Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6917 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27052-2013 proposto da:

SAN MARCO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CECI 21,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORIONI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

WIN RENT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO OSSI 72,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza h. 135/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 08/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Win Rent s.r.l., svolgente attività di autonoleggio presso l’aeroporto di (OMISSIS), impugnava l’avviso di accertamento con il quale la San Marco s.p.a., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi presso il suddetto Comune, aveva richiesto il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2009 sul presupposto che la società medesima aveva apposto cartelli di segnalazione delle piazzole, ubicate all’interno dell’aeroporto di (OMISSIS), ove sostavano i veicoli destinati al noleggio che avevano anche la funzione di pubblicizzare la società. La CTP di Bergamo rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la CTR lo accoglieva ritenendo l’insussistenza del presupposto d’imposta in considerazione della natura non pubblicitaria dei cartelli segnalatori, posto che i cartelli in questione avevano l’esclusiva funzione di indicare ai clienti del servizio di autonoleggio il luogo ove prelevare le autovetture.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la San Marco s.r.l. articolando due motivi. Resiste con controricorso la Win Rent s.r.l..

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, comma 1, in quanto la CTR ha errato nel ritenere insussistente il presupposto dell’imposta poichè i segnali apposti dalla Win Rent s.r.l. non avevano una funzione pubblicitaria.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis. Sostiene che la fattispecie non rientra nella esenzione prevista per le “insegne d’esercizio”, non rientrando i cartelli in questione in tale categoria.

5. Osserva la Corte che il primo motivo è inammissibile. Invero la ricorrente censura sotto il profilo della violazione di legge l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa la mancanza di natura pubblicitaria dei cartelli di segnalazione delle piazzole derivante dal fatto che si tratta di messaggi che raggiungono i clienti che hanno già stipulato il contratto in ufficio o per via telematica e devono recarsi al parcheggio per ritirare l’auto che devono poter individuare grazie alle segnalazioni di cui si tratta. La valutazione in fatto compiuta dalla CTR avrebbe potuto essere censurata solo sotto il profilo del vizio di motivazione perchè, per consolidata giurisprudenza, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed attiene alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n.195 del 11/1/2016; Cass. n. 26110 del 30/12/2015; Cass. n. 16698 del 16/7/2010; Cass. n. 7394 del 26/3/2010). Al lume di tale principio è dato rilevare come la motivazione della sentenza impugnata non contiene un’errata valutazione in diritto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 bensì esclude in concreto la natura pubblicitaria della cartellonistica.

6. Il secondo motivo rimane assorbito.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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