Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6918 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16306 del ruolo generale dell’anno

2021, proposto da:

PONTEGGI EDILPONTE IN LIQUIDAZIONE S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

EDILPONTE GROUP S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati

Matteo Filippi, (C.F.: (OMISSIS)), e Carlo d’Errico, (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati

Herald Jorg Gamper, (C.F.: GMP HLD 63R13 A952F), Barbara De

Cristofaro, (C.F.: DCR BBR 69M59 A952E) e Luca Mazzeo, (C.F.: MZZ

LHR 70H08 L219U);

– controricorrente –

nonché

FRONTIS NPL S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di NEMO SPV

S.r.l., (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trento –

Sezione distaccata di Bolzano n. 96/2020, pubblicata in data 11

luglio 2020;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 2 febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Le società Ponteggi Edilponte in liquidazione S.r.l. ed Edilponte Group S.p.A. hanno notificato alla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ed a Frontis NPL S.p.A. (quale procuratrice di Nemo SPV S.r.l.), in data 8 febbraio 2021, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 96/2020, pubblicata in data 11 luglio 2020.

Il ricorso non risulta iscritto a ruolo a tutto il 23 giugno 2021, come da attestazione della Cancelleria, in atti.

In data 23 giugno 2021 ha provveduto all’iscrizione a ruolo del ricorso la società controricorrente.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile, in quanto non depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..

In base alla giurisprudenza di questa Corte, “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020, Rv. 660042 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20327 del 26/07/2019, Rv. 654847 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 01).

La società controricorrente ha regolarmente depositato la copia notificatale del ricorso (come prescritto da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4500 del 07/07/1988, Rv. 459449 – 01: “qualora il ricorso per Cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione”; conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10810 del 17/05/2011, Rv. 618017 – 01) e ha documentato di avere regolarmente notificato il controricorso. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna le società ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 15.000,00, oltre Euro 3.599,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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