Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6917 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

T.A., T.M., T.E., T.C.,

T.F., T.B., T.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 22/05, depositata il 7.6.05, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava la decisione di primo grado, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, che aveva annullato gli avvisi di accertamento notificati, in data 28.12.95 e 2.1.96, a T.C., F., M., E., B., C. ed A.. Con tali atti, l’Ufficio del registro aveva provveduto a rettificare, ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM, il valore dei terreni oggetto dell’atto divisionale e di compravendita, stipulato tra i suddetti soggetti, quali eredi di V.M. e T.C., in data 5.1.94.

2. Il giudice di appello riteneva – al pari di quello di prime cure – del tutto generica e carente la motivazione degli avvisi di accertamento suindicati, non contenenti -a suo dire – riferimento alcuno ad atti concernenti immobili aventi caratteristiche similari, e perciò inidonei ad offrire elementi di valutazione comparativa, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51.

La Commissione Tributaria Regionale – sul presupposto di non poter procedere alla quantificazione del valore dei terreni oggetto di accertamento, disattendendo quella contenuta negli atti impugnati dai contribuenti – riteneva, poi, di rigettare anche la domanda subordinata dell’amministrazione finanziaria, di fissazione del valore dei beni, quanto meno nella misura definita dall’Ufficio in sede di dichiarazione di successione, ed accettata dai privati.

3. Per la cassazione della sentenza n. 22/05, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi. I resistenti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè la carente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5).

Si duole, invero, l’Ufficio finanziario del fatto che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente respinto l’appello proposto, ritenendo, al pari del giudice di prime cure, non sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti, e con i quali era stato rettificato il valore del terreno edificabile, ai fini del calcolo dell’INVIM e dell’imposta di registro.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’amministrazione ricorrente sostiene, infatti, che l’impugnata sentenza abbia illegittimamente omesso di pronunciare sulla domanda proposta, in via subordinata, dalla p.a. appellante, ed avente ad oggetto la determinazione del valore del bene, quanto meno sulla base di quello definito in sede di dichiarazione di successione.

3. Premesso quanto precede, osserva tuttavia la Corte, in via pregiudiziale, che il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria è inammissibile, poichè tardivo.

Dall’esame della sentenza impugnata si desume, invero, che tale decisione è stata depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 7.6.05, e che la stessa – come, del resto, ha dichiarato la stessa Agenzia delle Entrate – non è stata notificata.

Ne deriva che deve applicarsi nel caso di specie, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente, temporalmente applicabile alla fattispecie).

Al suddetto termine, che va calcolato “ex nominatione dierum”, prescindendo, cioè, dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono, tuttavia, aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (cfr., tra le tante, Cass. 8850/03, 15530/04, 6748/05, S.U. 21197/09).

Va, inoltre, rilevato che, a seguito della sentenza n. 427/02 della Corte Costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività del ricorso per cassazione postula che la consegna della copia del ricorso, per la spedizione a mezzo posta, venga effettuata nel suindicato termine perentorio, e che l’eventuale tardività della notifica possa essere imputata esclusivamente ad errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (Cass. S.U. 7607/10, Cass. 10693/07, 6547/08).

4. Premesso quanto precede, rileva la Corte che – nel caso di specie – l’impugnata sentenza è stata depositata in data 7.6.05, laddove il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario, per la spedizione a mezzo posta, in data 26.7.06.

Il ricorso in esame deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, per violazione del termine perentorio previsto dall’art. 327 c.p.c..

5. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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