Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6917 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15795 del ruolo generale dell’anno

2021, proposto da:

Ditta F.G. S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Maria Leonardo e Domenico Comito;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Reggio

Calabria n. 661/2019, pubblicata in data 5 agosto 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 2 febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Ditta F.G. S.r.l. ha notificato al Ministero dello Sviluppo Economico, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in data 4 dicembre 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 661/2019, pubblicata in data 5 agosto 2019.

Il ricorso non risulta iscritto a ruolo a tutto il 17 giugno 2021, come da attestazione della Cancelleria, in atti.

In data 17 giugno 2021 ha provveduto all’iscrizione a ruolo del ricorso l’amministrazione controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile, in quanto non depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..

In base alla giurisprudenza di questa Corte, “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020, Rv. 660042 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20327 del 26/07/2019, Rv. 654847 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 – 01; Sez. 6 L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 – 01);

Il controricorrente ha regolarmente depositato la copia notificatagli del ricorso (come prescritto da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4500 del 07/07/1988, Rv. 459449 – 01: “qualora il ricorso per Cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione”; conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10810 del 17/05/2011, Rv. 618017 – 01) gurile90 documentato di avere regolarmente notificato il controricorso.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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