Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6916 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legiS;

– ricorrenti –

contro

Z.G.A. parte costituitasi con C/RIC, P.A.

C. parte costituitasi con C/RIC, nella qualità di eredi

legittimi del Sig. P.L., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA

STEFAMIA, rappresentati e difesi dagli avvocati SODDU RAFFAELE, SODDU

GIANNETTO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 67/8/05, depositata il 25.5.05, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il ricorso di P.L. avverso l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione sanzioni, conseguente alla sentenza n. 3/98, con la quale il Pretore di Nuoro aveva dichiarato il contribuente proprietario, per averlo usucapito, di un appezzamento di terreno sito in agro di (OMISSIS).

2. il giudice di appello riteneva applicabili, in via di interpretazione estensiva, i benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina dalla L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2, letteralmente riferibili alle ipotesi di acquisto del diritto di proprietà a titolo derivativo e dietro corrispettivo, anche alla fattispecie – ricorrente nel caso de quo – di acquisto della proprietà di un immobile a titolo originario, in forza di sentenza dichiarativa dell’usucapione.

3. Per la cassazione della sentenza n. 67/8/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, articolando due motivi,ai quali gli eredi di P.L., P.A.C. e Z.G. A., hanno replicato con controricorso. I resistenti hanno, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate della Sardegna deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 2, D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 1 e 2 e L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si dolgono, invero, le suindicate amministrazioni del fatto che il giudice di appello abbia – a loro dire, del tutto erroneamente – ritenuto applicabili le agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della piccola proprietà contadina, anche alla fattispecie – ricorrente nel caso concreto – dell’acquisto del bene per usucapione dichiarata con sentenza, laddove la norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 1, è letteralmente riferibile alla sola ipotesi dell’acquisto a titolo derivativo ed oneroso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, le amministrazioni finanziarie deducono la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il giudice di appello ritenuto di potere accertare, del tutto contraddittoriamente, la qualità di coltivatore diretto in capo al P., pur in assenza di prove documentali al riguardo.

3. Premesso quanto precede, osserva, la Corte che, nel controricorso, i resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso proposto da entrambe le amministrazioni, per difetto di legittimazione attiva, che deriverebbe, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla legittimazione processuale esclusiva attribuita dal D.Lgs. n. 300 del 1999, all’Agenzia delle Entrate, nonchè dall’essersi verificata nei confronti dell’amministrazione centrale, un’estromissione implicita dal processo, per non essere stata la medesima evocata nel giudizio di appello. Quanto all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, la legittimazione processuale di tale ente periferico discenderebbe, ad avviso degli intimati, dal fatto che la loro legittimazione sarebbe limitata ai gradi di merito, laddove nel giudizio di cassazione l’unico soggetto fornito della legittimazione processuale sarebbe costituito dall’Agenzia delle Entrate centrale, in persona del suo direttore generale.

3.1. L’eccezione di inammissibilità, a giudizio della Corte, è senz’altro fondata per quanto concerne il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.

Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio, o addirittura abbia instaurato il contraddittorio, come nel caso concreto, nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr.,tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

3.2. Per quanto concerne, invece, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, l’eccezione in parola è infondata e va disattesa.

Secondo l’indirizzo ormai prevalente e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – dopo qualche iniziale oscillazione – per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle Finanze, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, la nuova realtà ordinamentale – conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 300 del 1999 e delle norme statutarie successivamente emesse, in forza dell’art. 66 del citato decreto – è caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore generale. Ne discende, pertanto, che deve ritenersi sussistente la legittimazione di tali uffici, non solo a ricevere la notifica della sentenza di appello – ai fin della decorrenza del termine breve per l’impugnazione – e del successivo ricorso per cassazione, ma altresì alla proposizione stessa di tale ricorso. Siffatta legittimazione costituisce, invero, il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, che appartiene tuttora allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia di imposizione fiscale, demandati – in forza del disposto del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57 – alle Agenzie delle Entrate, trasferimento che esula dal rapporto organico, non costituendo dette Agenzie organi dello Stato, sia pure dotati di personalità, bensì distinti soggetti di diritto (cfr., in tal senso, Cass. S.U. 3118/06, Cass. 22889/06, 6338/08, 8703/09).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, ritenersi sussistente, nel caso concreto, la legittimazione a ricorrere per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Sardegna.

4. Il ricorso proposto dalla suddetta amministrazione finanziaria è, tuttavia, del tutto infondato nel merito e va, di conseguenza, rigettato, in relazione ad entrambi i motivi di gravame.

4.1. Del tutto destituita di fondamento si palesa, per vero, la censure dell’amministrazione ricorrente, laddove si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto applicabili le agevolazioni fiscali, connesse all’acquisto della piccola proprietà contadina, anche alla fattispecie – ricorrente nel caso concreto – dell’acquisto del bene per usucapione dichiarata con sentenza. E ciò in quanto nell’elencazione di atti per i quali operano i benefici fiscali, contenuta nella L. n. 604 del 1954, art. 1, non sarebbe ricompresa la sentenza di usucapione, riferendosi essenzialmente tale previsione normativa ad ipotesi di acquisto di fondi agricoli a titolo derivativo, laddove l’acquisto del bene per usucapione avviene – com’è del tutto evidente – a titolo originario.

Va, per contro, osservato che – secondo un orientamento consolidato di questa Corte in materia (cfr. tra le più recenti, Cass. 12609/08, 674/09, 14520/10) – all’elenco degli atti, per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 1, non va attribuito carattere tassativo.

Alla lettera della norma supplisce, invero, la “ratio legis”, ravvisabile, inequivocabilmente, nell’intenzione del legislatore di favorire “gli atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”. Per il che è compito dell’interprete avvalendosi dei suindicato canone ermeneutico sussidiario all’interpretazione letterale – sopperire all’incompletezza dell’elenco degli atti cui sono destinati i benefici fiscali di legge.

D’altro canto, non può revocarsi in dubbio che un’interpretazione restrittiva della suddetta norma, che non vi ricomprendesse anche gli atti di trasferimento della proprietà contadina diversi da quelli ivi elencati, sarebbe sospetta di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost.. Si impone, pertanto, un’interpretazione cd. adeguatrice della norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 1 che valga cioè,ad attribuirle un significato conforme alle disposizioni costituzionali, come più volte statuito dalla Consulta, anche con riferimento alla fattispecie in esame (v. C. Cost., ord. n. 418/00).

Ne consegue che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, l’agevolazione fiscale in discussione deve ritenersi applicabile anche all’acquisto per usucapione, giudizialmente accertata, di un fondo rustico.

4.2. Tale essendo il senso e la portata della norma di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 1, del pari infondata si palesa, a giudizio della Corte, anche la censura di cui al secondo motivo di ricorso, con il quale le amministrazioni finanziarie deducono la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, per avere il giudice di appello ritenuto di potere accertare, del tutto contraddittoriamente, la qualità di coltivatore diretto in capo al P., pur in assenza di prove documentali al riguardo.

Ed invero, è sufficiente rilevare, sul punto, che l’accertamento dello status di coltivatore diretto non costituisce in alcun modo, come dedotto dalle amministrazioni ricorrenti, un fatto decisivo della controversia. Questa si è incentrata, infatti, – nei due giudizi di merito – esclusivamente sulla circostanza che il trasferimento della proprietà contadina era avvenuto a titolo originario, e non in forza di uno degli atti di acquisto a titolo derivativo elencati dalla L. n. 604 del 1954, art. 1.

In altri termini, l’esclusione del P. dai benefici fiscali per la piccola proprietà contadina è dipesa unicamente, nel caso di specie, dalla tipologia del titolo di acquisto del fondo in capo al contribuente, e non certo dal fatto che quest’ultimo non abbia prodotto – nel termine di legge – il certificato dell’Ispettorato Provinciale agrario, attestante la sua qualità di coltivatore diretto.

5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze va dichiarato inammissibile, mentre va rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

6. Le spese de presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente Agenzia delle Entrate, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA