Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6917 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14097/2017 preposto da:

Z.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente principale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA

PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

Z.S.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7699/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/12/2016 R.G.N. 8258/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da Z.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata, per intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, la domanda, proposta dal medesimo nei confronti dell’I.N.P.S., per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per esposizione ultradecennale ad amianto;

la Corte, pur affermando che non ricorresse la decadenza pronunciata dal primo giudice, riteneva che le mansioni impiegatizie del ricorrente, non trovando corrispondenza con quelle di operaio manutentore di cui alla c.t.u. svolta in altro giudizio riguardante altro lavoratore, su cui era stata fondata la domanda dello Z., non consentissero, tenuto anche conto che non erano state neppure allegate le reali mansioni svolte e della natura impiegatizia del lavoro, l’accoglimento della domanda;

lo Z. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria, cui l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, cui lo Z. replicava con ulteriore controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 2697 c.c., sostenendo che le diverse mansioni dell’altro lavoratore coinvolto dalla citata c.t.u. non rilevassero, mentre importante era il fatto che avessero entrambi lavorato presso l’Agip;

il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare della L. n. 257 del 1992, art. 13 e contiene, oltre alla ricostruzione del sistema giuridico del beneficio oggetto di causa, il richiamo ad alcuni precedenti di merito favorevoli ad altri lavoratori Agip, rimarcando ancora che, se anche si dovesse sostenere che il ricorrente non avesse svolto mansioni tali da comportare contatto diretto con amianto, egli aveva comunque lavorato all’interno di ambienti impregnati di fibre di quel materiale ed aveva inalato, nel corso della sua carriera, tali sostanze;

i due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili;

essi sono formulati chiaramente come censure finalizzate ad una rilettura dei dati di merito, incoerenti con la natura propria del giudizio di legittimità (Cass. S.U. 25/10/2013, n. 24148);

i motivi sono poi essenzialmente basati sulla svalutazione del rilievo da attribuire alle mansioni svolte, le quali sono viceversa centrali nel valutare l’esposizione ad amianto del singolo interessato e come tali sono state giustamente poste a fondamento della pronuncia impugnata, attraverso il rilievo in ordine alla diversità tra l’attività lavorativa svolta, rispetto a quella del collega sulla cui c.t.u. aveva fatto leva il ricorrente nel prospettare la propria domanda;

le censure finiscono così per meramente riprodurre l’impostazione della pretesa di merito, fondata sul far constare il dato dell’aver lavorato il ricorrente nell’ambito di una struttura Agip rispetto alla quale altri lavoratori avevano ottenuto il riconoscimento del beneficio, senza però che i motivi si collochino in reale rapporto critico-impugnatorio, men che meno su profili di legittimità propri del giudizio di cassazione, rispetto alla ratio decidendi;

a fronte di tale inammissibile impostazione, anche il richiamo all’art. 2697 c.c. (peraltro palesemente errato in quanto l’onere probatorio – inteso nella sua assolutezza – grava senza dubbio sul lavoratore, salvo agevolazioni date dalle apposite certificazioni Inail o, eventualmente, dai c.d. atti di indirizzo, di cui tuttavia qui non si discute) è del tutto svincolato da una effettiva censura di violazione di legge e scolora nel complesso di difese che sono in realtà finalizzate, come detto, ad una nuova valutazione dei fatti di causa;

analogamente inammissibile è il passaggio in cui si assume che l’I.N.P.S. non avrebbe contestato i fatti addotti in giudizio dal ricorrente, essendo pacifico che nessun rilievo avrebbe la mancata contestazione di profili valutativi e comunque trattandosi di affermazione generica;

inammissibile è infine anche il terzo motivo con il quale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sostenendosi che “il giudice dell’Appello… avendo rigettato la domanda giudiziale per il solo motivo della presunta decadenza, non ha verificato l’effettiva esposizione ultradecennale al rischio-amianto”;

tale impostazione è oggettivamente errata ed incoerente con la ratio decidendi, in quanto, al contrario di quanto in essa assunto, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la decadenza riscontrata dal giudice di primo grado, rigettando poi la domanda nel merito sul presupposto (di merito e riguardante senza dubbio l’accertamento dell’esposizione) che le mansioni impiegatizie non consentissero di ritenere l’esistenza di un contatto significativo e protratto con l’amianto;

l’inammissibilità del ricorso principale manda comunque assorbito il ricorso incidentale condizionato con cui l’I.N.P.S. ha proposto due motivi finalizzati alla revisione della decisione di appello, nel caso di accoglimento del ricorso principale, in ordine al tema della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47;

le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA