata dal Fallimento,
perché l’opponente non aveva svolto “alcuna
considerazione”in relazione alla stessa; detta posizione
della parte avrebbe potuto significare,se del

mancata contestazione di

caso, la

un fatto storico, ma non già

esimere il Tribunale dalla valutazione delle

conseguenze

giuridiche che andavano tratte dai fatti rilevanti ( e
nella specie,

a

fronte dell’ammissione al passivo del

credito di Alfa Mac,i1 Fallimento aveva fatto valere il
5

controcredito derivante dal pagamento, in tesi indebito,
del credito ottenuto da Alfa Mac a seguito del
provvedimento di assegnazione del G.E. del 27/10/2008, in
forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
ottenuto nei confronti della Biogas Energia, reso oggetto

di opposizione, il cui giudizio era stato interrotto a
seguito del fallimento della Biogas).
Il Giudice dell’opposizione ha fatto discendere, in via
conseguenziale ed automatica, dall’inopponibilità del
decreto ingiuntivo al Fallimento, sopravvenuto nel corso
del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il
diritto del Curatore a ripetere, quale ripetizione
d’indebito, la somma incassata a seguito del pagamento
coattivo, eseguito prima della dichiarazione di fallimento
(e deve ritenersi che tale pagamento è incontestamente
avvenuto prima del fallimento di Biogas Energia, dichiarato
il 22/4/2009: è lo stesso Fallimento a riconoscere che è
avvenuto a fine 2008, nella memoria di costituzione nella
causa di opposizione), senza stabilire in alcun modo se
fosse stato o meno accertato il difetto dell’obbligazione
consacrata nel decreto: e se quel pagamento si fosse dovuto
ritenere legittimo, sarebbe stata esperibile l’azione
revocatoria e non la ripetizione d’indebito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ancorchè la
dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa
in 1.c.a.),

intervenuta nelle more del giudizio di
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opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del
debitore fallito, determini l’inopponibilità alla massa
dell’ingiunzione e l’improcedibilità del giudizio di
opposizione ai sensi dell’art. 95 legge fall., il curatore

diritto di ripetere dal creditore la somma da questo
incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore
ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo
giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo,
eventualmente, proporre una revocatoria del pagamento (Sez.
l, Sentenza n. 7539 del 04/06/2001).
3.1.- Conclusivamente, va accolto il ricorso e, cassata la
pronuncia impugnata, la causa va rimessa al Tribunale di
Pinerolo in diversa composizione, che si atterrà a quanto
sopra rilevato, e statuirà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e
rinvia al Tribunale di Pinerolo in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 4 febbraio 2016

Il Consigliere est.

fallimentare (o il commissario della 1.o.a.), non ha

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